Delibera di Consiglio Comunale di Pisa n. 15 del 04.04.2013

Oggetto: Regolamento comunale del Garante della Persona Disabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione C.C. n. 1 del 28/02/2013, esecutiva, questo Consiglio ha proceduto ad apportare modifiche ed
integrazioni al vigente Statuto Comunale istituendo all’art. 47 bis la figura del Garante per i diritti della Persona Disabile,
con la formulazione qui di seguito indicata:

“Art. 47 bis”
“Garante per i diritti della persona disabile”
1. E’ istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di
partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.
2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel
Comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. L’elezione, il funzionamento del garante ed i profili procedurali relativi l’attività dal medesimo esercitata, sono
disciplinati da apposito regolamento.

Considerato che:
– la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
13 dicembre 2006 ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;
– ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative idonee a modificare o ad abrogare
qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di
persone con disabilità; ma soprattutto ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con
la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la
presente Convenzione;
– la Convenzione è frutto del lavoro anche della Commissione Europea e che l’Unione Europea da tempo ritiene
che l’approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere la piena partecipazione alla società delle persone
con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena
partecipazione e del rispetto delle differenze;
– La Direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione sia diretta sia indiretta in materia di occupazione e condizioni
di lavoro (art. 2). Essa prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le
persone con disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al mondo del lavoro
– la nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.

Considerato altresì che:
– la normativa nazionale, con la legge 104 del 1992 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di
libertà ed autonomia della persona con disabilità e ha posto l’Italia tra i paesi più avanzati nel campo
dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità;
– la legge 328 del 2000 all’art. 6, comma 2 lettera e) prevede una specifica funzione, in capo ai Comuni, di
facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini;
– la legge 67 del 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”
introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e indirette poste in essere per motivi
connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità;

Rilevato pertanto che:
– un approccio integrato è necessario al fine di intervenire nei casi di discriminazione multipla, come per esempio,
donna con disabilità, minore con disabilità, persona indigente con disabilità e che pertanto vi è la necessità di
incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi alla promozione del pieno godimento dei diritti umani e
delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Allo stesso modo occorre tenere presente la
dimensione multipla dell’accessibilità, che non riguarda soltanto l’ambiente fisico, ma anche quello sociale,
economico e culturale, la salute, l’istruzione, l’informazione e la comunicazione;
– gli interventi normativi sopra indicati presentano problemi applicativi che concretizzando ostacoli, anche in
maniera involontaria, tra la persona disabile e la fruizione concreta del diritto o servizio previsto in normativa.
– le procedure degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili possono
presentare discrasie che pur, nella correttezza formale delle procedure, finiscono per penalizzare la persona;
– risulta necessario un maggior raccordo degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le
persone disabili e una maggiore collaborazione istituzionale al fine di aumentare il livello effettivo di tutela delle
persone disabili;
– l’effetto finale del complesso normativo costruito in questi ultimi anni nel nostro Paese deve essere quello della
piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione
e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali.

Ravvisata pertanto:
la necessità ed opportunità di procedere all’approvazione di un “Regolamento comunale del Garante della Persona
Disabile”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione quale allegato A);

DELIBERA

di approvare il “Regolamento comunale del Garante della Persona Disabile” allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (All. B).

Allegato A)

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
della Giunta Comunale
X del Consiglio Comunale
Regolamento comunale del Garante della Persona Disabile

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si
attesta altresì che la deliberazione:

comporta
X non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Pisa, 20.03.2013
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Servizi Educativi – Affari Sociali
Avv. Laura Nassi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell’art. 15 del Regolamento di
contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° …………………………………………..
Prenotazione di impegno n° ………………………………

Pisa, …………………..
IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti

Allegato B)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE

ART. 1
Presso il Comune di Pisa è istituito il “Garante per i diritti della Persona Disabile”.

ART. 2
2.1 La Figura del Garante della Persona Disabile è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le
modalità previste dal comma 2 dell’art. 47 dello Statuto del Comune di Pisa all’interno di una lista di nominativi raccolti a
seguito di indizione di apposito bando pubblico. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità,
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di
presentazione di curricula personali.
2.2 E’ eleggibile al ruolo di Garante della Persona Disabile chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara
competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
b) dia ampia garanzia di indipendenza,
c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle
Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a
controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né siano amministratori di enti, società ed imprese a
partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da
contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
2.3 Il Garante della Persona Disabile non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o
industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.
Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti
locali.
Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART. 3
L’incarico ha carattere onorario, tranne diverse disposizioni decise e approvate dal Consiglio Comunale.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per
l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. In via transitoria è previsto che il primo incarico abbia
una durata sperimentale di un anno e sia gratuito.
Alla scadenza della fase transitoria l’incarico è rinnovabile per tre anni a seguito dell’approvazione della relazione
prevista dall’art. 8.

ART. 4
Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici del Comune da individuarsi.
Tale funzione può essere delegata alla Società della Salute Pisana a seguito di apposita convenzione tra il Comune e la
S.d.S. adottata con delibera di Giunta Comunale.

ART. 5
5.1 Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli
interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.
5.2 Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell’amministrazione comunale e delle sue
articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall’amministrazione comunale o comunque
sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Pisa, a qualsiasi titolo,
partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici
servizi che coinvolgono le persone con disabilità.
5.3 Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell’attività
dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all’imparzialità, alla tempestività ed
alla correttezza dell’attività amministrativa;
5.4 Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque
procedimento giurisdizionale.

ART. 6
6.1 Il Garante può sollecitare uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative
regionali e provinciali interessate da provvedimenti sollecitando tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati. In
collaborazione con il dirigente apicale e i responsabili dei settori può proporre soluzioni e metodi di raccordo.
6.2 Il Garante può sollecitare soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i
diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse.
6.3 Quando la segnalazione riguarda il comportamento di un’impresa che ha sede nel territorio comunale il Garante può
suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo.
6.3 bis Qualora l’impresa continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalare al settore
dell’amministrazione comunale competente il nominativo dell’impresa.

ART 7
7.1 II Garante della Persona Disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a
disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o
morale alla persona disabile.
7.2 Il Garante può: a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato, b) consultare ed ottenere
copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento, c) acquisire tutte le informazioni
disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.
7.3 In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.
7.4 Gli uffici del Comune di Pisa interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento
della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell’omissione
il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l’ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione
con le proprie conclusioni al Sindaco.
7.4 bis Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di
chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni
successivi all’invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.
7.5 Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su richiesta dei responsabili dei servizi individuati all’art. 5.2 del
presente Regolamento, al fine di una migliore organizzazione dei servizi stessi.
7.6 Il Garante promuove forme di collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità istituito ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione
della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.
7.7 Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.

ART. 8
Annualmente il Garante della Persona Disabile presenta una relazione sull’attività svolta alla competente Commissione
Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

ART. 9
II Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale,
qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.
La votazione avviene con le modalità dell’art. 2.1.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *