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L’I.V.A. al 4% sui veicoli è prevista anche in caso di Leasing?

L’I.V.A. al 4% non è applicabile in caso di leasing.
Il leasing, che peraltro non trova una specifica disciplina nell’ambito del codice civile, viene denominato anche locazione finanziaria.
Gli effetti che si producono a seguito della stipula del contratto non implicano il passaggio della proprietà del bene.
La società di leasing acquista il prodotto dal fornitore e lo concede a sua volta all’utilizzatore dietro pagamento di un canone.
L’utilizzatore al termine della locazione finanziaria ha facoltà di restituire il bene oppure di acquistarlo dietro versamento di un importo.
Per tutta la durata del contratto, pertanto, la proprietà del bene rimane imputata alla società di leasing.
La disciplina dell’I.V.A. agevolata risulta applicabile soltanto ai beni acquistati dal disabile.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – , tabella A, parte II, punto 31, infatti, riconduce l’applicazione dell’ I.V.A. al 4% ai veicoli “ceduti” a soggetti disabili o a familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Non si può peraltro sostenere che la concessione del bene oggetto del contratto di leasing al disabile utilizzatore integri gli estremi di una “cessione”, termine che, nel linguaggio giuridico, indica la trasmissione del diritto di proprietà.
Per concludere, sebbene l’I.V.A. al 4% non sia applicabile ai contratti di leasing riteniamo che l’utilizzatore possa comunque richiedere il rimborso nell’ipotesi in cui al termine della locazione finanziaria eserciti il diritto di opzione e quindi proceda all’acquisto del bene; in questo momento, infatti, si realizza l’effetto traslativo ex art 1376 c.c. e tornano ad espandersi le prerogative previste in materia di agevolazioni fiscali per le persone disabili.
La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate.

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