La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”

Per addivenire alla nomina di un amministratore si deve presentare un ricorso al giudice tutelare che entro due mesi deve emettere il decreto di nomina.
Di solito le persone nominate faranno parte della cerchia dei familiari più stretti ma niente impedisce che siano legati agli amministrati da rapporti solamente amicali o addittura che si tratti di “estranei”.

Sul nostro sito è reperibile la sintesi degli atti del convegno che si è tenuto a Pisa in data 11 e 15 novembre 2006 (www.informarecomunicando.it – news – Amministratore di Sostegno).

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