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Nei contributi per l’eliminazione delle barrire architettoniche di cui alla legge 13/1989 rientrano anche le spese di progettazione?

Riteniamo che le spese progettuali possano essere computate ai fini della determinazione del contributo.
Risulta opportuno, pertanto, allegare al preventivo di spesa anche la voce relativa ai costi di progettazione.
D’altro canto la legge 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” non sembra formulata nel senso di escludere dal contributo le spese progettuali.
L’art 9 della citata legge fa riferimento alla “realizzazione” di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barrirere architettoniche, e nel concetto di realizzazione può rientrare a pieno titolo anche la parte progettuale.
Nel linguaggio tecnico-normativo dell’edilizia, peraltro, la realizzazione dell’opera è articolata in varie fasi: progettazione, direzione, esecuzione dei lavori, fasi alle quali può essere anche ascritto un diverso regime di responsabilità.
Se il legislatore avesse voluto escludere dalle voci di spesa gli oneri di progettazione avrebbe anche dovuto utilizzare la dizione “esecuzione di opere…” a rimarcare la fase specifica cui fare riferimento per determinare il quantum della spesa.
Come argomentazione ulteriore, riconducibile all’interpretazione estensiva per analogia, sembra possibile richiamare la disciplina dell’I.V.A. al 4% in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II, punto 41-ter).
In questi casi, infatti, sebbene l’aliquota agevolata non si applichi all’acquisto dei materiali, nel concetto di realizzazione si fa rientrare sia la progettazione sia l’esecuzione delle opere, a dimostrazione dell’effettiva estensione del concetto.

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