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A quali criteri di progettazione ci si deve attenere per realizzare una passerella accessibile in uno stabilimento balneare?

 

Rispondiamo innanzi tutti con una rapida sintesi di quelle che possono definirsi opere necessarie a rendere uno stabilimento balneare accessibile:

– prevedere uno o più parcheggi riservati ai possessori di contrassegno in prossimità dell’ingresso dello stabilimento;
– raccordare il piano stradale al percorso pedonale di collegamento con l’ingresso dello stabilimento mediante scivoli per superare i dislivelli dei marciapiedi, da parte dei disabili motori, e percorsi tattili per i disabili visivi;
– prevedere l’ingresso dello stabilimento accessibile, attraverso la realizzazione di rampe o l’utilizzo di piattaforme elevatrici, qualora ci dovesse essere un dislivello tra piano del percorso pedonale di avvicinamento e il piano della spiaggia;
– prevedere nell’ingresso un sistema informativo in grado di orientare chiunque;
– prevedere la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce con dimensioni interne in grado di far muovere un individuo su sedia a ruote;
– prevedere l’accessibilità a servizi di ristorazione;
– prevedere un percorso accessibile fino al mare.

Vediamo in particolare i percorsi orizzontali.

Il percorso fino al mare deve essere realizzato in materiale dalla superficie compatta ed avere una larghezza di almeno 1.20 m.

Il giunto tra gli elementi, ad esempio tavole di legno, non deve essere maggiore di 10 mm, lo spessore ottimale è 5 mm.

Per l’orientamento delle persone non vedenti è necessario realizzare sulla superficie del camminamento idonee scalanature e segnalare l’inizio della passerella, le intersezioni ortogonali e la fine con appositi pannelli collocati sulla superficie di calpestio.

Il percorso deve essere tenuto il più possibile libero dalla sabbia che costituisce ostacolo al movimento della sedia a ruote.

Se possibile la passerella dovrebbe proseguire anche in acqua fino alla profondità di circa 70 CM e terminare con una piazzola dotata di dispositivi di ancoraggio per le carrozzelle.

Per consentire l’inversione di marcia da parte di persona in carrozzella è necessario che lungo la passerella vi siano degli allargamenti; gli allargamenti devono essere realizzati in piano ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al senso di marcia, la zona interessata alla svolta deve misurare almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve essere in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l’accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché‚ realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell’8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell’1%.

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