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In relazione al collocamento obbligatorio le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare chiamate nominative?

La legge 68/1999 ha operato una scelta diversa rispetto alla previgente normativa sul collocamrnto obbligatorio enunciando in forma inequivocabile che le assunzioni di lavoratori disabili da parte delle PP.AA. possano avvenire soltanto mediante la chiamata numerica.
A questo principio generale fanno eccezione le assunzioni del coniuge e dei figli degli appartenenti alle forze dell’ordine deceduti a causa di servizio, ovvero delle vittime di atti terroristici e della criminalità organizzata.
Ulteriore eccezione alla chiamata numerica è rappresentata dall’utilizzo dello strumento delle convenzioni ex art 11 della legge 68/1999.
Gli enti pubblici infatti possono stipulare convenzioni con i servizi per il collocamento obbligatorio ed effettuare assunzioni mediante chiamata nominativa.
Riferimenti normativi:
Art 7 comma 2 legge 68/1999
Art 11 legge 68/1999
Art 35 comma 2 D. Lgs. 165/2001

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