Sono invalido al 100% e sono in possesso della patente speciale, vorrei richiedere l’indennità di accompagnamento, si potrebbero verificare delle incompatibilità? Cioè ove mi venga riconosciuta l’indennità rischio il ritiro della patente?

Il possesso della patente speciale che abilita alla guida la persona disabile nel rispetto di alcuni accorgimenti ed adattamenti del veicolo non è incompatibile con il diritto alla fruizione dell’indennità di accompagnamento.
Non sussistono infatti disposizioni normative che statuiscano direttamente tale incompatibilità, né la medesima potrebbe dedursi implicitamente dal coordinamento tra la disciplina della patente speciale e dell’ indennità di accompagnamento.
La legge 21 novembre 1988, n. 508 ha stabilito che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ciò in quanto anche i titolari dell’indennità possono conservare abilità residuali che permettano lo svolgimento di un lavoro, tali attività residuali potrebbero anche consentire l’utilizzo di un autoveicolo.
Uno dei presupposti dell’indennità di accompagnamento è l’impossibilità di deambulare, ebbene, tale concetto non potrebbe coincidere con quello di impossibilità di condurre un veicolo, la realtà dimostra come persone che non deambulano in autonomia siano comunque in grado di guidare con i comandi adattati.
L’altro presupposto in base al quale può essere richiesta l’indennità, cioè l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, è stato notevolmente ridimensionato dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto il diritto all’indennità anche in situazioni in cui sia configurabile un’ incapacità parziale, relativa cioè al compimento di singoli atti e non generalizzata a tutte le attività della persona.
Anche in presenza del secondo presupposto, pertanto, non si potrebbe evincere per presunzione l’incapacità alla guida, che necessiterà sempre di un accertamento in concreto, ed il cui provvedimento sarà sottoposto all’ordinario regime di impugnazione.
Già sulla base di queste disposizioni si evince che l’ordinamento non riconosce alcun automatismo tra percezione dell’indennità ed incapacità alla guida.
Inoltre, l’essere già in possesso della patente speciale significa che l’iter di accertamento delle competenze necessarie per la guida, ancorché adattata, è stato già effettuato e sono già state prescritte determinate modificazioni e determinati interventi a garanzia di sicurezza, che comunque ed in nessun caso può essere assoluta.
Ipotesi differente si può prospettare ove il richiedente l’indennità sia in possesso di patente ordinaria, in questo caso è plausibile che venga effettuata la segnalazione alla Motorizzazione Civile affinché la competente commissione proceda ai dovuti accertamenti e prescriva, ove ne riscontri l’esigenza, opportuni adattamenti del veicolo con relativa patente speciale.
In conclusione se patente di guida ed indennità di accompagnamento non devono considerarsi incompatibili, se ne ravvisa al contrario il possibile coordinamento, perché finalizzate entrambe alla rimozione di quegli ostacoli che rendono più gravosi per le persone disabili i processi di integrazione sociale e di vita indipendente.

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