L. 25 luglio 1997, n. 238

Legge Nazionale

“Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
ed emoderivati.”
L. 25 luglio 1997, n. 238

“Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
ed emoderivati.” (G. U. n. 174 del 28 luglio 1997)

Art. 1.
Art. 1. 1. L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un
assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2
maggio 1984, n. 111. L’indennizzo e’ cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed e’ rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 e’ integrato da una somma corrispondente all’importo
dell’indennita’ integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda. La predetta somma integrativa e’ cumulabile con l’indennita’ integrativa speciale
o altra analoga indennita’ collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui
l’indennizzo sia stato gia’ concesso, e’ corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso
tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, un assegno una
tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi
del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio
1992, n. 210, sia derivata la morte, l’avente diritto puo’ optare fra l’assegno reversibile di
cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge,
sono considerati aventi diritto, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i
fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche
nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento
della famiglia. Ai soggetti ai quali e’ stato gia’ corrisposto l’assegno una tantum nella
misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre
1997, l’integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione
monetaria.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta’ minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi
esercita la potesta’ parentale.
5. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche’ dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto dall’articolo 1
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie
per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da
uno dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchè al figlio
contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu’ di una malattia ad ognuna delle quali sia
conseguito un esito invalidante distinto e’ riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal
presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita’ con proprio
decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all’anno
1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste
ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati paria lire 64,6 miliardi per l’anno 1997, si provvede,
per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
9. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e’ sostituito dal seguente:
” 1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano
alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanita’, entro il
termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post – trasfusionali o di
dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base
delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza
del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle
domande, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisizione del giudizio di cui
all’articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanita’, che garantiscono il diritto alla
riservatezza anche mediante opportune modalita’ organizzative”.
10. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e’ inserito il
seguente:
“1 -bis. Chiunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di
persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e’ tenuto a rispettare il segreto
d’ufficio e ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per
la tutela della riservatezza della persona interessata”.
11. Le domande gia’ presentate al Ministero della sanita’, per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non e’ ancora iniziata l’istruttoria, sono trasmesse, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanita’ delle
regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del
ricevimento, ad inviarle alle aziende unita’ sanitarie locali territorialmente competenti ai fini
degli adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
12. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni
medico – ospedaliere di cui all’articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono
integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
13. Alla presente legge sara’ data la massima pubblicita’ a cura degli assessorati alla
sanita’ delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima
presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unita’ sanitarie locali competente in
materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unita’
sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all’estero della
Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonche’
nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sara’ altresi’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della sanita’.
Art. 2.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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