DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R; ultima modifica con DPGR n. 20/R 15/05/2012

Regolamento Regionale

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’ Sito esternoart. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’ Sito esternoart. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visto l’ Sito esternoart. 125 della Costituzione , così come modificato dall’ Sito esternoart. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l’art. 32 della suddetta legge, che prevede l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 04.08.2003 concernente “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’ art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26 , nonché dei Dipartimenti di cui all’art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:
Titolo I
– DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
– Disposizioni generali
Art. 1
– Oggetto
1. Il presente regolamento, in esecuzione dell’ articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
Art. 2
– Sistema regionale delle competenze (49)
1. Nell’ ambito del sistema regionale integrato di cui all’articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.
2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.
Art. 3
– Sistema informativo regionale
1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all’ articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.
2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l’effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.
Art. 4
– Semplificazione telematica
1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:
a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
e) documentazione del percorso individuale dell’utente all’interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell’esercizio del diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall’individuo all’interno del sistema e nell’esercizio del diritto di cui alla lettera e).
Titolo II
– IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO
Capo I
– Caratteristiche del sistema integrato
Art. 5
– Definizione
1. Il sistema integrato per il diritto all’apprendimento è costituito dall’insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita.
2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002
Art. 6
– Programmazione e gestione delle attività
1. L’offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all’ articolo 31 , comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.
2. La programmazione locale dell’offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 , acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all’articolo 5 , negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.
3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall’ articolo 29 della l. r. 32/2002
4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell’ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
Art. 7
– Regole generali di funzionamento del sistema integrato
1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:
a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione;
b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell’orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell’informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell’educazione e dell’istruzione realizzate a livello locale;
c) l’integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).
2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l’adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.
4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.
5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.
Titolo III
– SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Capo I
– Caratteristiche dei servizi
Sezione I
– Caratteristiche generali
Art. 8
– Classificazione dei servizi (57)
1. I servizi educativi 1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 4 della l. r. 32/2002 , sono classificati in:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
1) centro dei bambini e dei genitori;
2) centro gioco educativo;
3) nido domiciliare;
c) nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
Art. 9
– Caratteristiche e destinazioni degli edifici (58)
1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.
2. Nel caso in cui l’edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui talune funzioni di quest’ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.
5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all’età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.
Art. 10
– Caratteristiche generali di qualità dei servizi (59)
1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.
3. E’ assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.
4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.
6. I comuni definiscono i criteri per favorire l’accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.
Art. 11
– Titoli per l’esercizio della funzione di educatore
1. Per l’esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto tecnico femminile;
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale;
c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia;
f) diploma di maestra di asilo;
g) diploma di operatore dei servizi sociali;
h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;
k bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge. (60)
Art. 12
– Requisiti di onorabilità del personale
1. Costituisce requisito per l’esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione II
– Nido d’infanzia
Art. 13
– Caratteristiche funzionali generali
1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Il nido d’infanzia consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
3. Nel nido d’infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.
Art. 14
– Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Gli spazi interni del nido d’infanzia sono costituiti da:
a) servizi generali;
b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del nido d’infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
c) spazi riservati ai bambini;
d) spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori.
2. In caso di nido d’infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.
3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
a) gioco;
b) pranzo;
c) riposo;
d) cambio e servizi igienici.
4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.
5. Gli spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori consistono in:
a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
b) spogliatoi;
c) servizi igienici.
6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 3.
7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all’interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e all’interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.
Art. 15
– Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.
2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell’ultimo consuntivo di gestione disponibile.
3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d’infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.
4. Il nido d’infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l’infanzia già operanti.
5. Il nido d’infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali. (61)(76)
6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni :
a) gioco;
b) pranzo;
c) riposo.
7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo.(61)
8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
Art. 16
– Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
1. Il periodo di apertura annuale del nido d’infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
2. I comuni definiscono l’orario di apertura e di chiusura del nido d’infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.
3. L’orario di apertura del nido d’infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto;
b bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto. (62)
4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2. (63)
Sezione III
– Centro dei bambini e dei genitori
Art. 17
– Caratteristiche funzionali generali
1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.
3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.
Art. 18
– Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
a) servizi generali;
b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
c) spazi riservati ai bambini;
d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
a) gioco;
b) riposo;
c) cambio e servizi igienici.
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:
a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
b) spogliatoi;
c) servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 2.
6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.
Art. 19
– Ricettività e dimensionamento
1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all’articolo 18 , comma 4, lettera a).
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.
Art. 20
– Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
1. L’orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
Sezione IV
– Centro gioco educativo
Art. 21
– Caratteristiche funzionali generali (64)
1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.
2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.
3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.
Art. 22
– Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:
a) servizi generali;
b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
c) spazi riservati ai bambini;
d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
a) gioco;
b) cambio e servizi igienici.
b bis) pranzo. (65)
2 bis. Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti. (66)
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:
a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
b) spogliatoi;
c) servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 2.
6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.
Art. 23
– Ricettività e dimensionamento
1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo. (67)
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.
Art. 24
– Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
1. L’orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 , comma 2.
2 bis. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.(68)
Sezione V
– Nido domiciliare(69)
Art. 25
– Caratteristiche generali
1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l’abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l’abitazione dell’educatore o presso altra abitazione di cui l’educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l’orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell’abitazione.
3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.
4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.
5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.
Art. 26
– Titoli per l’esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.
Sezione V bis
– Nido aziendale(70)
Art. 26 bis
– Standard di base e ricettività
1. Il nido aziendale, di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 , è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:
a) all’interno di locali o strutture già esistenti;
b) all’interno di locali o strutture di nuova costruzione.
6. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all’articolo 26 ter.
7. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.
8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.
9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell’infanzia.
10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
Art. 26 ter
– Nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti
1. Ai nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.
2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all’interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.
4. Se nell’area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.
5. Gli spazi di cui all’articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell’attività.
6. In ogni nido aziendale deve essere presente un’area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenziali alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.
7. L’area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.
8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell’area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l’autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.
Capo II
– Regime di autorizzazione e di accreditamento(71)
Sezione I
– Autorizzazione al funzionamento
Art. 27
– Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento
1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.
2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all’autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
Art. 28
– Procedimento di autorizzazione
1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, verifica:
a) il progetto educativo;
b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
c) l’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
e) i requisiti soggettivi dell’educatore.
4. L’autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all’articolo 29;
c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
Art. 29
– Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all’anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.
2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l’infanzia nell’ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l’infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Sezione II
– Accreditamento
Art. 30
– Requisiti per l’accreditamento
1. I servizi educativi per l’infanzia per i quali è richiesto l’accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l’accreditamento assicurano altresì:
a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all’interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
c) l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
d) l’ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
e) l’esistenza di posti riservati per le emergenze.
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
4. I comuni territorialmente competenti assicurano un’idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.
5. Abrogato. (80)
6. L’accreditamento è requisito necessario per l’accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.
Art. 31
– Disciplina dell’accreditamento
1. L’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.
2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l’autorizzazione al funzionamento contestualmente all’accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.
4. L’accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall’articolo 30 comma 2.
5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.
7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:
a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
c) le modalità di accesso ai servizi;
d) il sistema tariffario;
e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.
Sezione III
– Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 32
– Vigilanza e controllo dei comuni
1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l’infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell’autorizzazione e dell’accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l’autorizzazione o per l’accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l’adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l’attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell’accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell’autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.
Sezione IV
– Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
Art. 33
– Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l’immobile sia destinato ad altro servizio per l’infanzia o l’adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l’immobile sia destinato ad altro servizio per l’infanzia o l’adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell’immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell’immobile ed all’ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.
Art. 34
– Deroghe
1. Abrogato. (72)
2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.
Titolo IV
– CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL’INFANZIA (73) DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI
Capo I
– Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi
Art. 35
– Reti locali dei soggetti educativi
1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all’ articolo 30 della l. r. 32/2002 , organizzano il sistema locale di educazione non formale dell’infanzia (74) degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.
2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all’ articolo 29, comma 2 della l r. 32/2002 .
3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:
a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
c) indirizzi per l’attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.
Art. 36
– Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali (75)
1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell’educazione degli adolescenti e dei giovani;
c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all’educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Titolo V
– DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Capo I
– Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica
Art. 37
– Istruzioni scolastiche (1)
1. Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell’ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità.
2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla conferenza zonale per l’istruzione di cui all’ articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica.
3. Ai fini dell’elaborazione dell’ordine di priorità complessivo di cui all’ articolo 39 , comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.
Art. 38
– Comuni (2)
1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell’ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell’ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.
2. La conferenza zonale per l’istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica dell’infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorità.
3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all’ articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento.
Art. 39
– Province (3)
1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell’ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell’ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.
2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le priorità.
3. Il piano provinciale contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani provinciali contengono l’ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l’intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all’ articolo 39 bis ; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.
Art. 39 bis
– Regione (4)
1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento:
a) agli standard per l’esercizio delle competenze di cui agli articoli 37 , comma 1, 38 , comma 1 e 39 , comma 1;
b) ai principi di elaborazione dell’ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l’ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l’istruzione interessi più province.
2. La Giunta regionale provvede:
a) alla elaborazione di un piano relativo all’istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;
b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l’osservanza dell’obbligo di cadenza annuale.
3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l’attuazione dell’ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).
4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente:
a) l’osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell’ordine di priorità complessivo;
b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l’ordine di priorità complessivo.
5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall’invito di cui al comma 4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorità.
6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalità di cui all’ articolo 31 , comma 5 della l.r. 32/2002 .
Titolo VI
– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO(5)
Capo I
– Disposizioni generali
Art. 40
– La formazione nell’apprendistato
1. La formazione nell’apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Art. 41
– Piano formativo individuale
1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Art. 42
– Certificazione delle competenze in esito alle attività formative
1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l’impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l’accreditamento degli stessi.
3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
4. Gli apprendisti che effettuano l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l’esame per conseguire l’attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all’articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l’attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.
5. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.
Art. 43
– Erogazione dell’offerta formativa
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. Per le tipologie di contratto indicate all’articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 44
– Compiti dei servizi per l’impiego
1. Il servizio per l’impiego competente provvede:
a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell’apprendista;
b) a supportare l’apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all’individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell’apprendista, delle caratteristiche dell’azienda, dell’attività svolta;
c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 42, comma 2.
Art. 45
– Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro
1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l’attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all’interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.
Capo II
– Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Art. 46
– Destinatari e durata del percorso formativo
1 . I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale;
c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.
2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell’ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale. La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.
3. L’attività di formazione interna ed esterna all’azienda è strutturata per un totale di seicento ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.
4. La Giunta regionale, in base all’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.
Art. 47
– Profili formativi
1. I profili formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.
2. Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
Art. 48
– Contenuti, soggetti e strumenti dell’attività formativa
1. La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell’adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell’ambito dell’apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.
2. I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 42, comma 2.
3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la definizione degli obiettivi della formazione e per l’individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale.
4. La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate.
5. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 49
– Formazione aziendale
1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
Capo III
– Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 50
– Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato;
b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti;
c) realizzazione mediante una specifica progettazione;
d) produzione di esiti verificabili e certificabili.
Art. 51
– Contenuti, durata e strumenti dell’attività formativa
1. La formazione è svolta, di regola, all’esterno dell’azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50.
2. La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. La durata dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a:
a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale;
b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea.
4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all’articolo 41.
5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.
6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.
7. Nell’ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità, alla disciplina del rapporto di lavoro e alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
Capo IV
– Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 51 bis
– Standard formativi per l’apprendistato di alta formazione e ricerca
1. La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Titolo VII
– DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Capo I
– Coordinamento degli interventi fra la regione e le università (34)
Capo II
– Azienda per il diritto allo studio universitario(35)
Sezione I
– Organizzazione e funzionamento
Art. 53
– Articolazioni organizzative territoriali dell’azienda (36)
1. L’azienda, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.
2. Le funzioni di responsabilità e di indirizzo dell’articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell’azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l’organizzazione dei servizi a livello territoriale.
3. Il regolamento dell’azienda definisce le forme e le modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.
Art. 54
– Criteri per l’organizzazione dei servizi agli studenti (37)
1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell’organizzazione didattica universitaria.
2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l’Università.
3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all’articolo 53.
4. L’azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.
Art. 55
– Consiglio di amministrazione
1. Abrogato. (38)
2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l’approvazione del regolamento organizzativo dell’azienda e degli altri regolamenti interni;
b) la nomina del direttore e l’adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
c) l’approvazione della carta dei servizi dell’azienda;
d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
e) l’approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;
f) l’adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce;
g) l’adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
h) la determinazione delle tariffe dei servizi;
i) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
j) l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
k) l’accensione ed estinzione di mutui.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell’azienda che firma i relativi verbali.
Art. 56
– Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Per l’esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.
2 bis. In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d’età.(77)
Art. 57
– Il Collegio dei revisori
1. Abrogato. (39)
2. Gli atti dell’azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all’organo che ha approvato l’atto.(40)
3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l’esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell’organo che ha approvato l’atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell’atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L’atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.(40)
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull’andamento dell’attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.
Art. 58
– Il direttore
1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda e dei relativi risultati;
b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.(41)
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all’articolo 60.
3. L’incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del Consiglio di amministrazione. (42)
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
5. L’incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 59
– Gettone di presenza (78)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell’azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all’articolo 10septies della l.r.32/2002.
Art. 60
– Regolamento organizzativo
1. Il regolamento organizzativo dell’azienda, di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:
a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell’azienda;
b) i requisiti tecnico – professionali per la nomina del direttore dell’azienda;
c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell’accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell’informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
d) la struttura organizzativa dell’azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all’articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all’articolo 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;
f) le modalità del raccordo a livello dell’articolazione organizzativa territoriale dell’azienda tra l’organizzazione dei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;
g) le modalità del raccordo dell’articolazione organizzativa territoriale dell’azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.(44)
Art. 61
– Bilancio previsionale ed economico
1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Il bilancio previsionale economico ed il conto di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale. (13)
Art. 62
– Utilizzo di beni di altri enti
1. L’utilizzo di beni messi a disposizione dall’università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’azienda è regolato da apposita convenzione tra l’ente interessato e l’azienda.(45)
Sezione II
– Carta dei servizi e controllo degli utenti
Art. 63
– Carta dei servizi (46)
1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:
a) uguaglianza di trattamento nell’offerta dei servizi agli utenti;
b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell’azienda.
2. L’azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.
3. L’azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell’informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.
Art. 64
– Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all’azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.(47)
2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.
Art. 65
– Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti
Abrogato. (48)
Titolo VIII
– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE (51)
Capo I
– Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze52)
Art. 66
– Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il SRC è basato su standard che costituiscono i riferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2. La Giunta regionale con propri atti provvede alla definizione dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.
3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure professionali dell’ottica di genere. L’eventuale uso nella descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità del testo.
Art. 66 bis
– Articolazione degli standard
1. Gli standard di cui all’articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:
a) delle figure professionali;
b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;
c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Art. 66 ter
– Repertorio regionale delle figure professionali
1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in termini di standard professionali degli attestati di qualifica professionale di cui all’articolo 66 duodecies.
4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sono determinate dalla Giunta regionale.
Art. 66 quater
– Comitato tecnico
1. La Giunta regionale provvede all’istituzione ed all’aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitato tecnico.
2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale della direzione regionale competente ed è così composto :
a) un esperto designato dal direttore generale competente;
b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale permanente tripartita;
d) un esperto designato dalle università di Firenze, Pisa e Siena d’intesa tra loro;
e) un esperto designato dall’ Ufficio scolastico regionale;
f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali d’intesa fra loro;
g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari opportunità.
3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.
4. Il comitato determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.
Art. 66 quinquies
– Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso;
b) validazione delle competenze che consente alle persone di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali;
c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell’ambito di un percorso formativo attesta l’effettivo raggiungimento di tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato;
d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure professionali ovvero ad unità di competenze acquisite e verificabili.
2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo le competenze attinenti singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze o ad intere figure professionali comprese nel repertorio.
Art. 66 sexies
– Descrizione delle competenze
1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto interessato presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di ottenerne il riconoscimento e la certificazione.
2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle competenze sono:
a) definizione consensuale tra l’interessato e l’operatore qualificato delle modalità di elaborazione degli atti di cui alle lettere b) e c);
b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato definito a livello nazionale;
c) individuazione, descrizione ed elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta regionale.
Art. 66 septies
– Validazione delle competenze
1. La validazione delle competenze è effettuata dalle province su richiesta del soggetto interessato previa valutazione della documentazione presentata.
2. Sulla base dell’esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) il responsabile del processo di validazione.
3. A seguito della validazione il soggetto interessato può:
a) partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all’acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate;
b) sostenere l’esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.
Art. 66 octies
– Dichiarazione degli apprendimenti
1 . La dichiarazione degli apprendimenti è attivata dagli organismi formativi accreditati nell’ambito di :
a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi.
Art. 66 nonies
– Certificazione delle competenze
1. La certificazione delle competenze è effettuata dalle province, o dalla Regione nei casi di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione ed è finalizzata al rilascio dell’attestato di qualifica professionale o del certificato delle competenze.
2. L’esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all’articolo 66 decies.
3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione con riferimento:
a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;
b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
4. Il procedimento di certificazione delle competenze non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 66 decies
– Commissione d’esame per la certificazione delle competenze
1. La commissione d’esame per la certificazione delle competenze è nominata dall’ente di cui all’ articolo 66 nonies, comma 1, ed è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dell’organismo di formazione, nei casi in cui la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d’esame al termine di un percorso formativo.
2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.
3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione.
4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all’ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.
5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
6. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Art. 66 undecies
– Indennità per i componenti della commissione d’esame
1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unità di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi all’attività della commissione sono sostenuti:
a) dall’organismo attuatore dell’intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo;
b) dall’amministrazione competente qualora l’esame sia sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze di cui all’articolo 66 septies.
Art. 66 duodecies
– Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze
1. L’esito dell’esame per la certificazione delle competenze può essere di:
a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio di attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) idoneità alla certificazione di singole competenze con rilascio di certificato;
c) non idoneità.
2. Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1, lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European qualification framework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01).
3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito web.
4. La modulistica relativa all’attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).
Capo II
– Accreditamento
Art. 67
– Soggetti accreditabili(14)
1. Sono tenuti all’accreditamento gli organismi pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione, che organizzano e svolgono servizi di formazione finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.
Art. 68
-Istituzione dell’elenco degli organismi accreditati per la formazione(15)
1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
2. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell’elenco indicato al comma 1.
Art. 69
– Esenzioni dall’obbligo di accreditamento
1. Non sono soggetti all’accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.
2. Abrogato. (16)
Art. 70
– Ambiti di accreditamento(17)
1. L’accreditamento è rilasciato per l’erogazione delle attività di formazione, di cui all’articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.
2. L’accreditamento permette all’organismo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all’ingresso in formazione e all’orientamento in uscita dal percorso formativo.
3. L’accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.
Art. 71
-Verifica dei requisiti per l’accreditamento (18)
1. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri indicati all’articolo 72, comma 1.
Art. 72
-Criteri per l’accreditamento (19)
1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento degli organismi formativi nonché le modalità di verifica degli stessi sulla base dei seguenti criteri:
a) relativamente alla struttura organizzativa ed amministrativa dell’organismo:
1) la presenza nello statuto di finalità formative;
2) l’adeguatezza della situazione economico-finanziaria;
3) la presenza di adeguate risorse professionali;
4) l’adeguatezza dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi erogati;
b) relativamente alla struttura logistica dell’organismo:
1) la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi ed attrezzature;
2) il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) il sistema di relazioni dell’organismo con il contesto locale relativo alla capacità di contribuire ad attività di indagine finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale;
d) relativamente all’efficienza e all’efficacia delle attività formative svolte dall’organismo:
1) il rispetto dei livelli minimi di efficienza;
2) il rispetto dei livelli minimi di efficacia.
2. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
e) nei confronti del cui legale rappresentante:
1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
2) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 45, paragrafo, 1 della direttiva. 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
3) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), da ultimo modificata dalla legge 24 luglio 1993, n. 256.
3. Le università toscane, le singole facoltà e le strutture interne all’università previste dallo statuto dell’ateneo sono accreditate se in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001 o di altre certificazioni specificamente in uso a livello nazionale e internazionale.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a conservare tutti i requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, nonché adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate.
Art. 72 bis
– Crediti e debiti del sistema di accreditamento(20)
1. Agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un monte crediti connesso alla gestione delle attività formative di cui all’articolo 17 della l.r. 32/2002. Per monte crediti si intende il punteggio iniziale attribuito a ciascun organismo formativo in seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti definiti in base ai criteri di cui all’articolo 72.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di un monte crediti aggiuntivo ove si verifichi l’acquisizione di elevati standard qualitativi, ovvero, in caso di specifiche irregolarità accertate nell’ambito della gestione di attività formative, per la diminuzione del monte crediti di cui al comma 1.
3. L’entità del monte crediti ha rilevanza nei processi di valutazione ex ante dei progetti formativi al fine dell’assegnazione di finanziamenti, nonché al fine del riconoscimento di interventi formativi di cui all’articolo 17 della l.r. 32/2002.
Art. 73
– Certificazioni di qualità (21)
1. Gli organismi formativi che al momento dell’accreditamento non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale e valutate come equipollenti sulla base dei criteri definiti dalla Giunta, si impegnano a ottenerla entro la scadenza fissata dalla Giunta.
Art. 74
– Procedura di accreditamento
1. L’organismo che intende richiedere l’accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.(22)
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.
3. In caso di rigetto della domanda, l’organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte, l’organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.(23)
4. Gli organismi (24) già in possesso della certificazione di qualità di cui all’articolo 73 sono soggette, ai fini dell’accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.
Art. 75
– Revoca dell’accreditamento (25)
1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:
a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell’organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all’articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE;
b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell’ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
d) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all’articolo 73;
e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;
f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;
g) nel caso di mancato svolgimento per quattro anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;
h) accertate e ripetute irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti sino all’esaurimento del monte crediti, di cui all’articolo 72 bis;
i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
n) nel caso di stato di fallimento dell’organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale.
2. L’organismo formativo cui sia stato revocato l’accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002.
3. La revoca dell’accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L’organismo formativo cui sia stato revocato l’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
Art. 76
– Sospensione dell’accreditamento(26)
1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 71, accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 72, comma 1, non attinenti all’efficacia o efficienza, assegna all’organismo formativo un termine per l’adeguamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell’accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
c) che l’organismo è in stato di liquidazione.
4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L’organismo formativo cui sia stato sospeso l’accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.
6. La sospensione dell’accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.
Art. 76 bis
– Rinuncia all’accreditamento(27)
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L’organismo che ha rinunciato all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
4. L’organismo formativo che ha rinunciato per due volte all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.
Capo III
– Attività formative
Sezione I
– Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (53)
Art. 77
– Standard dei percorsi formativi (54)
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
Art. 77 bis
– Tipologie di percorsi formativi (55)
1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
c) la durata minima dei percorsi;
d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
e) i livelli professionali degli operatori;
f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;
g) la quota di formazione a distanza;
h) le tipologie di qualifiche conseguibili.
Art. 77 ter
– Obiettivi di apprendimento
1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse.
Art. 77 quater
– Articolazione e attività dei percorsi
1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.
Art. 77 quinquies
– Verifica dei requisiti di ingresso
1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.
Art. 77 sexies
– Riconoscimento delle attività formative
1. Il riconoscimento dell’attività formativa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.
2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, può essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002.
Art. 78
– Interventi formativi
Abrogato. (56)
Art. 79
– Finanziamenti a domanda individuale
1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.
Art. 80
– Percorsi formativi e crediti
Abrogato. (56)
Art. 81
– Conclusione delle attività formative
Abrogato.(56)
Art. 82
– Criteri di composizione della commissione d’esame
Abrogato.(56)
Art. 83
– Modalità di lavoro della commissione d’esame
Abrogato.(56)
Art. 84
– Indennità per i componenti della commissione d’esame
Abrogato.(56)
Art. 85
– Moduli professionalizzanti
Abrogato.(56)
Art. 86
– Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale
Abrogato.(56)
Sezione I bis
(79)
Art. 86 bis
– Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è tenuto a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/2002.
2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l’impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l’impiego.
3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 86 ter
– Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
Art. 86 quater
– Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
Art. 86 quinquies
– Importo del rimborso spese
1. L’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.
Art. 86 sexies
– Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didattico-organizzative
1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
b) monitora l’attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.
Art. 86 septies
– Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante
1. Il tutore del tirocinante è nominato dal soggetto ospitante, che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel progetto formativo.
2. Per le aziende artigiane indicate all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a), il tutore è il titolare dell’azienda.
3. Il tutore svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) attesta la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) redige la relazione finale sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.
Art. 86 octies
– Contenuti della convenzione e del progetto formativo
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d’intesa con il tutore del soggetto ospitante e deve contenere:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
f) la sede di svolgimento e il settore di attività;
g) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
Art. 86 nonies
– Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivabili annualmente, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”), per le quali è consentito un tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti diposizioni:
a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;
c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.
4. Il tirocinante assunto a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare non è computato nel numero dei tirocini attivabili annualmente.
Art. 86 decies
– Condizioni e modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
Art. 86 undecies
– Attività di informazione e monitoraggio dei centri per l’impiego
1. I centri per l’impiego effettuano:
a) l’informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;
b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell’anno solare precedente al fine di valutarne l’efficacia in termini occupazionali;
d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);
e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.
Art. 87
– Istituzione del Comitato regionale per l’istruzione e formazione tecnica superiore
1. E’ istituito il Comitato regionale per l’istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:
a) l’Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;
b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;
c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);
d) un rappresentante designato dall’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);
e) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell’Università per stranieri di Siena, o loro delegati;
g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agliarticoli 23 e 25 della l. r. 32/2002 ;
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all’interno del Comitato.
Art. 88
– Funzioni del Comitato regionale
1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:
a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;
b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;
c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.
Capo IV
– PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA
Sezione I
– Certificazione e rendicontazione delle spese
Art. 89
– Autocertificazione delle spese sostenute
1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all’articolo 17 , comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002 trasmettono all’amministrazione l’autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giunta regionale.
2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Art. 90
– Verifica dei rendiconti
1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell’eventuale saldo l’organismo attuatore presenta il rendiconto finale.
2. L’amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:
a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall’amministrazione competente;
b) siano state correttamente classificate;
c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell’ articolo 89 , comma 2;
d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;
e) siano ammissibili, ai sensi dell’ articolo 92 ;
f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell’ articolo 91.
Art. 91
– Bilancio consuntivo
1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell’esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
Art. 92
– Ammissibilità e finanziabilità delle spese
1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:
a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell’ambito del progetto;
b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
c) comprovabilità;
d) verificabilità dell’avvenuto pagamento.
Art. 93
– Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione
1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell’attività formativa entro i termini previsti dall’atto di concessione del finanziamento;
b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall’atto di concessione del finanziamento;
c) numero dei destinatari dell’intervento inferiore al minimo previsto dall’atto di concessione del finanziamento.
2. L’amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all’organismo attuatore.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l’organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.
4. Nel caso in cui l’organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l’amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
Sezione II
– Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica
Art. 94
– Monitoraggio degli interventi
1. La Regione e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all’anno di riferimento, i dati risultanti dall’attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.
Art. 95
– Verifiche degli interventi
1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali.
Titolo IX
– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO(6)
Capo I
– Organismi istituzionali
Sezione I
– Commissione regionale permanente tripartita
Art. 96
– Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.(28)
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall’ articolo 23 , comma 4, della l.r. 32/2002 , la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.
Art. 97
– Nomina e durata in carica
1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 98
– Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:
a) agricoltura;
b) artigianato;
c) commercio;
d) cooperazione;
e) industria;
f) turismo.
Art. 99
– Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall’ articolo 98.
2. All’organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall’ articolo 98 , non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.
Art. 100
– Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all’ articolo 98 , è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
b) non può essere attribuito all’organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.
Art. 101
– Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell’attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.
Art. 102
– Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili
1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Art. 103
– Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102 , le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
a) attestazione della natura e del livello regionale dell’organizzazione;
b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102 .
Art. 104
– Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102 , le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
a) attestazione della natura e del livello regionale dell’organizzazione;
b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102 ;
c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all’ articolo 98.
Art. 105
– Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102 , le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
a) attestazione della natura e del livello regionale dell’associazione;
b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102 .
Art. 106
– Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall’ articolo 98 ;
b) individua per ogni ambito economico l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’ articolo 103 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Art. 107
– Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’ articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell’ articolo 100 ;
b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’ articolo 104 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Art. 108
– Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’ articolo 105 , il dirigente della struttura regionale competente:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’ articolo 105 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Art. 109
– Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti
1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l’inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all’articolo 58, comma 1 Sito esternodel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall’ Sito esternoarticolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 .
Sezione II
– Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 110
– Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale(29)
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all’articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all’articolo 66 dello Statuto;
d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all’articolo 29, comma 7, della l.r. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.
Art. 111
– Nomina e durata in carica
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all’ articolo 110 , entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall’ articolo 110.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Sezione III
– Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili
Art. 112
– Composizione del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili (30)
1. Il comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili, di cui all’articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.
Art. 113
– Nomina e durata in carica
1. Il Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell’URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall’ articolo 112.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 114
– Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro
1. L’organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112 , comma 1, lettera c), (31) è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal Sito esternodecreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 .
2. L’individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all’ articolo 102 e all’ articolo 103.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’ articolo 103 , il dirigente della struttura regionale competente:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
b) invia la richiesta di designazione all’organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’ articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Art. 115
– Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori
1. L’organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112 , comma 1, lettera d), (32) è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. L’individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all’ articolo 102 ed all’ articolo 104.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’ articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
b) invia la richiesta di designazione all’organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’ articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Art. 116
– Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’associazione dei disabili
1. L’associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112 , comma 1, lettera e), (33) è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
2. L’individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all’ articolo 102 ed all’ articolo 105.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’ articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:
a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) invia la richiesta di designazione all’associazione maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all’ articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Capo II
– Servizi per l’impiego
Art. 117
– Sistema regionale e provinciale per l’impiego
1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l’impiego.
3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l’impiego sono:
a) il centro per l’impiego;
b) il servizio territoriale;
c) lo sportello di prima accoglienza.
4. I servizi per l’impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all’ articolo 119 , svolgono nell’ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.
5. Le province promuovono e favoriscono l’interazione tra i diversi soggetti operanti nell’ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l’impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell’ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.
Art. 118
– Tipologie dei servizi per l’impiego
1. Le tipologie dei servizi per l’impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:
a) accoglienza;
b) consulenza e servizi per l’occupabilità;
c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
d) servizi amministrativi per l’occupabilità;
e) incontro domanda e offerta di lavoro;
f) gestione del sistema informativo;
g) gestione della struttura.
Art. 119
– Standard minimi di funzionamento dei servizi
1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell’ambito delle aree funzionali individuate nell’ articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:
a) centro per l’impiego:
1) accoglienza:
1.1 prima informazione;
1.2 prima iscrizione e certificazioni;
1.3 autoconsultazione;
2) consulenza e servizi per l’ occupabilità:
2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
4) servizi amministrativi per l’ occupabilità:
4.1 attività amministrative consulenziali;
4.2 attività amministrative;
4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
5) gestione del sistema informativo:
5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
5.2 gestione reti;
6) incontro domanda e offerta di lavoro:
6.1 preselezione e selezione del personale;
7) gestione della struttura:
7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
b) servizio territoriale:
1) accoglienza:
1.1 prima informazione;
1.2 prima iscrizione e certificazioni;
1.3 autoconsultazione;
2) consulenza e servizi per l’ occupabilità:
2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
4) servizi amministrativi per l’ occupabilità:
4.1 attività amministrative consulenziali;
c) sportello di prima accoglienza:
1) accoglienza:
1.1 prima informazione;
1.2 autoconsultazione.
2. L’articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all’ articolo 121.
Art. 120
– Qualità e omogeneità delle prestazioni
1. Nell’erogazione dei servizi per l’impiego è garantita la qualità e l’omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l’impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell’utenza ed hanno una dimensione proporzionale all’utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l’impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all’ articolo 118.
4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l’impiego devono ottenere entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.
Art. 121
– Masterplan regionale dei servizi per l’impiego
1. Per l’individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell’accordo per l’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell’efficacia dei servizi per l’impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l’impiego, con il quale individua e definisce:
a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all’ articolo 119;
b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell’erogazione dei servizi stessi;
c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all’ articolo 120 ;
d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.
Capo III
– Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati
Sezione I
– Albo regionale delle agenzie per il lavoro
Art. 122
– Articolazione e tenuta dell’albo
1. L’albo di cui all’ articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell’albo nazionale:
a) sub-sezione III “agenzie di intermediazione”;
b) sub-sezione IV “agenzie di ricerca e selezione del personale”;
c) sub-sezione V “agenzie di supporto alla ricollocazione professionale”.
2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell’albo, all’acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all’albo.
Art. 123
– Soggetti autorizzati con provvedimento regionale
1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:
a) le agenzie di intermediazione;
b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:
a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:
a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
b) le camere di commercio;
c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
4. Per i soggetti di cui al comma 3, l’autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Art. 124
– Regime particolare di autorizzazione
1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all’ Sito esternoarticolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003 , non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l’attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.
2. L’autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L’autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l’iscrizione all’albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.
Art. 125
– Requisiti per l’autorizzazione regionale
1. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione sono quelli previsti dall’articolo 4, dall’articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), Sito esternodel d.lgs. 276/2003 .
2. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 5, commi 1 e 5, Sito esternodel d. lgs. 276/2003 .
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 5, commi 1 e 6 Sito esternodel d. lgs. 276/2003 .
4. I requisiti per l’attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del Sito esternod.lgs. 276/2003.
5. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) Sito esternodel d.lgs. 276/2003 .
Art. 126
– Iscrizione all’albo
1. L’iscrizione all’albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all’ articolo 125 In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l’iscrizione all’albo, con riferimento al requisito di cui all’ Sito esternoarticolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l’agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l’iscrizione all’albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L’iscrizione alla sub-sezione III dell’albo regionale comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.
Art. 127
– Autorizzazione provvisoria
1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’albo, i soggetti interessati richiedono l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l’agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l’autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l’organico.
3. L’autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.
Art. 128
– Autorizzazione a tempo indeterminato
1. Decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta. In attesa del rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato, l’autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell’attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell’oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l’attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell’agenzia svolte nell’arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l’autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell’oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L’autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l’attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l’adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.
Art. 129
– Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all’agenzia, l’autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l’agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l’agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove l’agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall’albo e la revoca definitiva dell’autorizzazione.
Art. 130
– Competenze professionali
1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
a) almeno quattro unità nella sede principale;
b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
a) almeno due unità nella sede principale;
b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
4. Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell’ articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.
5. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all’esperienza professionale.
Art. 131
– Locali
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività di cui all’ articolo 123.
2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell’attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d’ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 132
– Pubblicità e trasparenza
1. All’esterno ed all’interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell’autorizzazione e dell’iscrizione nell’albo, ed è affisso l’orario di apertura al pubblico che viene garantito. E’ altresì indicato l’organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l’organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.
Art. 133
– Comunicazioni
1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle attività e l’iscrizione all’albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d’ufficio.
2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell’iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell’albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.
3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione dell’attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.
4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l’autorizzazione è revocata.
Art. 134
– Divieto di transazione commerciale
1. L’autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E’ vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell’attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d’azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.
Sezione II
– Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
– Definizione di servizi al lavoro
1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:
a) orientamento;
b) servizi per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.
Art. 136
– Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all’ articolo 135 , mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell’espletamento dell’attività.
3. I soggetti che ottengono l’affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all’elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.
4. La procedura di accreditamento per l’affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.
Art. 137
– Articolazione e tenuta dell’elenco
1. L’elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.
4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell’elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all’elenco.
Art. 138
– Requisiti per l’iscrizione dei soggetti privati
1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività secondo quanto previsto dall’ articolo 140 ;
d) l’indicazione nell’oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all’ articolo 135 ;
e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:
1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Sito esternolegge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o Sito esternodella legge 31 maggio 1965 n. 575 , o dalla Sito esternolegge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni;
f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall’ articolo 141 ;
g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 139
– Requisiti per l’iscrizione dei soggetti pubblici
1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede situata nel territorio della Regione;
b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività secondo quanto previsto dall’ articolo 140 ;
c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall’ articolo 141 ;
d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
– Locali
1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività di cui all’ articolo 135.
2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell’attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d’ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 141
– Competenze professionali
1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all’ articolo 135 o della formazione professionale o dell’orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell’ articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.
Art. 142
– Procedura per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell’ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell’ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.
Art. 143
– Domanda di accreditamento
1. I soggetti che intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore d el presente regolamento.
2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l’accreditamento.
3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l’organico.
4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all’ Sito esternoarticolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell’accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 144
– Iscrizione nell’elenco
1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell’elenco, dandone comunicazione allo stesso.
2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.
3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l’iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.
Art. 145
– Durata dell’iscrizione e rinnovo
1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell’elenco per due anni dalla data di comunicazione dell’accettazione o del decorso del termine di cui all’ articolo 144 , comma 2.
2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell’iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.
Art. 146
– Sospensione e revoca dell’accreditamento
1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all’interessato, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell’accreditamento e la conseguente cancellazione dall’elenco.
Art. 147
– Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l’iscrizione nell’elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d’ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione dell’attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l’accreditamento è revocato.
Art. 148
– Divieto di transazione commerciale
1. L’accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E’ vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell’attività oggetto dell’accreditamento, o concessione dell’accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d’azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell’accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.
Sezione III
– Disposizioni comuni
Art. 149
– Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E’ fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
Art. 150
– Tutela dei dati personali
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
Art. 151
– Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l’obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all’ Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 276/2003 , attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.
Art. 152
– Monitoraggio statistico e valutazione
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.
Capo IV
– Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
Art. 153
– Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall’ Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.
2. Le offerte di lavoro indicate dall’ Sito esternoarticolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.
Art. 154
– Procedura per il raccordo pubblico e privato
1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell’ articolo 153 , comma 1, a condizione che stipulino una convenzione con ciascuna provincia interessata.
2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.
3. La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.
Art. 155
– Convenzioni per l’incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. La convenzione quadro di cui all’ articolo 154 , comma 2 prevede:
a) l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall’ Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 ;
b) l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall’ Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 ;
c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l’impiego;
d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l’impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) laurea in scienze della formazione;
2) idonea qualifica professionale;
3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;
e) gli oneri per il tutore a carico dell’agenzia di somministrazione;
f) l’integrale rispetto da parte dell’agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l’impresa utilizzatrice;
g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.
Art. 156
– Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio
1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell’ Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 , decadono dai trattamenti di mobilità, dall’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:
a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l’agenzia di somministrazione e il servizio per l’impiego;
b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l’agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all’ articolo 155 , comma 1, lettera c).
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.
Art. 157
– Decadenza dallo stato di disoccupazione
1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:
a) nei casi di rifiuto indicati all’ articolo 156 , comma 1, lettere a), b) e c);
b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.
Art. 158
– Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione
1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157 , l’agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l’impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.
2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all’ufficio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all’ articolo 156.
Art. 159
– Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 276/2003 , le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’ articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale).
2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.
3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.
4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l’inserimento nel lavoro.
5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.
Art. 160
– Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili
1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all’ articolo 159 e i loro consorzi devono:
a) essere iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali previsto dall’ articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);
b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;
c) non avere in corso procedure concorsuali;
d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;
f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.
2. Qualora l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l’applicazione delle disposizioni previste dall’ Sito esternoarticolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fine della copertura della restante quota d’obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge. 68/1999.
Art. 161
– Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili
1. La convenzione quadro di cui all’ articolo 159 , comma 2 deve indicare:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall’ articolo 159 comma 4;
c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ;
d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;
e) le modalità per la presentazione dell’attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall’impresa conferente;
f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;
h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per l’impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;
i) la riduzione della quota d’obbligo per l’impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;
l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l’importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d’impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa.
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Note del Redattore:

[1] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1.
[2] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2.
[3] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3.
[4] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4.
[5] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.
[6] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.
[7] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.
[8] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.
[9] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.
[10] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.
[11] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.
[12] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.
[13] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 5.
[14] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6.
[15] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.
[16] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.
[17] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9.
[18] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10.
[19] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11.
[20] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12.
[21] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13.
[22] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.
[23] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.
[24] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.
[25] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.
[26] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.
[27] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.
[28] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.
[29] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19.
[30] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.
[31] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.
[32] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.
[33] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.
[34] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.
[35] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.
[36] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.
[37] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4
[38] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5
[39] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6
[40] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6
[41] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 7
[42] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 7
[43] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.
[44] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.
[45] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.
[46] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.
[47] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.
[48] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.
[49] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.
[50] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.
[51] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.
[52] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4.
[53] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.
[54] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.
[55] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.
[56] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.
[57] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 1.
[58] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 2.
[59] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 3.
[60] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 4.
[61] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 5.
[62] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 6.
[63] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 2.
[64] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 7.
[65] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 8.
[66] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 8.
[67] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 9.
[68] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 10.
[69] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione così sostituita con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 11.
[70] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 12.
[71] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 13.
[72] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 14.
[73] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.
[74] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.
[75] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.
[76] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 1.
[77] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.
[78] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.
[79] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1.
[80] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 15 maggio 2012, n. 20/R art. 8.

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