L.R. 26 luglio 2002, n. 32; vedi in particolare artt. 25,26,27.

Legge Regionale

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

L.R. 26 luglio 2002, n. 32; vedi in particolare artt. 21bis,25,26,27.
Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. (BU n.23, parte prima, del 05.08.02 – GU 26 aprile 2003, n.17)
N.B. testo legislativo aggiornato alle modifiche apportate dalla l.r. 24 dicembre 2003, n. 65, l.r. 29 settembre 2003, n. 53, l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, l.r. 1 febbraio 2005, n. 20
SOMMARIO
Titolo I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
Titolo II – LE POLITICHE DI INTERVENTO
Capo I – Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale
Art. 2 – Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale
Art. 3 – Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
Art. 4 – Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia
Art. 5 – Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
Art. 6 – Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
Art. 6bis – Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale
Art. 6ter – Conferenza zonale per l’istruzione
Art. 6quater – Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all’istruzione
Art. 7 – Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico
Art. 8 – Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario
Art. 9 – Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
Art. 10 – Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 11 – Personale delle Aziende
Art. 12 – Orientamento
Art. 13 – Obbligo formativo
Art. 14 – Formazione post-obbligo e superiore
Art. 15 – Formazione continua
Art. 16 – Finalità del sistema della formazione professionale
Art. 17 – Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale
Art. 18 – Accertamento del reddito per l’accesso alle prestazioni
Art. 18bis – Obiettivi della formazione nell’apprendistato
Art. 18ter – Disciplina dell’apprendistato
Capo II – Il sistema regionale per l’impiego e le politiche del lavoro
Art. 19 – Finalità
Art. 20 – Il sistema regionale per l’impiego
Art. 20bis – Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro
Art. 20ter – Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro
Art. 21 – Le politiche del lavoro
Art. 21bis – Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili
Art. 22 – Il sistema provinciale per l’impiego
Art. 22bis – Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro
Art. 22ter – Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione
Art. 23 – Commissione regionale permanente tripartita
Art. 24 – Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 25 – Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili
Art. 26 – Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
Art. 27 – Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili
Titolo III – PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 28 – Funzioni e compiti della Regione
Art. 29 – Funzioni e compiti delle Province
Art. 30 – Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 31 – Piano di indirizzo generale integrato
Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 – Regolamento di esecuzione
Art. 33 – Decorrenza e abrogazioni
Art. 34 – Disposizione finale in materia di formazione professionale
Art. 35 – Norma finanziaria
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 01 – Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, determina l’allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.
4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell’offerta di attività e di servizi;
b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l’intero arco della vita, garantendo l’esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione, pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta;
e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l’occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell’accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;
g) promuovere l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
i) promuovere l’innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l’incremento della produttività.
i bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;
i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati.
Titolo II
LE POLITICHE DI INTERVENTO
Capo I
LE POLITICHE INTEGRATE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE, DELL’ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 02 – Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale
1. Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, finalizzate ad assicurare l’accessibilità e il miglioramento sia dell’offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
2. L’insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento.
Art. 03 – Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all’infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:
a) innovazione e sperimentazione;
b) continuità educativa;
c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell’organizzazione;
e) omogenea qualità dell’offerta;
f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
h) ottimizzazione dell’uso delle risorse, in relazione alla qualità e all’economicità;
i) tutela dei diritti all’educazione dei disabili.
Art. 04 – Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 3 sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l’obiettivo di ampliare l’azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell’educatore.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 2.
3. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
4. I Comuni, per l’erogazione dei servizi nell’ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 32, comma 2.
5. I Comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che ne facciano richiesta, l’accreditamento.
6. L’esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell’autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del Comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
Art. 05 – Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
1. Per educazione non formale si intende l’insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, sviluppa, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
Art. 06 – Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Nel rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all’articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.
3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall’amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell’istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.
Art. 06 bis – Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale (4)
1. Nell’ambito delle procedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, sono soggetti della programmazione:
a) le istituzioni scolastiche autonome;
b) i comuni delle zone socio-sanitarie;
c) le province;
d) la Regione.
Art. 06 ter – Conferenza zonale per l’istruzione (5)
1. La conferenza zonale per l’istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all’adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.
4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.
5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.
Art. 06 quater – Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all’istruzione (6)
1. Al fine dell’attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell’istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca per definire:
a) le modalità per la determinazione e l’assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;
b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell’amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell’amministrazione scolastica statale in ordine all’istruttoria per l’attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l’assegnazione e la mobilità del personale;
c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell’azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.
Art. 07 – Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico
1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
b) l’erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 individua gli interventi, rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì:
a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.
Art. 08 – Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.
3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.
Art. 09 – Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all’articolo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l’impiego.
2. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 individua gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di cui al comma 5.
3. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina, altresì, le entità dei benefici.
4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 può prevedere la concessione di prestiti d’onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui all’articolo 10, individuate dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.
6. Il servizio abitativo delle Aziende di cui all’articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.
Art. 10 – Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
1. La realizzazione, in collaborazione con le Università e gli enti locali, degli interventi di cui all’articolo 9 è demandata alle tre Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate Aziende, che hanno sede legale nei comuni sedi delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena.
2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università ove ha sede l’Azienda, nonché gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione conformemente alle modalità definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b).
4. Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori.
5. Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4, nonché la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e degli studenti, e del Collegio dei revisori delle Aziende sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b). (3)
6. Il bilancio previsionale economico delle Aziende con l’allegato piano di attività annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all’approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
7. Il patrimonio delle Aziende è vincolato nell’uso all’attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9.
8. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione delle Aziende ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto.
9. Nell’esercizio di tali poteri, la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori tra il personale regionale dirigente;
b) provvede, previa diffida agli organi dell’Azienda, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l’adempimento.
10. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è sciolto ed è nominato un commissario straordinario per la gestione dell’Azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
11. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull’attività delle Aziende e sulla propria attività di vigilanza.
Art. 11 – Personale delle Aziende
1. Il personale delle Aziende è iscritto nell’apposito ruolo del personale di ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della Regione Toscana.
2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefìci derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).
3. Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l’Azienda, all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il trattamento di pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l’indennità di fine servizio.
4. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l’assunzione del personale può utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi da una delle altre Aziende, dagli enti locali ovvero dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 54, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).
Art. 12 – Orientamento
1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all’orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. Gli interventi e i servizi per l’orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso l’alternanza tra i sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l’impiego.
Art. 13 – Obbligo formativo
1. Al fine di dare attuazione alle attività relative all’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato e della libera scelta nella costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e sostiene l’offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato a completamento dei percorsi nell’ambito dell’istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. La Regione favorisce, altresì, tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
2. I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati sono svolti dai centri per l’impiego.
3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con l’amministrazione scolastica e nell’ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
4. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l’indicazione delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale. Tali procedure sono determinate secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), per la conclusione degli interventi relativi all’obbligo formativo.
Art. 14 – Formazione post-obbligo e superiore
1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i seguenti interventi:
a) formazione di supporto all’inserimento e al reinserimento lavorativo;
b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere post-secondario;
c) formazione professionalizzante all’interno di corsi di laurea universitari;
d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario.
Art. 15 – Formazione continua
1. Al fine di assicurare il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all’adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive. In tale ambito, gli interventi debbono considerare l’insieme delle misure di formazione continua, di provenienza pubblica o privata.
Art. 16 – Finalità del sistema della formazione professionale
1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative per realizzare le seguenti finalità:
a) assicurare standard di qualità dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell’offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l’offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
Art. 17 – Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale
1. Le attività di formazione professionale sono svolte secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante convenzione con organismi con finalità di formazione, nei casi in cui l’attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all’articolo 32, comma 4, lettera b);
b) mediante riconoscimento dell’attività formativa svolta da organismi con finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard qualitativi di cui all’articolo 32, comma 4, lettera b);
c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo finanziario pubblico, anche parziale, svolgono attività di formazione continua rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all’inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione professionale con misure anche di carattere finanziario.
3. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel comma 1, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge .
4. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate da organismi con finalità di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 32, comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi gli istituti scolastici e le Università.
5. I beni acquisiti o prodotti nell’ambito delle attività convenzionate di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte, secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.
6. Gli interventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b), si concludono con la certificazione dell’avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l’attestazione dell’avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
Art. 18 – Accertamento del reddito per l’accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all’accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modifiche.
Art. 18 bis – Obiettivi della formazione nell’apprendistato (9)
1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:
a) Valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.
Art. 18 ter – Disciplina dell’apprendistato (10)
1. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna per l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Capo II
IL SISTEMA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
Art. 19 – Finalità
1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall’Unione europea.
2. La Regione promuove il diritto e l’accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l’incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.
Art. 20 – Il sistema regionale per l’impiego
1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l’impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione.
3. Fanno parte del sistema regionale per l’impiego i centri per l’impiego costituiti dalle Province ai sensi dell’articolo 22.
4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l’impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità. (11)
Art. 20 bis – Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro (12)
1. E’ istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’albo, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.
3. L’iscrizione delle agenzie all’albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
Art. 20 ter – Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro (13)
1. E’ istituito l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’elenco, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’accreditamento.
3. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.
Art. 22 bis – Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro (1)
1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l’uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l’impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:
a) l’attuazione e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale;
b) i criteri e le procedure per l’accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.
Art. 22 ter – Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione (2)
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell’elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l’impiego territorialmente competenti secondo l’ubicazione della sede di lavoro.
3. Il regolamento di cui all’articolo 22 bis definisce:
a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell’avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l’ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.
Art. 23 – Commissione regionale permanente tripartita
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l’impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.
5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
Art. 24 – Comitato di coordinamento istituzionale
1. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l’impiego, con particolare riguardo alla realizzazione dell’integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l’impiego.
4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province e degli altri enti locali.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.

Art. 25 – Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l’impiego e dei centri per l’impiego.
2. La Provincia garantisce all’interno della Commissione di cui al comma 1 la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità.
3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l’integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.
4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
5. Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall’esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l’Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.

Art. 26 – Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
1. E’ istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31, stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività.

Art. 27 – Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili
1. E’ istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32(modificato con legge regionale 27 Gennaio 2012, n. 3), comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.

Titolo III
PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 28 – Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell’offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.
3. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
3 bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del d.lgs. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro. (19)
4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l’esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell’amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.
Art. 29 – Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.
2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
3. Le funzioni relative all’obbligo formativo di cui all’articolo13 sono attribuite alle Province che le esercitano tramite l’attività dei centri per l’impiego.
4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.
5. Le Province garantiscono l’integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all’istruzione.
6. Le Province contribuiscono all’integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle Province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che li esercitano, in tal caso, con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 30 – Funzioni e compiti dei Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.
Art. 31 – Piano di indirizzo generale integrato
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
f) le entità dei benefici;
g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
h) l’individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
l) le eventuali ulteriori direttive.
5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 – Regolamento di esecuzione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione,(7) sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all’emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l’erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario:
a) le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di decentramento universitario e le sedi di Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
b) le modalità di funzionamento e le competenze degli organi delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento delle Aziende stesse, ivi comprese le modalità e le forme per il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carte dei servizi.
4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici;
b) gli standard di qualità dell’offerta formativa attraverso la disciplina:
1. dell’accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell’offerta formativa;
2. della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall’utenza;
3. dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
4. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
5. della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
6. dello sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell’offerta.
5. Relativamente al sistema regionale per l’impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l’impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 27;
c) i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all’articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
g) l’articolazione e la tenuta dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l’iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell’accreditamento, gli strumenti di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;
h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l’attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale. (20)
5 bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna del contratto di apprendistato. (21)
Art. 34 – Disposizione finale in materia di formazione professionale
1. L’esercizio diretto da parte delle Province degli interventi di formazione professionale è consentito fino al 31 dicembre 2002.
Art. 35 – Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall’esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
– 611 (Sistema formativo professionale – spese correnti);
– 612 (Lavoro – spese correnti);
– 613 (Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti);
– 614 (Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese di investimento);
– 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo – spese correnti);
– 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 – spese correnti);
– 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 – spese di investimento);
– 618 (Sistema formativo professionale – spese di investimento).
Note
(1) Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art.1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003, n. 65, art.1.
(2) Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art.2.
(3) Comma sostituito con l.r. 29 settembre 2003, n. 53, art. 1.
(4) Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 1.
(5) Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 2.
(6) Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art.3.
(7) Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 4.
(8) Lettere inserite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 1.
(9) Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 2.
(10) Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 3.
(11) Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 4.
(12) Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 5.
(13) Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 6.
(14) Parole inserite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 7.
(15) Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 7.
(16) Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 7.
(17) Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 8.
(18) Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 9.
(19) Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 10.
(20) Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11.
(21) Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11
(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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