L. 20 maggio 1982, n. 270. – Istruzione – Cultura – Sport

Legge Nazionale

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

L. 20 maggio 1982, n. 270.

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1). (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 22 maggio 1982, n. 139).

TITOLO I
Esami di abilitazione e concorsi
…omissis…
TITOLO II
Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
Art. 12
Dotazioni organiche.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei licei artistici e degli istituti d’arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.
Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.
Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall’ottavo comma del successivo articolo 13.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 …omissis…
Art. 14
…omissis…
Il personale docente di ruolo, incluso – nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo – quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didatticoeducative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
E’ abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell’insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
…omissis…
Artt. 15-20 …omissis…
TITOLO III
Norme transitorie di immissione in ruolo
Artt. 21-51 …omissis…
Art. 52
Passaggio nei ruoli statali di personale non docente.
Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all’istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
L’istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l’utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
Artt. 53-56 …omissis…
TITOLO IV
Norme comuni e finali
…omissis…
Art. 61
Categorie speciali.
Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall’articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall’articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell’assistente del docente non vedente è facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso – e comunque non meno di due posti – è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
Ai fini dell’applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori nonché egli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.
…omissis…
Art. 67
Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti e dell’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente dell’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
…omissis…
(1) Successivamente, la L. 10 maggio 1983, n. 193 (Gazz. Uff. 19 maggio 1983, n. 136) ha così disposto:
«Art. unico. Nella prima applicazione della L. 20 maggio 1982, n. 270, ai concorsi per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca e nelle località ladine nella prov. di Bolzano sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di cui all’art. 8, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, purché essi siano stati assunti in servizio non di ruolo, anche se il prescritto titolo di studio, in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di età, e siano in servizio con nomina di durata annuale nell’anno scolastico in cui sono banditi i concorsi».

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