L.13 dicembre 1986, n. 912

Legge Nazionale

Interpretazione autentica dell’articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell’articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti

L.13 dicembre 1986, n. 912

“Interpretazione autentica dell’articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell’articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti”( G. U. 30 dicembre 1986, n. 301)

1. 1. L’articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall’interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.
2. Nello stesso senso deve intendersi l’articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.

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