C M – Ministero delle Finanze – Agenzia Entrate – 3 gennaio 2001, n. 1/E – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Circolare

“Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.”

C M – Ministero delle Finanze – Agenzia Entrate – 3 gennaio 2001, n. 1
“Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.”

Al fine di facilitare l’applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 388 del 23 dicembre 2000, c.d. “legge finanziaria per l’anno 2001”, pubblicata nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novità.

1 IMPOSTE SUI REDDITI

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1.1.2 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Con il comma 2 dell’art. 2 della legge finanziaria in commento sono state apportate modifiche, rispetto alla disciplina recata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle successive integrazioni apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Con la nuova disposizione si è innanzi tutto disposta la proroga, per l’anno 2001, della detrazione in argomento, che avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2000 ai sensi dell’art. 6, comma 15, lettera d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Inoltre si è inteso estendere la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna alle persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione è ammessa, altresì, in relazione alle spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali, ad esempio, l’installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto. Il beneficio è esteso pure alle spese sostenute per l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

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1.1.4 Comunicazione relativa agli interventi di recupero
L’art. 2, comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che disciplinano le condizioni per l’esercizio della detrazione d’imposta del 36% delle spese per i lavori di recupero di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997, introducendo una sanatoria per talune ipotesi in cui la preventiva comunicazione relativa all’inizio dei lavori edili, prevista a pena di decadenza dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, è stata presentata in data successiva all’effettivo avvio dei lavori.
La nuova disposizione rende valide, limitatamente ai lavori iniziati entro la data del 30 giugno 2000, le comunicazioni tardive, purché comunque inviate ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette entro 90 giorni dall’inizio dei lavori.

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2.3.5 Tasse automobilistiche – agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli da previste dall’articolo (1) parte di soggetti portatori di handicap psichici Le agevolazioni previste dall’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione ai veicoli acquistati da parte di soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, vengono estese anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da comportare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La richiamata legge n. 449 prevede ai fini dell’IRPEF la detrazione del 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto dei veicoli adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico, e, con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di trentacinque milioni che può essere alternativamente ripartita in quattro quote costanti di pari importo.
Ai fini dell’IVA l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota del 4% sull’acquisto dei detti veicoli, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti.Anche ai fini dell’IVA l’agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui dal pubblico registro automobilistico risulti la cancellazione del veicolo.
Per le cessioni dei veicoli in esame è infine prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
In relazione alla estensione di tali agevolazioni ai soggetti portatori di handicap psichici si sottolinea che il beneficio è previsto solo in favore di persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravità prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ha comportato la necessità dell’assegno di accompagnamento.
Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica.

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2.3.9 Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti
L’art. 31, comma 1, lettera d), n. 1 della legge finanziaria modifica il n. 18 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle cessioni, tra l’altro, di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, inserendo tra i prodotti editoriali soggetti alla aliquota ridotta anche quelli realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.
Le cessioni di tali beni, in quanto costituiscono sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, erano già soggette alla aliquota del 4%, ai sensi dell’art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, se effettuate direttamente nei confronti di soggetti aventi menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio, in base alle modalità dettate dal decreto ministeriale 14 febbraio 1998.
Si deve, pertanto, ritenere che in base alla disposizione in esame l’aliquota del 4% si renda applicabile alle cessioni di tali beni anche se non acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti purché siano destinati ad essere utilizzati dai medesimi.
Il n. 2 della disposizione in esame, modificando il n. 35 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, estende l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, prevista per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali anche alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

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2.5.4 Agevolazioni per la Croce Rossa Italiana
L’art. 33, al comma 6, dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l’esonero a favore della Croce Rossa Italiana dal pagamento del canone radio dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario.
Con tale previsione sono stati estesi alla Croce Rossa i benefici tributari già stabiliti dal comma 16 dell’art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti di altre associazioni operanti nel campo del volontariato e della protezione civile.
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2.5.7 Atti e documenti esenti dall’imposta di bollo
L’art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, modificando l’art. 7, primo comma, e inserendo gli articoli 8-bis e 13-bis.
Con la modifica all’art. 7 è stata estesa alle banche l’esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all’imposta sostitutiva di cui all’art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR 642 del 1972.
Tale modifica ha ampliato l’esenzione anche dal punto di vista oggettivo in quanto risultano ora esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste.
L’art. 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
L’art. 13-bis, infine, dispone l’esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l’esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l’autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del DPR n. 495 del 1992.
L’esenzione viene introdotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 gennaio 2001.

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