L. 23 dicembre 2000, n. 388 – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Legge Nazionale

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”

L. 23 dicembre 2000, n. 388

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”
( S. O. n. 302 alla G. U. 29 dicembre 2000, n. 302)

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Art. 30
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

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7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

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Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: “50 per cento;”, sono aggiunte le seguenti: “la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto”;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: “, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila”;
b) all’articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
“e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)”;
c) all’articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni”.
d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: “dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,” sono inserite le seguenti: “anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,”;
2) al numero 35), dopo le parole: “prestazioni relative alla composizione,” sono inserite le seguenti: “montaggio, duplicazione,”; e dopo le parole: “legatoria e stampa” sono inserite le seguenti: “, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,”.

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Art. 81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)

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3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “54, comma 1, lettere a), c) ed f)”, sono sostituite dalle seguenti: “54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)”.

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Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l’invalidita. (1)
3. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
(1) Comma così modificato dall’articolo 42, comma 7 della Legge 24 novembre 2003, n. 326.

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