Risoluzione Agenzia delle Entrate – 17 settembre 2002, n. 306/E – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Circolare

“Agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili”

Risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – 17 settembre 2002, n. 306/E

“Agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili”

Con la nota n. 2304/02/UL del 10 maggio scorso, la X ha posto un quesito concernente la possibilità di detrarre ai fini dell’IRPEF le spese di riparazione sostenute per i veicoli utilizzati da portatori di handicap.
Nel porre il quesito, la X asserisce che, per quanto riguarda l’IVA, le prestazioni rese per gli interventi di riparazione effettuati sui veicoli utilizzati da persone disabili godono dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
Con la presente risoluzione si coglie l’occasione per fare il punto sulle agevolazioni fiscali applicabili alle spese di riparazione e di manutenzione sostenute per i veicoli utilizzati dai disabili.
Per quanto concerne l’IVA, come già precisato con la circolare n. 46 dell’11 maggio 2001, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, ma solo sulle prestazioni rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l’adattamento stesso.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di fruire della detrazione d’imposta prevista ai fini dell’IRPEF dall’art. 13-bis, comma 1, lettera c), per le spese di riparazione dei veicoli adattati in relazione alle esigenze dei soggetti con ridotte capacità motorie, si rappresenta quanto segue.
L’ampia formulazione utilizzata dal richiamato art. 13-bis, lettera c), del TUIR consente di ritenere che le detrazione dall’imposta possa riguardare, oltre le spese sostenute per l’acquisto, anche altre spese riguardanti i veicoli in questione. La stessa norma dispone, peraltro, che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvi i casi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato o rottamato, e con riferimento ad un solo mezzo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 (lire 35.000.000).
Questa Direzione ha avuto modo di chiarire più volte che le altre spese che danno diritto alla detrazione sono esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo).
Dalla formulazione della disposizione, si evince, inoltre, che le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99 (lire 35 milioni) usufruibile in quattro anni.
Da quanto finora esposto deriva che è possibile fruire della detrazione d’imposta in questione, ove ne ricorrano i presupposti, fino al limite di spesa di euro 18.075,99 ( lire 35.000.000) nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo che le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso.

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