Risoluzione – Agenzia delle Entrate – del 16/05/2006 n. 66 – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Altre fonti

Istanza di Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 8 della
legge n. 449/97 e punto n. 31) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R.
n. 633/72. Agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per
l’acquisto di autovetture

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Interpretazione

Risoluzione del 16/05/2006 n. 66
Oggetto:
Istanza di Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 8 della
legge n. 449/97 e punto n. 31) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R.
n. 633/72. Agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per
l’acquisto di autovetture
Testo:
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’applicazione
dell’art. 8 della legge n. 449 del 1997, e’ stato esposto il seguente:
QUESITO
L’istante, madre di due bambini, entrambi invalidi al 100 per cento e
titolari dell’indennita’ di accompagnamento, ha presentato istanza di
interpello al fine di ottenere chiarimenti sulla fruibilita’ delle
agevolazioni fiscali previste, ai sensi dell’art. 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e del punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al
D.P.R. n. 633/72, per l’acquisto di autovetture da parte dei disabili.
In particolare, la contribuente chiede di conoscere se le agevolazioni
in discorso possano trovare applicazione in favore del coniuge, avente
fiscalmente a carico entrambi i figli disabili, nell’ipotesi in cui il
medesimo intenda acquistare due autovetture nel corso dello stesso
quadriennio.
Ove questo sia possibile, l’istante chiede, inoltre, chiarimenti sul
contenuto della certificazione che si e’ obbligati a presentare al fine di
attestare la non avvenuta fruizione delle agevolazioni in discorso nel
quadriennio precedente alla data di acquisto dei veicoli.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante, in considerazione del fatto che le agevolazioni previste per
l’acquisto di autovetture spettano con riferimento al singolo disabile e non
alla persona di famiglia di cui il disabile stesso risulta fiscalmente a
carico, ritiene che il coniuge possa fruire delle agevolazioni fiscali per
l’acquisto di entrambe le vetture.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all’istanza di interpello presentata, la scrivente
ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare la normativa vigente in
materia di agevolazioni fiscali per il settore auto previste in favore dei
disabili, ovvero dei familiari di cui essi risultano fiscalmente a carico ai
sensi dell’art. 12 del Tuir.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, e’ prevista
l’applicazione di una detrazione di imposta in misura pari al 19 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi necessari alla locomozione
dei disabili. Tale detrazione, introdotta per effetto delle disposizioni
contenute nell’art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spetta
per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e nel rispetto di un limite
massimo di spesa di 18.075,99 euro (trentacinque milioni delle vecchie lire).
L’art. 8, comma 4, della sopra citata legge n. 449/97, prevede,
altresi’, l’esenzione permanente dal pagamento dell’imposta erariale di
trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di
trascrizione e dell’imposta di registro, per gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto i veicoli acquistati dai disabili.
Per l’acquisto del mezzo di locomozione e per le prestazioni di
adattamento del medesimo, ove fossero richieste, e’ poi prevista, senza
nessun limite di spesa, ai sensi del punto n. 31) della Tabella A, parte II,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata del 4 per cento. La fruizione di tale beneficio fiscale spetta perun solo veicolo, avente cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel,
nel corso di un quadriennio.
Da ultimo, occorre rammentare l’esenzione permanente dal bollo auto
prevista dall’art. 17, comma 1, lett. f-bis), del Testo Unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39,
il quale, nel disciplinare tale agevolazione, fa espresso rinvio ai veicoli
di cui al punto n. 31), della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n.
633/72.
Come sopra specificato, la detrazione di imposta nella misura del 19 per
cento della spesa e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4 per
cento spettano una sola volta nel corso di un quadriennio a decorrere dalla
data di acquisto della vettura.
Nella fattispecie in esame, il coniuge del contribuente istante intende
fruire delle agevolazioni in discorso per l’acquisto di due autovetture,
atteso che entrambi i figli disabili, nel cui interesse e’ sostenuta la
spesa, risultano a suo carico.
Al riguardo, la scrivente fa presente di condividere la soluzione
prospettata dall’istante, in quanto il diritto a fruire delle agevolazioni
in discorso spetta con riferimento al singolo disabile.
Fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste, la
scrivente ritiene pertanto che, nell’ipotesi in cui piu’ disabili siano
fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo possa fruire, nel corso
dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali sopra citati per ognuno dei
portatori di handicap a suo carico.
Per completezza, la scrivente fa presente che con la Risoluzione 4
giugno 2002, n. 169, relativa all’argomento, e’ stato gia’ chiarito che cio’
che rileva e’ la oggettiva condizione di disabilita’ del soggetto, a
prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla
persona della quale lo stesso risulti fiscalmente a carico, e che
l’agevolazione puo’ spettare “per entrambi gli autoveicoli intestati allo
stesso possessore di reddito di cui risultano a carico i due portatori di
handicap”.
Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che,
qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a
euro 2.840,51, oltre alla certificazione attestante la condizione di
disabilita’, e’ necessario allegare una copia dell’ultima dichiarazione dei
redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il
portatore di handicap, risultera’ essere l’intestatario del veicolo
agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione
dei redditi, e’ comunque possibile presentare un’autocertificazione, ai
sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini IVA, va altresi’ presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di
immatricolazione della vettura non e’ stato acquistato altro veicolo con
analoga agevolazione.
In merito alla compilazione della documentazione sopra citata, la
scrivente fa presente che sul sito www.agenziaentrate.it
sono disponibili dei facsimili cui poter fare
riferimento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate …………..,
viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo
del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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