D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. – Viabilità – Mobilità – Trasporti

Decreto Legislativo

Nuovo codice della strada.

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. – Nuovo codice della strada. (S. O. G.U., 18 maggio, n. 114).

…omissis…

Articolo 188
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71 a Euro 286 (1).
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 143 (1).

(1) Con D.M. 24 dicembre 2002 e successivamente con D.M. 22 dicembre 2004la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall’articolo 195 del presente decreto.

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