L. 27 dicembre 1997, n. 449. Viabilità – Mobilità – Trasporti

Legge Nazionale

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

L. 27 dicembre 1997, n. 449.

“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
(S. O., n. 255/L alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302)

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Articolo 8
(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo”. (2c)
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. (1) (2a)
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35 comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3. (2)(2b)
(1) – su tali aspetti si consulti la Circolare del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, n. 197/E
(2) – su tali aspetti si consulti la Circolare del Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E
(2a) – Il comma 4 l’articolo 50 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 ha innalzato a 2.800 cc il limite di cilindrata per i motori diesel.
(2b) – circa i potenziali beneficiari delle disposizioni contenute nel presente articolo si veda anche l’articolo 50 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 e l’articolo 30 comma 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(2c) – L’articolo 81 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso la possibilità di detrazione anche i veicoli descritti dall’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autocaravan).
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