Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, L.R. 9 settembre 1991, n. 47 e successive modificazioni; Regolamento Regionale 3 gennaio 2005, n. 11 R. (Disciplina della Regione Toscana) (08.07.2006)

Barriere architettoniche – Edilizia – Urbanistica

1. Premesse.

Per espressa previsione delle Legge Regionale 47 / 1991 e successive modificazioni a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 3 gennaio 2005, n. 11R, hanno cessato di avere efficacia gli art. 8, 9, 10, 11, 12, della Legge Nazionale 9 gennaio 1989, n. 13; questo significa che in relazione al territorio della Regione Toscana l’ erogazione del contributo di sostegno alla spesa per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche viene adesso disciplinata dalle disposizioni del Regolamento Regionale citato e non più dalle disposizioni della Legge 13/1989.

2. Principi generali.

Con l’emanazione della Legge Regionale 9 settembre 1991 , n. 47 e successive modificazioni la Regione ha posto in essere disposizioni atte a consentire la piena utilizzazione degli ambienti costruiti da parte di tutti i soggetti.

Il concetto di piena utilizzazione collima con quello di esercizio autonomo delle attività personali; ciò sta ad indicare che l’ambiente architettonico, attraverso particolari accorgimenti di carattere progettuale, deve consentire a chiunque, indipendentemente dalle condizioni fisiche, di esercitare autonomamente ogni tipo di attività.

Per ambiente costruito devono intendersi edifici, spazi architettonici ed urbanistici, infrastrutture; nonché i mezzi di trasporto pubblico in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione. Dalla portata assai vasta del concetto di ambiente costruito si può facilmente intuire che la legge si è rivolta sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati e si è proposta di disciplinarne l’attività affinché vengano eliminate le situazioni di rischio, di ostacolo e di impedimento alla mobilità.

La legge ha previsto che nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, la Regione debba sempre considerare tra i propri obiettivi l’ eliminazione delle barriere architettoniche.

Anche i Comuni devono predisporre programmi operativi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli Enti e le Società pubbliche, che svolgono servizi aperti al pubblico, devono adottare un programma di adeguamento alle disposizioni della legge sui beni immobili di loro proprietà. Nel programma vengono fissate le scadenze temporali relative alla sua attuazione ed indicate le modalità di reperimento delle risorse finanziarie.

N.B. E’ possibile prendere visione del testo della L.R. 9 settembre 1991, n. 47 , aggiornato alle ultime modificazioni, nella sezione di “Legislazione”, area tematica “barriere architettoniche edilizia urbanistica”, colonna della normativa regionale, sezione “leggi regionali”.

3. Civili abitazioni e sostegno alle spese sostenute dai privati per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche .

Riguardo alle spese sostenute dai privati per la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento ed al superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, la legge ha previsto l’erogazione di un contributo in denaro a ristoro parziale della spesa sostenuta. Il contributo viene erogato dai Comuni che ricevono dalla Regione determinanti stanziamenti. Gli stanziamenti variano in relazione a specifici dati forniti alla Regione da parte dei comuni stessi: dati di tipo demografico, epidemiologico e dati relativi ai contributi erogati negli anni precedenti . Entro il 30 giugno di ciascun anno, infatti, il comune trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande presentate e finanziate. Per la realizzazione del servizio di erogazione dei contributi i comuni possono anche associarsi, in quest’ultimo caso il procedimento diretto alla concessione del contributo viene disciplinato nell’atto associativo. L’art. 5 ter della legge prevede che siano ammessi ai contributi gli interventi concernenti:
civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;
condomini di civili abitazioni dove risiedano i soggetti di cui sopra.

Al fine di consentire l’applicazione omogenea su tutto il territorio regionale delle disposizioni di legge, la Regione Toscana ha emanato il regolamento regionale 3 gennaio 2005 n. 11 R, che regola attualmente tutta la procedura inerente l’erogazione, rendendo non più applicabili, come già anticipato nelle premesse, le disposizioni della legge nazionale 13 / 1989. L’intervento deve essere finalizzato a garantire nella misura più ampia l’autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali ed a valorizzare le sue capacità residue. Cerchiamo di approfondire alcuni aspetti della disciplina dettata dal regolamento 11R / 2005.

3. 1. Soggetti legittimati a chiedere il contributo.

L’art 2 del regolamento prevede che possano richiedere il contributo:
le persone disabili che abbiano la residenza anagrafica negli edifici in cui debbano essere effettuati gli interventi;
le persone disabili che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi entro tre mesi dalla comunicazione dell’ammissione al beneficio.

Questo significa che anche se il richiedente non risieda nell’immobile oggetto dell’intervento, potrà comunque inoltrare la domanda di contributo e beneficiare del contributo stesso, purché, entro tre mesi dalla comunicazione di accettazione della domanda, il richiedente assuma la residenza nell’edificio su cui vuole intervenire. Quella contemplata al punto b) è, in estrema sintesi, una concessione condizionata, dalla quale si evince un principio importante dal punto di vista operativo. La residenza anagrafica nell’edificio interessato dall’intervento, infatti, non è un requisito fondamentale quando si presenta la domanda, diventa però essenziale per beneficiare del contributo. Pertanto, nel lasso di tempo che intercorre tra l’inoltro della domanda, la sua ammissione e l’erogazione del contributo, il richiedente dovrà assumere la residenza nell’edificio interessato dall’intervento per cui il contributo è stato richiesto. A tal proposito il regolamento fissa anche i tempi entro i quali l’assunzione della residenza deve essere effettuata, e cioè entro tre mesi che decorrono dalla comunicazione con cui il comune notifica al richiedente l’accettazione della domanda. L’assunzione di residenza deve avvenire entro questo lasso di tempo, pena, almeno da quanto si può evincere dal tenore letterale della disposizione, la decadenza dal beneficio del contributo stesso. La domanda può essere presentata anche da coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti disabili. Possono percepire il contributo anche i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese di realizzazione dell’intervento, tali soggetti, se diversi da quelli indicati nei punti a) e b), devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in tutte le civili abitazioni e loro pertinenze, ed in tutte le parti condominiali comuni definite nel titolo, ovvero, ove il titolo non disponga diversamente, nell’art. 1117 Codice Civile. Per quanto riguarda gli interventi negli edifici condominiali dobbiamo richiamare la disciplina della Legge Nazionale 13 / 1989; tale disciplina infatti è contenuta nell’art. 2 della legge che non è stato reso inefficace dalle disposizioni della Legge Regionale 47 / 1991 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art 2 della Legge 13 / 1989 se il portatore di handicap abita in un condominio può presentare al condominio stesso un’istanza scritta contenente la proposta di abbattimento delle eventuali barriere architettoniche che riguardino le parti comuni dell’edificio, tale istanza può anche essere presentata da qualsiasi condomino. In caso di rigetto dell’istanza da parte del condominio o di mancata risposta trascorsi tre mesi dall’inoltro della domanda , il richiedente, come stabilisce l’art. 2 comma 2 della Legge 13 / 1989, può procedere autonomamente e a proprie spese ad effettuare opere di modifica sulle parti comuni o di uso comune dell’edificio . Tali opere però, poste in essere autonomamente dal condomino disabile, debbono rientrare tra quelle indicate espressamente dall’art 2 comma 2 della legge 13 / 1989 , nella specie:
installazione di servoscala ovvero di strutture mobili e facilmente removibili;
modificazione dell’ampiezza delle porte d’accesso per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori, alle rampe dei garages.

Le opere deliberate dall’assemblea dei condomini secondo le modalità previste dall’art. 1136 Codice Civile, incontrano il limite enunciato dall’art. 1120 Codice Civile in tema di innovazioni; nel secondo comma del suddetto articolo si prevede che “siano vietate quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o la godimento anche di un solo condomino.”

3. 2. Interventi ammessi al contributo.

Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:
opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, come: mezzi per il superamento dei dislivelli, strumenti per la sicurezza d’uso e la fruibilità degli spazi, dispositivi per favorire l’orientamento e la mobilità negli ambienti, dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia domestica.

Riguardo alle caratteristiche intrinseche dell’intervento, questo può consistere nell’esecuzione di un’opera singola ovvero in una pluralità di opere legate tra loro da un vincolo di funzionalità, cioè opere distinte che nel loro insieme realizzano un sistema unico, funzionalmente connesso. Un intervento funzionalmente connesso può consistere ad esempio nella realizzazione di una o più opere edilizie accompagnata dall’acquisto ed installazione di una o più attrezzature. Ogni comune deve istituire una commissione tecnica preposta alla valutazione della congruità degli intervinti in rapporto alla tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo; il giudizio negativo della commissione tecnica comporta l’inammissibilità della domanda.

3.3. Presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata al comune di residenza anagrafica ovvero al comune in cui è situato l’immobile. Deve essere corredata da una serie di documenti che comunque ogni comune specifica negli appositi moduli redatti per la presentazione della domanda stessa. Nella domanda inoltre devono essere indicate le opere da realizzare, le attrezzature da installare, il preventivo di spesa ed una apposita dichiarazione con la quale si attesta che i lavori non sono ancora avviati. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Quelle non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi. In relazione alle domande di contributo presentate entro il termine del 31 dicembre 2004, quindi antecedenti all’entrata in vigore del Regolamento Regionale 11R / 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni della Legge 13 / 1989. A favore dei soggetti che abbiano presentato domanda di contributo, regolarmente accettata dal comune, nel periodo compreso dal 2 marzo 2003 al 31 dicembre 2004 è ammessa l’erogazione del contributo anche per le spese sostenute per opere già realizzate.

3.4. La Graduatoria.

Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda ed attribuisce a ciascuno un punteggio. Entro il 31 marzo di ciascun anno il comune rende pubblica la graduatoria.( Ove il lettore desiderasse attingere ad informazioni più specifiche circa la formazione della graduatoria si consiglia di prendere visione del testo del regolamento riportato nella sezione “Legislazione”, area tematica “barriere architettoniche edilizia urbanistica”, colonna della normativa regionale, sezione “regolamenti regionali”).

3. 5. Erogazione del contributo.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale. Se nello stesso edificio vi siano più disabili, fruitori del medesimo intervento, la domanda può essere presentata da uno solo di essi e comunque si può beneficiare di un unico contributo. Il contributo viene erogato dopo l’esecuzione delle opere o dopo l’acquisito e installazione delle attrezzature. Prima dell’erogazione il richiedente deve presentare la documentazione attestante le spese sostenute, cioè le fatture quietanzate, e deve essere verificata la sua residenza anagrafica. Nella comunicazione di ammissione al contributo il comune specifica anche il termine entro il quale il beneficiario deve produrre la documentazione relativa alle spese; ove il termine non venga rispettato si decade dal beneficio ed il comune non è più tenuto ed erogare il contributo. Le opere realizzate devono risultare conformi alla documentazione allegata altrimenti il contributo non viene erogato. Dal punto di vista degli importi il contributo può coprire fino al 50% le spese sostenute per la realizzazione di opere edilizie e comunque non può superare l’importo di Euro 7.500 per ogni singolo intervento. Vale la stessa regola anche per l’acquisto e l’installazione di attrezzature, in quest’ultimo caso però l’importo massimo del contributo è aumentato ad Euro 10.000 per ogni singolo intervento. Quando la domanda di contributo sia relativa ad un intervento complesso, che preveda, sia la realizzazione di opere edilizie, sia l’acquisto e l’installazione di attrezzature, l’ammontare del contributo complessivo massimo è dato dalla somma degli importi massimi previsti per le singole tipologie di intervento. Pertanto ove l’intervento si componga della realizzazione di opere edilizie e dell’acquisto di attrezzature, l’importo del contributo massimo erogabile ammonta ad Euro 17.500.

4. Trasporto pubblico.

Riguardo al trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune, nonché alla navigazione di ambito regionale, la legge prevede che le Aziende e gli Enti preposti all’erogazione del servizio adottino programmi specifici per adeguare i propri mezzi ed i propri impianti. I programmi devono fissare scadenze temporali di attuazione ed armonizzarsi con le indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi, e con le indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico devono inoltre adeguare il proprio parco veicoli, nel senso che almeno il 20% dell’intero parco mezzi deve essere composto da veicoli opportunamente attrezzati per il trasporto di soggetti invalidi. La percentuale rappresenta il quantitativo minimo inderogabile di mezzi attrezzati per le persone portatrici di handicap che l’azienda deve possedere, il superamento della soglia minima consente all’Azienda di godere della priorità nell’assegnazione dei finanziamenti regionali. I comuni con più di 80.000 abitanti devono prevedere l’approvazione di progetti atti a migliorare la mobilità sul territorio, la legge stessa fissa gli interventi prioritari ed inderogabili da realizzare, quali:

dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
tariffe differenziate per le persone con handicap;
stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Linee da individuare preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.

Anche la Regione stessa ove si determini all’acquisto di materiale rotabile destinato al miglioramento del sistema di trasporto pubblico privilegia i mezzi dotati di apposite tecnologie rivolte a consentirne l’accesso ai soggetti portatori di handicap.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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