Prolungamento del congedo parentale: Circolare INPS

Con sollecitudine la Direzione Centrale Prestazioni dell’INPS ha diramato oggi la circolare applicativa per le nuove disposizioni relative al prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità contenute nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 già commentato su questo sito.

Quella disposizione ha modificato, fra l’altro, i termini di concessione del congedo parentale ai genitori e del prolungamento dello stesso (per i soli figli con disabilità grave) innalzando, in via sperimentale per il 2015, il limite di età dagli otto ai dodici anni (o dodici anni dall’ingresso nel nucleo nei casi di affido o adozione (articolo 32, 33 e 36 del Decreto legislativo 151/2001).

La Circolare INPS 4805 (16 luglio 2015), rammentando l’innovazione legislativa che consente il prolungamento del normale congedo parentale (massimo 11 mesi totali fra i genitori) fino alla durata complessiva dei di tre anni precisa che lo stesso “decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).”

INPS rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino “a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.”

Nella Circolare INPS ricorda anche quali altri benefici, alternativi al congedo (ordinario e prolungato), sono previsti per i minori e cioè:

– tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;

– tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Dal dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
Le nuove domande

Venendo agli aspetti burocratici relativi alle nuove domande, INPS precisa che in attesa dell’adeguamento degli applicativi informatici usati per la presentazione della domanda online, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello sul sito internet dell’Istituto ( www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08).

Ma precisa ancora INPS che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio.

Successivamente, non appena verrà aggiornata la procedura di presentazione della domanda anche online, l’INPS ne darà notizia.

Consulta il testo della Circolare INPS 16 luglio 2015, n. 4805

Fonte: HandYlex.org

Link:http://www.handylex.org/gun/prolungamento_congedo_parentale_circolare_INPS.shtml

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