Esenzione dal Pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione: considerazioni sull’evoluzione normativa. (18.07.2006) – Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali

L’art 56 Legge 449/1997 prevede per le province la facoltà di istituire e disciplinare l’I.P.T. Imposta Provinciale di Trascrizione che riguarda la registrazione al P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico dei passaggi di proprietà dei veicoli.
Con decreto del ministero delle finanze 435/1998 sono state determinate le tariffe dell’imposta, che variano in base alla cilindrata delle vetture.
Sempre tale decreto ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta in relazione ai veicoli destinati al servizio di persone portatrici di handicap richiamando l’art 8 della legge 449/1997.
Sulla base di questo richiamo normativo, in precedenza, l’esenzione dal pagamento dell’imposta era correlata all’adattamento dei veicoli, requisito necessario per fruire delle agevolazioni secondo il tenore della legge 449/1997.
Successivamente, però, le agevolazioni inerenti al settore auto e quindi anche l’esenzione dal pagamento dell’IPT sono state estese anche ai veicoli non adattatati purché destinati al trasporto di portatori di handicap in situazione di gravità.
L’effetto estensivo è avvenuto con la legge 388/2000 il cui art. 30, comma 7 dispone che le agevolazioni contemplate dall’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, siano estese agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall’adattamento dei veicoli.
Anche i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento hanno diritto alle agevolazioni.
Tale ricostruzione ci sembra interessante per capire l’evoluzione normativa in tema di agevolazioni fiscali nel settore auto e per mettere in luce le specifiche fonti che contemplano il diritto alle varie agevolazioni. Importante ci sembra soprattutto il coordinamento tra la legge 449/1997 e la legge 388/2000.
E’ doveroso ricordare che attualmente l’esenzione dal pagamento dell’IPT non è stata ancora estesa ai veicoli destinati al trasporto di persone non vedenti o sordomute.
Per ovviare al problema alcune province hanno previsto tariffe ridotte dell’imposta a vantaggio di non vedenti e sordomuti, ma sarebbe opportuno un intervento del legislatore, anche perché la mancata previsione dell’esenzione dell’IPT per le ipotesi da ultimo ricordate appare di dubbia legittimità costituzionale.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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