Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (disciplina secondo la legge 13/1989) (12.07.2006)

Barriere architettoniche – Edilizia – Urbanistica

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (disciplina secondo la legge 13/1989).

N.B. La procedura che descriviamo di seguito è stata stabilita dalla Legge Nazionale 13 / 1989.
Riguardo al territorio della Regione Toscana, ai sensi della Legge Regionale 47 / 1991 e successive modificazioni, l’erogazione dei contributi è attualmente disciplinata dal Regolamento Regionale 3 gennaio 2005 , n. 11R; pertanto, gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 della Legge 13 / 1989 relativi appunto all’erogazione dei contributi comunali per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche non trovano più applicazione nel territorio della Regione Toscana, se non per le domande inoltrate entro il 31 dicembre 2004.
Per avere informazioni sulla disciplina dettata dalla normativa regionale, attualmente in vigore, si consiglia di prendere visione della relativa F.A.Q. contenente la sintesi della disciplina posta in essere dal regolamento citato.

Il contributo a fondo perduto per spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati è stato previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.
Viene erogato dal Comune previo stanziamento di fondi da parte della Regione ed al termine di una procedura che prevede anche un controllo da parte dell’ente erogatore circa la reale necessità dell’opera.

Sono ammesse al contributo sia le spese per la realizzazione di opere edilizie rivolte al superamento delle barriere fisiche e percettive, sia le spese per l’acquisto e installazione di attrezzature per il superamento dei dislivelli, per la sicurezza e la fruibilità degli spazi, per il miglioramento di orientamento e mobilità.

Gli aventi diritto al contributo.
Possono richiedere il contributo:
– i portatori di handicap;
– coloro i quali i portatori di handicap risultino fiscalmente a carico, come indicato nella normativa fiscale sui carichi di famiglia ( art.12 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986);
– i centri o istituti residenziali per l’assistenza ai portatori di handicap;
– i condomini dove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

Il richiedente il beneficio ha diritto al contributo sia in qualità di proprietario dell’immobile sia in qualità di conduttore; in quest’ultimo caso però, e quindi ove detenga l’immobile in forza di un contratto di locazione, per l’effettuazione dell’opera edilizia sarà necessario il previo consenso del locatore proprietario dell’immobile.

Coloro che abitano a titolo di conduttori un edificio di proprietà di un ente pubblico devono in prima istanza rivolgersi all’ente stesso, in questi casi, infatti, il contributo è riconosciuto dalla Regione all’ente pubblico proprietario dell’immobile e non al privato direttamente.

Se il portatore di handicap abita in un condominio può presentare al condominio stesso un’istanza scritta contenente la proposta di abbattimento delle eventuali barriere architettoniche che riguardino le parti comuni dell’edificio, tale istanza può essere presentata da qualsiasi condomino.
In caso di rigetto dell’istanza da parte del condominio o di mancata risposta trascorsi tre mesi dall’inoltro della domanda, il richiedente, come stabilisce l’art. 2 comma 2 della legge 09.01.1989, n. 13, può procedere autonomamente e a proprie spese ad effettuare opere di modifica sulle parti comuni o di uso comune dell’edificio. Tali opere però, poste in essere autonomamente dal condomino disabile, debbono rientrare tra quelle indicate espressamente dall’art 2 comma 2 della legge 13 / 1989, nella specie:
– installazione di servoscala ovvero di strutture mobili e facilmente removibili;
– modificazione dell’ampiezza delle porte d’accesso per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori, alle rampe dei garages.
Le opere deliberate dall’assemblea dei condomini secondo le modalità previste dall’art. 1136 Codice Civile, incontrano il limite enunciato dall’art. 1120 Codice Civile in tema di innovazioni; nel secondo comma del suddetto articolo si prevede che “siano vietate quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o la godimento anche di un solo condomino.”

La procedura.
Le domande rivolete ad ottenere l’erogazione del contributo devono essere indirizzate al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile.
Nella domanda devono essere indicate le opere da realizzare e la spesa prevista per la loro realizzazione. Se l’eliminazione delle barriere riguarda più opere, ad es. accesso all’immobile e fruibilità interna dell’alloggio, possono essere presentate più domande, ciascuna inerente ad ogni tipo di intervento.
Le persone invalide al 100 % con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza in graduatoria.
La domanda deve essere accompagnata da idonea e circostanziata documentazione:
– copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
– certificato medico, in carta semplice, attestante l’handicap, solo in mancanza della dichiarazione di invalidità della ASL;
– fotocopia autentica o certificato ASL attestante le condizioni di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, da allegare solo qualora il richiedente voglia avvalersi della precedenza cui si accennava sopra. Ai fini della precedenza sono anche da considerare valide: le certificazioni rilasciate dall’INAIL per gli invalidi del lavoro, le certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere per gli invalidi di guerra, civili e per servizio;
– preventivo di spesa contente la descrizione delle opere; in questo caso deve essere indicata la somma al netto dell’IVA. Non è necessario il progetto dettagliato di un professionista;
– indicazione di tutti i dati anagrafici, residenza e codice fiscale del beneficiario, recapito telefonico;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione e le difficoltà di accesso;
– solo nel caso in cui le barriere architettoniche da eliminare siano presenti nelle parti comuni di un condominio il richiedente deve allegare copia del verbale di assemblea del condominio;
– solo nel caso in cui il richiedente sia conduttore deve essere allegata una dichiarazione in carta semplice, del proprietario dell’immobile, contenete l’autorizzazione all’esecuzione delle opere.

Riteniamo che ogni Ente Comunale abbia predisposto appositi moduli da compilare per la richiesta del contributo, sarà pertanto cura del richiedente il contributo rivolgersi agli uffici competenti del Comune in cui risulta ubicato l’immobile oggetto di intervento.

Ai sensi della legge 13 / 1989 le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, riguardo alla Regione Toscana e come previsto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 66, il termine di presentazione della domanda è stato modificato e la nuova scadenza è stata prevista al 31 dicembre di ogni anno.
Il Sindaco valuta le domande pervenute e comunica i dati alla Regione.
Le domande accolte vengono inserite in una graduatoria strutturata per data di presentazione delle domande stesse. Il contributo verrà erogato dopo che la Regione avrà predisposto lo stanziamento dei fondi al Comune; ove i fondi risultassero insufficienti, le domande ammesse in graduatoria e non soddisfatte per motivi finanziari rimarranno in vigore per l’anno successivo.
Le domande devono riguardare opere non ancora realizzate, il Comune può compiere gli opportuni accertamenti in merito.
L’erogazione del contributo può avvenire solo dopo la produzione da parte del richiedente della fattura relativa alle spese sostenute già pagata e previo sopralluogo tecnico compiuto dal Comune rivolto ad accertare la reale necessità dell’opera.

Entità del contributo.
Per costi fino ad Euro 2582,28 il contributo è pari alla spesa sostenuta;
per costi da Euro 2582,28 ad Euro 12911,42 il contributo è pari ad Euro 2582,25 + il 25% della spesa compresa tra Euro 2582,28 ed Euro 12911,42;
per costi oltre Euro 12911,42 e fino ad un massimo di Euro 51645,69 il contributo è pari ad Euro 2582,28 + il 25% della spesa compresa tra Euro 2582,28 ed Euro 12911,42 + il 5% della spesa compresa tra Euro 12911,42 ed Euro 51645,69.

I lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra le prestazioni per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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