Prove scolastiche equipollenti e differenziate. (08.02.2007) – Istruzione – Cultura – Sport

Istruzione – Cultura – Sport

Prove scolastiche equipollenti e differenziate.

Le “prove equipollenti” equivalgono integralmente a quelle ordinarie, sono riconducibili ai programmi ministeriali e permettono la promozione alle classi successive, sino al conseguimento del diploma.
Le “prove differenziate”, invece, sono conformi solo al piano educativo individualizzato e quindi finalizzate al rilascio di un attestato di frequenza.
La valutazione differenziata deve essere formalmente accettata dai genitori.

Indichiamo due sentenze appropriate.

“Sussiste in capo all’alunno portatore di handicap il diritto di essere valutato, ai fini dell’ammissione agli esami di maturità, sulla base del percorso educativo personalizzato eseguito, nonché il diritto a sostenere l’esame anche con prove equipollenti e con l’ausilio di strumenti idonei di supporto e mediante un’esecuzione appropriata eventualmente differenziata anche nei tempi delle prove di esame”.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 18 marzo 2004, n. 697
B. c. Liceo scientifico statale Majorana Scordia

“È illegittimo il giudizio di non maturità espresso dalla commissione esaminatrice nei confronti di un alunno portatore di handicap a causa di insufficienze nelle prove scritte, quando dette insufficienze siano correlate all’handicap e l’amministrazione scolastica non abbia chiarito la ragione per la quale il candidato non è stato sottoposto a prove scritte equipollenti, come previsto, tra l’altro, dall’art. 318, t.u. n. 297 del 1994”.
T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 novembre 2005, n. 3759
R. c. Ministero istruzione, università e ricerca

Fonti normative di riferimento

TESO UNICO 297/1994
Articolo 318
Valutazione del rendimento e prove d’esame.

3. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323 (in Gazz. Uff., 9 settembre, n. 210). – Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Articolo 6
Esami dei candidati con handicap.
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Articolo 13
Certificazioni.
1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d’esame.
2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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