Qual’è l’organo collegiale che individua gli studenti disabili (DPCM 185/2006)? (01.03.2007) – Istruzione – Cultura – Sport

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Qual’è l’organo collegiale che individua gli studenti disabili (DPCM 185/2006)?

La legge 104/1992 contiene delle garanzie fondamentali per le persone diversamente abili, le cui fonti provengono dalla riforma del Titolo V della Costituzione (legge 3/2001), ove è sancito che ogni aiuto assicurato al disabile deve ricomprendersi nei “livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, la cui tutela è da ascriversi tra i principali oneri dello Stato.
La procedura di accertamento degli eventuali e variegati deficit di un bambino, pur non costituendo in sé un livello essenziale di prestazione, rientra comunque tra i suesposti diritti che lo Stato s’impegna ad assicurare.
Da ciò, quando già la procedura iniziale sia disomogenea, com’è di fatto a tuttoggi, il diritto dei disabili (qui una serena e proficua frequentazione delle scuole), sarà altrettanto disomogeneamente distribuito, e cioè leso.
Ovviamente questa situazione è (anche costituzionalmente) inaccettabile.

Il 4 maggio 2006 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 185, dal titolo “Modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Il provvedimento in esame deve attuare l’impegno contemplato nella finanziaria 2003, approvata nel dicembre 2002.
Com’è noto, nella legge è contenuta modifica dell’attuale prassi di certificazione.
L’art. 35 della suddetta finanziaria 2003 (legge 289/ 2002) dice che: “…all’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali, sulla base di accertamenti collegiali”. Nessun dubbio che l’individuazione della persona con deficit non è più compito di uno specialista in servizio presso l’ASL, bensì di un collegio, quale che sia.

Il principio ispiratore del DPCM 185/2006 evidenzia dunque che una diversa modalità di certificazione è la prima fonte di sperequazione e, quindi, determina una disparità di trattamento.
Ciò nonostante ci sono criteri diversi per la certificazione del deficit cui corrispondono trattamenti diversi e dispari.
A parte il principio del “posto che vai, usanza che trovi” riferito nello specifico agli organismi collegiali delle ASL (nuovi o riciclati) deputati alla rilevazione dell’alunno disabile, più in generale esistono tre tipologie di “certificazione”.
La prima riguarda, appunto, l’individuazione del soggetto portatore di deficit ai sensi della legge 104/1992 per i benefici connessi all’integrazione scolastica (docente di sostegno); tale accertamento vieniva fatto dal singolo specialista del Servizio sanitario nazionale (art. 2 del DPR 24 febbraio 1994).
Il secondo tipo di certificazione è` di competenza di una commissione medico-legale e riguarda i benefici previsti dalla legge 104: permessi, aspettative, provvidenze varie (riduzione del bollo dell’autovettura, del canone televisivo…).
La terza fa sempre riferimento a una commissione medico-legale ed è deputata all’accertamento del grado di invalidità (solo per le persone maggiorenni) e all’attribuzione dell’assegno di accompagnamento.
Con DPCM 185 si vorrebbe superare questa frammentarietà, individuando un unico soggetto che, attraverso un verbale sottoscritto dai componenti “del collegio”, attesti contemporaneamente tutti i benefici e le spettanze dei rispettivi ambiti di indagine: va da sé che quella nella quale ci troviamo è una fase di transizione e che non è chiaro a chi spetta tale compito.
Nella latenza di una direttiva regionale che dissipi ogni dubbio, rivelandoci gli arcani di questa fantomatica commissione (nuova ed apposita o riciclata e ben nota, oppure ancora vecchia ma integrata) le singole ASL s’ingegnano.

Da ultimo un commento sul richiamo in finanziaria 2007 (l. 296/2007).
La parte rilevante è contenuta in Art. 1 c. 605, lett. B

(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attivita’ dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o piu’ decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita’ dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta’ territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi’, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita’ e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

B) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

…omissis…

Chiaramente il testo in esame è tuttaltro che risolutivo, e la composizione delle commissioni in oggetto resta oltremodo misterioso.
Poi (a partire comunque dal prossimo anno scolastico 2007/2008), quali che siano “le effettive esigenze” che si rileveranno “attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”, e soprattutto rilasciate da chi, sarà utile ricordarsi che in base all’art. 12 comma 5 legge 104/92 richiamato dal recente DPCM n. 185/06 sulle certificazioni, le effettive esigenze non dovranno risaltare solo dalle “certificazioni”, ma saranno il frutto di un ampio respiro tratto da diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e Piano educativo individualizzato.

Dr.Matteo Mancini
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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