Convenzioni relative all’inserimento mirato (10.10.2006) Lavoro – Formazione professionale

Lavoro – Formazione professionale

Come previsto dall’art 11 della legge 68/1999 i datori di lavoro possono stipulare con il centro per l’impiego apposite convenzioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

La legge contempla agli artt. 11 e 12 quattro tipi di convenzioni:

• convenzioni di inserimento lavorativo;

• convenzioni di integrazione lavorativa per soggetti che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

• convenzioni stipulate con cooperative sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato;

• convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo presso datori di lavoro privati, cooperative sociali; convenzioni stipulate con liberi professionisti disabili ai quali i datori di lavori si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Le convenzioni di inserimento lavorativo sono dette anche di programma perché hanno ad oggetto la programmazione dei tempi e delle modalità di assunzione che il centro per l’impiego ed il datore di lavoro disciplinano di comune accordo.

Questo consente di derogare alla tempistica di inserimento determinata dalla legge e di concertare le esigenze sottese al collocamento obbligatorio con le esigenze della produzione.

La regolamentazione convenzionale dei tempi di assunzione, infatti, permette all’azienda di distribuire nel tempo l’adempimento del correlativo obbligo escludendo il rischio di incorrere nelle sanzioni.

Quanto alle modalità, tramite le convenzioni può essere previsto lo svolgimento preventivo di tirocini formativi o di orientamento, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo purché l’esito negativo della prova, se riferibile alla menomazione, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, l’assunzione con contratto di lavoro a termine. Le deroghe possono riguardare anche i limiti di età e di durata relativi ai contratti di apprendistato e di inserimento.

I datori di lavoro convenzionati, inoltre, possono effettuare la richiesta di avviamento nominativa per la copertura integrale della quota di riserva.

Per l’inserimento di persone disabili in gravi condizioni possono essere stipulate apposite convenzioni di integrazione lavorativa che oltre a stabilire i tempi e le modalità di assunzione indichino:

• le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

• le forme di sostegno, assistenza, tutoraggio, effettuate dagli appositi servizi regionali o dai centri di orientamento professionale o dagli organismi riconosciuti che operano per l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili.

Devono essere previste inoltre verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo, da espletare a cura degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Anche alla luce di quanto disposto dal D.M. 13 gennaio 2000, n. 91, è innegabile che la stipulazione di questo tipo di convenzioni costituisca una corsia preferenziale di accesso alle agevolazioni ed agli incentivi.

Particolarmente importanti le convenzioni di integrazione lavorativa per l’inserimento dei disabili psichici.

Ulteriore tipologia di convenzioni contemplata dalla legge è quella che può essere stipulata con le cooperative sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato, ovvero altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissati dalla legge.

Il contenuto di questo tipo di convenzioni non è stato minimamente disciplinato, rappresentano quindi una formula assai elastica e malleabile per il coinvolgimento nella politica occupazionale degli organismi che operano nel terzo settore, spesso molto vicini alle persone disabili ed alle loro famiglie.

In non poche occasioni i progetti promossi dalle associazioni hanno costituito occasioni di lavoro per molti ragazzi disabili, soprattutto in questi casi la formula convenzionale, anche alla luce delle agevolazioni che da essa derivano, potrebbe permettere di rendere stabili nel mercato del lavoro quei progetti e quelle iniziative.

L’ultimo tipo di convenzioni, finalizzate all’inserimento temporaneo , vengono stipulate da tre soggetti contemporaneamente:

• un datore di lavoro

• il centro per l’impiego

• una cooperativa sociale o un libero professionista disabile.

Il datore di lavoro procede all’assunzione del disabile, questi però non viene inserito in azienda ma presso una cooperativa sociale o un libero professionista anch’egli disabile. L’assunzione originaria rimane allo stato di quiescenza mentre il disabile assunto presterà la propria opera a tempo determinato presso la cooperativa o presso il libero professionista.

Nell’accordo trilaterale la cooperativa o il libero professionista svolgono la funzione di soggetti ospitanti per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale il disabile verrà collocato presso il datore di lavoro che lo ha assunto.

Questo tipo di convenzione, eccessivamente macchinosa, ha trovato scarsa applicazione nella prassi.

Agevolazioni.

Nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili le convenzioni consentono:
– la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; la stessa fiscalizzazione è prevista per l’assunzione di lavoratori con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
– la fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
– il rimborso forfettario parziale per le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il rimborso riguarda anche interventi per la rimozione di barriere architettoniche o l’apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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