Il nuovo collocamento dei disabili. (30.01.2007) Lavoro – Formazione professionale

Lavoro – Formazione professionale

Al fine di promuovere e facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili La legge 12 marzo 1999, n° 68 ha riformato l’istituto del collocamento obbligatorio.

Ente di riferimento è la Provincia che attraverso il Centro per l’Impiego svolge funzioni di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Soggetti che hanno diritto all’iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio.

Presso il Centro per l’Impiego di ogni provincia sono istituite le liste per il collocamento obbligatorio nelle quali si iscrivono:

• i disabili fisici, sensoriali, psichici, con invalidità superiore al 45 %;

• non vedenti colpiti da cecità assoluta o aventi un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;

• sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;

• invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’INAIL;

• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

L’accertamento della condizione di disabilità che dà diritto all’iscrizione nelle liste è effettuato dalle commissioni contemplate dall’art 4 della legge 104/1992.

Secondo quanto disposto dall’Atto di Indirizzo e Coordinamento in Materia di Collocamento Obbligatorio (DPCM 13/01/2000) l’accertamento delle condizioni di disabilità può avvenire anche contestualmente all’accertamento delle minorazioni civili.

L’accertamento comporta la definizione da parte della commissione della globale capacità attuale e potenziale della persona disabile. Vengono valutate le conseguenze dalle minorazioni sull’ apprendimento, sulla vita di relazione e sull’integrazione lavorativa. Tali valutazioni compongono la diagnosi funzionale ed il profilo socio-lavorativo del soggetto che successivamente vengono sintetizzati nella relazione finale .

Le conclusioni della commissione sono impugnabile dinnanzi al giudice ordinario.

Nel tempo la commissione compie visite sanitarie di controllo al fine di verificare la permanenza dello stato invalidante.

Obblighi dei datori di lavoro.

In relazione al numero dei propri dipendenti i datori di lavoro pubblici e privati hanno l’obbligo di collocare nel proprio organico un certo numero di lavoratori disabili, rispettivamente:

• 1 lavoratore disabile se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti; in questa ipotesi l’obbligo scatta solo nell’eventualità di nuove assunzioni;

• 2 lavoratori disabili se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;

• una quota di lavoratori disabili corrispondente al 7% dell’organico se l’azienda occupa più di 50 dipendenti.

Il numero di lavoratori disabili da assumere per l’adempimento degli obblighi di legge si definisce quota di riserva.

Per il calcolo della quota di riserva non vengono considerati tutti i lavoratori occupati in azienda, infatti, sono esclusi dalla base di computo:

• i lavoratori disabili già occupati;

• i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi;

• i soci di cooperative di produzione e lavoro;

• i dirigenti;

• i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e di inserimento (ai sensi del d.lgs. 276 / 2003, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, tali lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti).

Possono essere computati a copertura della quota di riserva anche i lavoratori disabili a domicilio od occupati con modalità di telelavoro, purché i compiti loro affidati richiedano un impegno corrispondente al normale orario di lavoro definito dal contratto collettivo di riferimento.

Rientrano nella quota di riserva anche le assunzioni di lavoratori avvenute a seguito delle normative sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massiofisioterapisti ciechi , centralinisti non vedenti e terapisti della riabilitazione non vedenti.

I lavoratori assunti normalmente che divengano disabili in corso di rapporto possono essere computati nella quota di riserva solo se abbiano conseguito un’invalidità superiore al 60%.

L’invalidità non costituisce giustificato motivo di licenziamento quando il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o inferiori alle precedenti.

Nel caso di assegnazione di mansioni inferiore il lavoratore conserva il diritto al trattamento economico più favorevole relativo alle mansioni svolte in precedenza.

Invio del prospetto informativo.

I datori di lavoro soggetti all’obbligo di collocamento devono inviare agli uffici del centro per l’impiego un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili da collocare .

(circa l’effettivo contenuto del prospetto informativo si consiglia di prendere visione del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 novembre 1999, che ha ampliato le informazioni che il prospetto deve contenere)

I prospetti devono essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere consultabili presso le sedi dei centri per l’impiego negli spazi adibiti al pubblico.

I datori di lavori che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse devono trasmettere un prospetto per ogni sede presso l’ufficio per l’impiego della provincia in cui è ubicata la singola sede, inoltre devono trasmettere un prospetto complessivo,atto a fotografare integralmente la situazione dell’azienda, presso l’ufficio per l’impiego della provincia in cui è ubicata la sede legale dell’azienda.

Ove l’azienda si articoli in una pluralità di unità produttive è possibile dare luogo a compensazioni territoriali e quindi assumere più lavoratori disabili rispetto alla quota d’obbligo in talune unità e meno lavoratori in altre unità, portando a compensazione le eccedenze con le deficienze.

Per i datori di lavoro privati la compensazione può avvenire anche tra unità produttive dell’azienda ubicate in diverse regioni; per i datori di lavoro pubblici la compensazione può avvenire solo tra unità della stessa regione.

I datori di lavoro privati per beneficiare della compensazione territoriale dovranno presentare un’apposita domanda motivata, cui allegare l’ultimo prospetto informativo circa la situazione organizzativa dell’azienda.

La legge ha previsto per alcune categorie di datori di lavoro che operano in determinati settori produttivi l’esonero dall’obbligo di collocamento; sono soggetti esonerati:

• i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto e del trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;

• i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;

• per i servizi di polizia, protezione civile, difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

E’ stata prevista anche la possibilità di chiedere un esonero parziale dall’assunzione obbligatoria, ciò nell’ipotesi in cui i datori di lavoro pubblici e privati a causa delle speciali condizioni della loro attività non siano in grado di coprire la quota di riserva nella sua interezza. Per ottenere l’esonero parziale deve essere inoltrata apposita domanda ed è comunque richiesto il versamento di un contributo in relazione a ciascuna unità non assunta.

Per le imprese in cassa integrazione o che beneficiano della procedura di mobilità gli obblighi di assunzione sono temporaneamente sospesi.

Richiesta di avviamento.

Per l’adempimento degli obblighi di assunzione istituiti dalla legge i datori di lavoro devono presentare una richiesta di avviamento agli uffici del centro per l’impiego entro 60 giorni dal venire in essere delle condizioni che determinano l’obbligo di assunzione.

Nell’inerzia del datore di lavoro la legge ha previsto che possa valere come richiesta di avviamento anche l’invio dei prospetti informativi.

Non è dato concludere però che l’invio del prospetto sia sostitutivo della richiesta di avviamento, che il datore di lavoro è comunque tenuto ad effettuare.

Ove non risulti possibile avviare lavoratori con la qualifica richiesta, vengono avviati lavoratori con qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio.

Modalità dell’avviamento.

L’avviamento può essere sia numerico che nominativo , nel primo caso viene disposto direttamente dal centro per l’impiego, nel secondo caso, invece, è il datore di lavoro che indica espressamente il nominativo del lavoratore che intende assumere.

Al fine di evitare che alcuni soggetti siano sistematicamente esclusi dal sistema del collocamento obbligatorio la legge ha previsto limiti precisi alla richiesta nominativa, derogabili solo nel caso di stipula di apposite convenzioni di inserimento tra impresa e servizio per l’impiego, rispettivamente:

• le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti possono fare richiesta nominativa per tutte le assunzioni;

• le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti possono fare richiesta nominativa per il 50% delle assunzioni;

• le aziende che occupano più di 50 dipendenti possono fare richiesta nominativa per il 60% delle assunzioni.

I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa e mediante la stipula delle convenzioni.

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni; anche il patto di prova è ammissibile solo a condizione che riguardi mansioni compatibili con le condizioni del lavoratore .

Il trattamento economico è quello previsto normalmente dalle leggi e dai contratti collettivi.

In caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, sia il disabile che il datore possono chiedere la verifica della compatibilità tra le mansioni lavorative e le nuove condizioni del lavoratore.

Ove dalla verifica risulti la sopravvenuta incompatibilità con la prosecuzione dell’attività lavorativa il rapporto di lavoro viene sospeso fino a che l’incompatibilità persista; durante il periodo di sospensione il lavoratore può essere impiegato in un tirocinio formativo.

Se l’incompatibilità è irreversibile e quindi si verifica l’impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, il rapporto di lavoro può essere risolto. In questo caso il lavoratore disabile ha diritto ad essere iscritto in liste speciali per l’avviamento in altra azienda.

Collocamento mirato

Per avviare i lavoratori disabili ad un’ occupazione conforme alle loro peculiarità e realizzare quindi un collocamento mirato, il centro per l’impiego si avvale di un organo denominato Comitato Tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale.

Il comitato redige una scheda personale in cui sono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del soggetto, nonché la natura e il grado della minorazione.

Previa valutazione delle residue capacità lavorative il comitato effettua una comparazione tra l’impiego disponibile e le caratteristiche della persona disabile indicando anche eventuali strumenti da adottare o prestazioni da effettuare onde realizzare l’eventuale adattamento del luogo di lavoro.

Sanzioni

La legge 68/1999 prevede nel caso di inadempienze dei datori di lavori specifiche sanzioni amministrative irrogate dalle direzioni provinciali del lavoro.

Certificazione

L’azienda soggetta all’obbligo di assunzione, che intenda partecipare a gare di appalto pubbliche, rapporti convenzionali, concessioni con le pubbliche amministrazioni, deve produrre la certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza dell’obbligo di cui alla legge 68/1999.

Agevolazioni per le assunzioni

La legge 68/1999 ha previsto determinate agevolazioni per i datori di lavori, la fruizione di tali agevolazioni è però subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni contemplate dall’art 11 della legge.

Per informazioni ulteriori circa le convenzioni e le agevolazioni che da esse derivano si rimanda alla scheda esplicativa “Convenzioni relative all’inserimento mirato”.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Le regioni istituiscono il fondo regionale per l’occupazione dei disabili destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Le modalità di funzionamento degli organi adibiti all’amministrazione del fondo sono determinati con legge regionale.

Al fondo sono destinate le sanzioni e i contributi previsti dalla legge 68/1999 nonché eventuali donazioni.

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n.68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 22 novembre 1999, Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68; Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 gennaio 2000, Disciplina generale del collocamento obbligatorio; Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 13 gennaio 2000, n. 91, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68; Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2000; Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 novembre 1999, n. 76/99, Disciplina generale del collocamento obbligatorio; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 novembre 1999, n. 77/99, Disciplina generale del collocamento obbligatorio; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 gennaio 2000, n. 4/2000, Disciplina generale del collocamento obbligatorio; Circolare del Ministero del Lavoro 24 marzo 2000, n. 17, Assunzioni obbligatorie, Legge 12 marzo 1999, n. 68, regime sanzionatorio; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6 giugno 2000, n. 36, Collocamento obbligatorio, Legge 12 marzo 1999, n. 68, Richiesta avviamento e compensazione territoriale; Circolare del Ministero del Lavoro 26 giugno 2000, n. 41, Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 Integrazioni.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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