La posizione del coniuge rispetto al Congedo straordinario biennale. (25.05.2007) – Lavoro – Formazione professionale

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La Corte Costituzionale con sentenza n. 158 del 18 aprile u.s. è intervenuta ancora una volta sulla disciplina del congedo straordinario biennale di cui all’art 42 D. Lgs. 151/2001.

L’intervento in questione ha ampliato ulteriormente il novero dei familiari legittimati a fruire del congedo, ammettendo che possa essere richiesto anche dal coniuge.
E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) “nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato.”.
La disposizione nel suo tenore originario si mostrava troppo restrittiva, riconoscendo soltanto ai genitori di persona disabile in situazione di gravità la possibilità di richiedere il congedo straordinario. Ciò ha reso necessari due interventi correttivi della Consulta.
Il primo, sentenza 233/2005, ha riconosciuto anche ai fratelli e alle sorelle della persona disabile il diritto di richiedere il congedo, ciò nell’ipotesi in cui i genitori siano deceduti o versino in condizioni tali da non poter assistere il figlio disabile.
Il secondo, la sentenza ora in commento, riconosce appunto anche al coniuge la possibilità di fruire del congedo.

La Consulta ribadisce che la ratio della disciplina sui congedi parentali non debba essere rivolta solo a tutelare la maternità e la paternità, ma anche e soprattutto la salute psico-fisica della persona in condizione di grave disabilità, essendo interesse prioritario quello di assicurare la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile.

D’altro canto l’esclusione del coniuge dalla fruizione del congedo era in contrasto con gli artt. 2,3,29,32 della Costituzione, poiché determinante una ingiustificata minore tutela del nucleo familiare e riservante al coniuge un trattamento deteriore rispetto agli altri componenti della famiglia.

Allo stato dei fatti ed in considerazione dei correttivi apportati dalla Suprema Corte il congedo può essere fruito dai genitori, dai fratelli e dal coniuge, con notevole incremento delle possibilità che il disabile possa essere assistito permanendo nel suo nucleo familiare.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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