Permessi lavorativi ex art 33 Legge 104/1992, fruibilità e limiti dei permessi orari. (01.10.2005) – Lavoro – Formazione professionale

Lavoro – Formazione professionale

Permessi lavorativi ex art 33 Legge 104/1992, fruibilità e limiti dei permessi orari.

I lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, sia in ambito privato che in ambito pubblico, hanno il diritto di fruire dei permessi lavorativi contemplati dall’art 33 Legge 104/1992. Il sesto comma del citato articolo, infatti, estende i permessi lavorativi contemplati nei commi due e tre anche ai lavoratori portatori di handicap, conseguenza peraltro logica ed attuativa di forme di tutela diretta della persona. Né il tenore lessicale del citato comma può dare luogo a dubbi interpretativi data la lapalissiana formula letterale utilizzata dal legislatore.

Il diritto alla fruizione dei permessi in oggetto deve essere valutato alla stregua di diritto soggettivo perfetto, tutelabile attraverso gli strumenti processuali contemplati in materia di controversie di lavoro. Non sono mancati, peraltro, orientamenti giurisprudenziali che hanno ammesso la configurabilità del danno esistenziale risarcibile nelle ipotesi di denegata concessione dei permessi ( Vedi Tribunale di Lecce, sezione lavoro, con sentenza 2 marzo 2004, n. 6905).

La disciplina di cui al sopra citato art 33 riconosce al lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità la facoltà di scegliere tra i permessi giornalieri (tre giorni al mese) ed i permessi orari (due ore giornaliere per ogni giornata lavorativa).

La scelta della forma oraria implica per il lavoratore la fruizione senza limiti di due ore giornaliere di permesso retribuito.

Il limite massimo delle 18 ore mensili, infatti, non è stato previsto in relazione ai permessi orari ma solo in relazione ai permessi giornalieri (tre giorni) di cui sia stato richiesto il frazionamento in ore.

Tali conclusioni si evincono, al di là di ogni ragionevole dubbio, dal tenore letterale dell’art 33 della legge 104/1992 e dagli interventi dagli enti previdenziali; si veda la Circolare INPDAP 9 dicembre 2002, n. 33, in cui di precisa che “ i permessi previsti dal comma 2 dell’art 33 della citata legge 104/1992 sono senza limiti, nel senso che il lavoratore, che ne faccia richiesta, ha diritto a due ore di permesso retribuito per ogni giornata lavorativa del mese” (Vedi anche Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34).

In relazione alla problematica connessa all’orario possiamo affermare che la riduzione delle ore di permesso da due ad una si verifichi solo nelle ipotesi in cui l’orario lavorativo sia inferiore alle 6 ore giornaliere.

In tal senso si è espressa ancora l’INPDAP facendo presente che “ nell’ipotesi di riposi orari, il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente o superiore alle 6 ore, mentre è pari ad un’ora in caso contrario.” ( Circ. INPDAP 33/2002, Vedi anche Circ. INPDAP 34/2000; Circ. INPS 80/1995).

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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