Handicap e soggiorno per cure in centri all’estero di elevata specializzazione: disciplina del rimborso spese. (15.01.2007) – Sanità – Assistenza Sociale

Sanità – Assistenza Sociale

Le prestazioni presso centri di altissima specializzazione all’estero sono definite “prestazioni in forma indiretta” , il Servizio Sanitario Nazionale, infatti, non provvede ad erogarle direttamente, prevedendo invece il rimborso delle spese sostenute dal paziente.

Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1989 – criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero- dispone che il concorso nella spesa possa essere concesso solo per le prestazioni autorizzate .

Al fine di ottenere l’autorizzazione l’assistito deve presentare apposita domanda presso la A. U.S.L. di appartenenza .
Nella domanda deve essere indicato il centro estero di cura.
L’autorizzazione è concessa da un apposito ente denominato Centro Regionale di Riferimento a cui l’azienda sanitaria deve “girare” la richiesta presentata dal paziente.

Vi sono dei presupposti che devono essere valutati dal centro regionale di riferimento affinché venga concessa l’autorizzazione, e cioè:
• impossibilità di ricevere la stessa prestazione sanitaria in strutture nazionali;
• situazione di urgenza in relazione alla quale i tempi di attesa risultino inaccettabili.

Sempre ai sensi del Decreto 3 novembre del 1989 sono definite rimborsabili solo le spese di carattere sanitario con esclusione di quelle alberghiere non comprese nella retta di degenza.

In relazione ai portatori di handicap la disciplina ora sommariamente descritta deve essere integrata con altri interventi che hanno allargato il raggio delle spese rimborsabili , comprendendovi anche quelle sostenute per il soggiorno in alberghi o in strutture collegate al centro di cura , nonché quelle sopportate dall’ accompagnatore .

Alla posizione del paziente portatore di handicap si fa espresso riferimento nell’ art. 11 della legge 104/1992 , intitolato appunto “soggiorno all’estero per cure” .
Tale disposizione è stata attuata mediante due importanti provvedimenti, rispettivamente:
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione;
• Accordo 6 febbraio 2003 – Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative…per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione…

La disciplina ora richiamata istituisce il diritto al rimborso delle spese sostenute dal paziente disabile e dal suo accompagnatore.
Inoltre definisce i criteri a cui le Regioni si devono attenere per determinare il quantum del rimborso, cioè la percentuale di partecipazione alla spesa variabile dal 100% all’80% a seconda del reddito del richiedente.

Si dispone che ove il ricovero presso il centro di cura estero non preveda l’ospedalizzazione i portatori di handicap abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute per il soggiorno in alberghi o strutture collegate con il centro di cura. Tali spese, infatti, sono equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera.
Sono rimborsabili anche la spese sostenute dall’accompagnatore.

In caso di ospedalizzazione del portatore di handicap è previsto che l’accompagnatore possa richiedere il rimborso delle spese di soggiorno a patto che la sua presenza debba ritenersi necessaria .
Il requisito della necessità della presenza dell’accompagnatore deve essere certificato a cura del centro medico con apposita dichiarazione il tal senso.
Sarà necessario allegare la predetta certificazione alla domanda di rimborso.

Il rimborso è determinato facendo riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E., D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109) relativo al nucleo familiare del richiedente:
• I.S.E.E. inferiore ad Euro 8000 il concorso è pari al 100% della spesa rimasta a carico;
• I.S.E.E. ricompreso tra Euro 8000 e 13000 il concorso è pari all’80% della sopesa;
• I.S.E.E. superiore a 13000 Euro il concorso è pari all’80% delle spese di soggiorno.

Prima del trasferimento all’estero o del rientro in Italia possono anche essere richiesti eventuali acconti.
La domanda si propone all’azienda U.S.L. di riferimento.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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