E’ necessaria l’assistenza di un legale nel procedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno? 05/03/2008 – Tutela giudiziaria

Tutela giudiziaria

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che ha istituito e tutelato la figura dell’Amministratore di sostegno, ha come finalità principale quella di “ tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Il beneficiario, grazie al suddetto istituto ed in conformità a quanto contenuto all’interno di un decreto emesso dal Giudice tutelare, conserverà la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o necessaria dell’amministratore.

Il Giudice tutelare, quindi, nomina l’amministratore di sostegno, a seguito di un ricorso promosso da soggetti legittimati. Dal combinato disposto degli art. 406 e 417 del codice civile, così come modificati dalla legge 6/2004, si evince che sono soggetti legittimati lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 ossia il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, la persona stabilmente convivente, i responsabili dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario, il tutore, il curatore o il pubblico ministero.

Dagli articoli sopra menzionati, così come dal tenore letterale e sostanziale della legge 6/2004, non emerge, però, alcun riferimento circa la presenza necessaria di un difensore legale, la cui nomina, in linea generale, è quindi facoltativa.

Recentemente, però, hanno assunto rilevante importanza in merito due provvedimenti: l’Ordinanza della Corte Costituzionale n.128 del 2007 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 25366 del 2006, dalla cui ratio emerge chiaramente che la necessità di un difensore dipenderà, prevalentemente, dal contenuto del decreto di nomina emesso dal giudice.

In modo particolare, alla luce della sentenza 25366/2006, la Corte di Cassazione ha voluto evidenziare che la presenza di un difensore non sarà necessaria nelle ipotesi in cui il decreto del Giudice tutelare si limiterà ad individuare specificamente singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore, mentre risulterà necessaria la sua presenza ogni qualvolta il decreto (sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato) inciderà sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni e decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato. In tali ipotesi, infatti, la Suprema Corte afferma il necessario rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e contraddittorio.

A titolo esemplificativo possiamo così schematizzare quanto enunciato nella sentenza:
– atti che riducono la sfera di libertà del beneficiario:ad es. divieto di alienazione di beni e assunzione d’ipoteche  necessaria presenza di difensore legale
– atti che non riducono la sfera di libertà del beneficiario: ad. es. riscossione della pensione, pagamento delle bollette telefoniche  non necessaria presenza di difensore

Successivamente la Corte Costituzionale, richiamando il principio emesso dalla sentenza sopra esposta, ha rigettato con ordinanza di inammissibilità la richiesta di incostituzionalità della Legge 6/2004, nella parte in cui non prevedeva obbligatoriamente la presenza di un avvocato, a difesa dei diritti fondamentali del beneficiario. A sostegno della richiesta il giudice tutelare ricorrente, riferendosi genericamente a tutti gli atti attribuiti all’amministratore e tolti al beneficiario, riteneva che la legge n. 6/04 non prevedendo l’obbligatoria presenza dell’avvocato finiva per danneggiare il beneficiario stesso, perché privato delle garanzie costituzionali proprie di tutti i procedimenti giurisdizionali. Occorre evidenziare che il rigetto della Corte non è stato effettuato a seguito di una valutazione nel merito, ossia ritenendo infondata la richiesta, bensì a causa di un’insufficiente motivazione. La Corte, richiamando infatti il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nel 2006, ha voluto ribadire l’interpretazione secondo cui, l’assistenza di un avvocato dipenderà dal contenuto che il Giudice tutelare darà al decreto di nomina e dal fatto che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno riducano o meno la sfera di libertà del beneficiario, distinzione che il Giudice tutelare ricorrente non ha fatto.

Concludendo, non essendoci ad oggi una pronuncia di incostituzionalità che dirima la questione, ogni Giudice sarà libero di richiedere la necessaria presenza del difensore valutando, dal tenore del ricorso, gli atti di cui il beneficiario dovrà essere privato.

Dott.ssa Mariachiara Masini
Dott. Matteo Mancini
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