Spese mediche sostenute dai portatori di handicap di cui all’art 3 legge 104/1992. (20.01.2007)

Sanità – Assistenza Sociale

– Spese mediche generiche;

– Spese di assistenza specifica;
sono interamente deducibili ; cioè il loro importo può essere sottratto dal reddito imponibile.
Per spese mediche generiche si intendono quelle dovute per le prestazioni effettuate da un medico generico o per l’acquisto di medicinali.
Per spese mediche di assistenza specifica si intendono quelle dovute per le prestazioni effettuate da personale paramedico o comunque personale debitamente qualificato ad effettuare prestazioni relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa.
Tali spese devono essere inerenti all’assistenza sanitaria del portatore di handicap.
Le citate spese possono essere portate in deduzione anche dai familiari della persona disabile, in questi casi non è necessario che costui risulti fiscalmente a carico.
Nel caso in cui il portatore di handicap sia ricoverato presso un istituto di assistenza la deduzione è possibile ma solo in ragione della parte riguardante le spese mediche generiche e di assistenza specifica.

– Spese sanitarie specialistiche;
sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% . Per spese sanitarie specialistiche si intendono ad es.: analisi, interventi chirurgici, spese sanitarie per protesi.
E’ prevista l’applicazione di una franchigia pari a 129,11 Euro , dacché il 19% da portate in detrazione viene calcolato sull’ammontare delle spese eccedente i 129,11 Euro.
La detrazione è fruibile anche dai parenti del portatore di handicap che risulti fiscalmente a carico.
Altre spese sono detraibili senza applicazione della franchigia:
• trasporto in ambulanza;
• acquisto di poltrone per non deambulanti;
• acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, emie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
• acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• costruzione di rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche (la detrazione non è cumulabile con quella del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia per eliminazione delle barriere architettoniche);
• adattamento dell’ascensore per la carrozzella;
• acquisto di sussidi tecnici ed informatici;
• acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento;
• servizi di interpretariato.

– Spese sostenute dal familiare per particolari patologie;
il familiare che abbia sostenuto determinate spese mediche a beneficio del portatore di handicap non fiscalmente a carico può detrarre dall’IRPEF la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal disabile stesso.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *