Amministratore di sostegno

sostegnoL’Amministrazione di sostegno è stata introdotta con la Legge 6/2004 al fine di determinare un nuovo assetto degli strumenti di tutela delle persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Si tratta di una figura che, nominata dal Giudice tutelare ed investita da costui di determinati poteri e doveri, si dedica al sostegno del soggetto non autosufficiente, sia in termini di cura della persona, sia in termini di gestione del patrimonio.

Amministrazione e sostegno, dunque, sono l’imprescindibile binomio che caratterizza questo nuovo ed importante strumento, cui si può fare riferimento in una svariata compagine di situazioni: disabilità fisiche e psichiche, condizioni di temporanea non autosufficienza, età avanzata, tossicodipendenza ecc…

Insomma, in tutte le ipotesi in cui una persona, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno.

Attenzione però, l’amministratore di sostegno non è una semplice “badante” né un “care giver”, in quanto gli è riconosciuto il potere di rappresentare legalmente il beneficiario , potere che deriva dal decreto di nomina del giudice tutelare e che sarà più o meno ampio a seconda delle peculiarità di ogni singolo caso.

Possiamo convenire che l’amministrazione di sostegno stia sostituendo i vecchi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, contrapponendosi alla loro rigidità con la sua elasticità e snellezza procedurale.

L’iter di nomina dell’amministrazione di sostegno, infatti, diretto e presidiato dal Giudice tutelare, deve concludersi entro 60 giorni, non prevede spese e non necessita dell’assistenza di un avvocato.

Al fine di diffondere la conoscenza dello strumento abbiamo pensato di allestire nel nostro sito una sezione apposita.

Potete anche comunicare con noi, sottoponendoci i vostri quesiti, all’indirizzo di posta elettronica info@informarecomunicando.it.

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