Viabilità – Mobilità – Trasporti
Il contrassegno speciale previsto dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni viene rilasciato alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti.
Per ottenere il contrassegno l’interessato deve rivolgersi in primo luogo alla propria Azienda USL e richiedere una visita medica per la certificazione delle proprie condizioni fisiche.
Ottenuta le certificazione medica deve essere inoltrata domanda al Sindaco del comune di residenza.
La domanda deve contenere:
• dati personali;
• elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
• certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza che accerti l’effettiva limitazione della capacità di deambulazione.
La validità del contrassegno è quinquennale ed alla scadenza può essere richiesto il rinnovo.
In quest’ultimo caso è sufficiente presentare un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie pregresse.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale e deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. Inoltre è concesso anche se il richiedente non sia titolare di patente di guida e anche se non possegga alcun automezzo.
Per espressa disposizione di legge il contrassegno ha carattere personale , questo significa che non è vincolato al veicolo e consente dunque al soggetto di usufruire dei benefici riconosciuti a prescindere dal mezzo utilizzato per il trasporto.
Il contrassegno può essere rilasciato anche a tempo determinato , dunque anche nelle ipotesi di invalidità temporanea.
La procedura è sostanzialmente identica a quella descritta sopra ma è necessario che nella certificazione medica sia specificato il periodo di presumibile durata della patologia invalidante.
Il contrassegno consente:
• in linea generale la circolazione e la sosta del veicolo, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico nei casi di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
• la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;
• la circolazione nei percorsi o nelle corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi;
• il parcheggio negli appositi spazi riservati ai disabili;
• la riserva di almeno un posto gratuito ogni 50 o frazione di 50 nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli;
• accesso e sosta nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di notevole estensione come zone verdi, parchi, aree ospedaliere, zone cimiteriali, nei percorsi riservati ai mezzi adibiti allo svolgimento di particolari servizi (giardinaggio, vigilanza, commercio ambulante ecc.);
Tutte le facilitazioni possono essere subordinate all’osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
Il contrassegno invalidi consente al soggetto detentore di esercitare le prerogative da esso derivanti a prescindere dal mezzo utilizzato, perché esclusivamente inerente alla persona del beneficiario.
Anche la Corte Costituzionale con Ordinanza 21 luglio 2000 n. 328 ha ribadito il carattere strettamente personale del contrassegno e fornito le corretta interpretazione del terzo comma dell’art. 188 codice della strada.
Il significato della predetta disposizione, infatti, evade da quello meramente letterale, perché sotteso allo scopo che il legislatore si è proposto di realizzare, quello di agevolare il più possibile la mobilità delle persone con limitazioni nelle facoltà di deambulazione.
I benefici del contrassegno riguardano allora tutti i veicoli che effettivamente trasportino la persona che detiene il contrassegno stesso, anche se tale trasporto avvenga in via essenzialmente occasionale ed a titolo di cortesia.
Quando il mezzo sia effettivamente adibito al trasporto del disabile deve intendersi impiegato al suo servizio.
Per fare richiesta della concessione invalidi, nel comune di Pisa, bisogna recarsi dalla Polizia Municipale in via Cesare Battisti n° 71, in portineria chiedere del sig. Andrea Puccioni.
Riceve tutte le mattine, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa