Decreto Ministeriale
Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001; articoli d’interesse: 8-14-15.
Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.(G. U. n. 172 del 26-07-2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD INTERIM MINISTRO DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica
italiana;
Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l’art.
4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni
economiche degli studenti ai fini dell’accesso ai servizi e al
godimento degli interventi non destinati alla generalita’ degli
studenti;
b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che
le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli
studi universitari;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, “Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari” ed, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4, che demanda
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 4, l’individuazione dei criteri
per la graduazione dell’importo dei contributi universitari e della
relativa valutazione della condizione economica, nonche’ la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, “Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari” ed, in particolare, l’art. 6, comma 2, gli esoneri
totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei
contributi universitari per gli studenti delle universita’ e degli
istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti
d’onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia
di diritto allo studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre 2000, recante “Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio”, che,
all’art. 3, demanda per il triennio 2001-2003 la definizione dei
criteri per il riparto del Fondo al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di
uniformita’ di trattamento e la distribuzione tra le regioni e le
province autonome delle risorse finanziarie statali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 10, che
consente l’emanazione del suddetto decreto anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 6;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la “Riforma
delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati”;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, che introducono la riforma dei corsi di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l’art. 46 che
disciplina l’accesso degli studenti stranieri alle universita’;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi’ come modificata ed
integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina
l’assistenza, l’integrazione sociali ed i diritti delle persone
handicappate;
Vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del
Programma d’azione comunitario in materia di istruzione “Socrate”;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del
7-9 dicembre 2000, in cui e’ stato accolto il Piano d’azione per la
mobilita’, adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nell’adunanza del 17 e 18 gennaio 2001;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita’
italiane espresso nell’assemblea del 25 gennaio 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale espresso nell’adunanza dell’8 febbraio 2001;
Visto il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale
espresso nell’adunanza del 25 gennaio 2001;
Visto il prescritto parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il
22 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni ed entrata in vigore
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per universita’, le universita’ e gli istituti universitari
statali e le universita’ non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, le
istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale
misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilita’
nelle attivita’ formative previste dagli ordinamenti didattici dei
corsi;
e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di
laurea specialistica ai quali si e’ ammessi sulla base del possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a
decorrere dall’anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e,
comunque, continuano ad avere efficacia sino all’emanazione del
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di “Uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi
universitari”.
Art. 2.
I servizi e gli interventi non destinati
alla generalita’ degli studenti
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalita’ degli
studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le
disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i
prestiti d’onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilita’
internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e
dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, nonche’ i contributi per la mobilita’ internazionale degli
studenti italiani, ai sensi dell’art. 10, comma 4, e le borse di
studio, ai sensi dell’art. 12, erogati dalle universita’ agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le universita’ introducano apposite modalita’
organizzative delle attivita’ formative per studenti non impegnati a
tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e
le universita’, per gli interventi di rispettiva competenza, possono
prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati
alla generalita’ degli studenti, definendone autonomamente le
specifiche modalita’ ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le universita’, ove
realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalita’
degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono
determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al
merito e alla condizione economica, nonche’ i criteri per la
definizione delle graduatorie.
4. Le universita’ determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti
relativi al merito ed alla condizione economica per l’ammissione
degli studenti al concorso per le attivita’ a tempo parziale, che non
sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle
indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra
gli studenti che presentano tali requisiti, le universita’ concedono
i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate,
agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse
dalle regioni e dalle province autonome nell’anno accademico
precedente.
5. La concessione delle borse di studio finalizzate
all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza
universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali
agevolate, e’ disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.
390, art. 17, con modalita’ autonomamente determinate dalle
universita’.
Art. 3.
I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici
1. I servizi e gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono
attribuiti per concorso, secondo le modalita’ previste dall’art. 4,
agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi
nelle specifiche universita’, ai corsi di laurea, di laurea
specialistica, di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area
medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di
dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo
3 luglio 1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla
condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.
2. I servizi e gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono
destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di
laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza,
attivati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli
interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli
studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima
dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta
di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le
seguenti modalita’:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette
semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai
servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono
estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo
unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici piu’ un semestre, a partire dall’anno di prima
iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le
province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore
semestre;
c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per
un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima
iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le
province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore
semestre;
d) per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di
anni pari alla durata legale dei corsi piu’ uno a partire dall’anno
di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e
le province autonome possono estendere i benefici anche per un
ulteriore anno;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di
specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista
dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima
iscrizione.
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di
laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici beneficia di un’integrazione della borsa pari
alla meta’ di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso.
6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano
dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono
richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal
conseguimento del titolo precedente.
Art. 4.
Le procedure di selezione dei beneficiari
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di
laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i
requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 5, anche
se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di
merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le
modalita’ previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di
laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli
studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione
economica di cui all’art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di
merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le
modalita’ previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea
specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui
all’art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalita’ previste dai
rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il
riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per
l’accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le
modalita’ previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui
all’art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalita’ previste dai
rispettivi ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti
i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo
unico, idonei ai benefici nell’anno accademico precedente, il diritto
viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito
definiti dall’art. 6 e dell’ammissione a ciascun anno di corso da
parte della rispettiva universita’ di appartenenza, senza
un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli
iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea
specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell’anno accademico
precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei
criteri di merito definiti dall’art. 6 e dell’ammissione a tale anno
di corso da parte della rispettiva universita’ di appartenenza, senza
un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad
eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso
per il quale e’ prevista anche una nuova valutazione dei requisiti
relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli
anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei
requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli
articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli
studenti iscritti a corsi attivati prima dell’applicazione delle
disposizioni del decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di
conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell’anno
accademico 2000/01.
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base
delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici
di cui all’art. 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro
conseguimento, puo’ procedere alla definizione di graduatorie per la
loro concessione sulla base delle seguenti modalita’:
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i
corsi, attraverso l’approvazione di un’unica graduatoria degli
idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine
crescente sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente di cui all’art. 5;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di
tutti i corsi, attraverso l’approvazione di graduatorie di merito,
senza un’ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base
dei criteri definiti dall’art. 6, sulla base di metodologie che,
tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite,
permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale
degli studenti; nell’impossibilita’ di utilizzare tali metodi, e’
individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per
ciascun anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata
distribuzione dei benefici. In caso di parita’ di merito, la
posizione in graduatoria e’ determinata con riferimento alla
condizione economica.
8. Le regioni, le province autonome e le universita’, per gli
interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli
studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la
seguente tipologia:
a) studente in sede, residente nel comune o nell’area circostante
la sede del corso di studio frequentato;
b) studente pendolare, residente in luogo che consente il
trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi
frequentato; le regioni, le province autonome e le universita’, per
gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare
pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il
corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede
del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo
oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un
periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in
luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di
tale sede a titolo non oneroso e’ considerato studente pendolare.
9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita’
curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi
offerti agli studenti con particolare riguardo per le attivita’ di
diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi
per l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 2, comma 1, devono
essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva
scadenza.
10. Le domande per l’accesso ai servizi e agli interventi corredate
dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito,
nonche’ all’alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate
dagli studenti avvalendosi della facolta’ di autocertificazione ai
sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le universita’, per gli
interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicita’ delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi
alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di
gestione e le universita’ possono usare il metodo della verifica con
controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per
cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non
destinati alla generalita’ degli studenti. Tali controlli sono
effettuati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano
presentato la autocertificazione della condizione economica sia per
quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei
criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo.
Nell’espletamento di tali controlli gli organismi regionali di
gestione e le universita’ possono richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicita’ dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di
modesta entita’.
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4,
comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le universita’,
le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il
diritto allo studio procedono al controllo della veridicita’ della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati
in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il
Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi
dall’emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo,
che prevede i termini e le modalita’ tecniche per lo scambio dei dati
con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonche’ per
l’accesso all’Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita
ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi devono essere stabiliti (anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi), in
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e
rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell’inizio dei corsi per
i servizi abitativi ed entro l’inizio dei corsi per le borse di
studio con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle
autocertificazioni rese dagli studenti.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre, e’ erogata agli studenti
beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio in servizi
ed in denaro e dei prestiti d’onore. In considerazione
dell’introduzione dell’euro, per l’anno 2002 tale data e’ posticipata
al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata
semestrale della borsa e’ erogata entro e non oltre il 30 giugno
dell’anno successivo.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e’
garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il
limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli
organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con
strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilita’ di
tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi
precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicita’ delle
autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche
successivamente alla erogazione dei benefici.
16. A partire dall’anno accademico 2001/2002, il Ministero
predispone, presso il proprio sito web, un’applicazione informatica
che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta
agli studenti di verificare la propria condizione di idoneita’,
relativamente alla condizione economica per l’accesso ai benefici,
stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili,
delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di
gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le
percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli
studenti idonei per l’anno accademico precedente al conseguimento
della borsa di studio per ciascuna sede.
17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con
propri fondi e modalita’, forme di collaborazione degli studenti alle
attivita’ connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie
predisposte dalle universita’ per le attivita’ a tempo parziale degli
studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora
tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi
regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse
di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei
non beneficiari.
18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita’
concordano le modalita’ per la reciproca informazione in ordine ai
dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva
competenza, nonche’ per la definizione di procedure comuni per la
concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione
degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari. In particolare, le universita’ comunicano
tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati
necessari alla valutazione del merito di cui all’art. 6.
Art. 5.
I criteri per la determinazione
delle condizioni economiche
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla
base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste come modalita’ integrative di selezione
l’Indicatore della situazione economica all’estero, di cui al
successivo comma 7, e l’Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all’art. 2, il nucleo
familiare dello studente e’ definito secondo le modalita’ previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,
n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente
l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del
richiedente i benefici e’ integrato con quello dei suoi genitori
quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unita’ abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non
di proprieta’ di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con
riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo
familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di
ricerca e’ formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge,
dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef,
indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonche’ dai propri
genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale
disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di
cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello
studente richiedente i benefici e’ integrato con quello del genitore
che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso
in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza
pero’ di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del
richiedente i benefici e’ integrato con quelli di entrambi i
genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente
l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio
dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo
familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della
condizione economica di cui al presente art. nella misura del 50%.
7. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero
e’ calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del
venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano
gia’ stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione
economica equivalente, valutati con le stesse modalita’ e sulla base
del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento,
definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito,
con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente e’
calcolato secondo le modalita’ di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono
considerati con le stesse modalita’ del citato decreto legislativo
con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al
31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda,
sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del
valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di
cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto
del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
integrazioni.
9. Per l’accesso ai benefici di cui all’art. 2, comma 1,
l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica
all’estero, non potra’ superare il limite stabilito dalle regioni,
dalle province autonome e dalle universita’, per gli interventi di
rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e
successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai
benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della condizione
patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma
precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e
dalle universita’, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i
21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all’art. 4, comma 5 e 6, il
beneficiario degli interventi e’ tenuto a presentare una nuova
autocertificazione della propria condizione economica alle
universita’ ed agli organismi regionali di gestione, per gli
interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della
composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione
economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al
beneficio.
11. A partire dall’anno accademico 2002/2003, i limiti massimi
dell’Indicatore della situazione economica equivalente e
dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il
28 febbraio.
12. La disciplina dell’Indicatore della situazione economica di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le
modalita’ previste dal presente articolo, a decorrere dall’anno
accademico 2001-2002 nel caso in cui le relative disposizioni
attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si
applicano le disposizioni per la valutazione della condizione
economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri “Uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi
universitari” del 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.
Art. 6.
I criteri per la determinazione del merito
1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea specialistica la seconda rata della borsa e’ corrisposta al
conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni
e dalle province autonome, sentite le universita’, sino ad un massimo
di 20 crediti per i corsi organizzati in piu’ periodi didattici
quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli altri purche’
conseguiti entro il 10 agosto.
2. Il requisito di merito di cui al comma e’ definito
autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle
regioni, dalle province autonome, sentite le universita’, e comunque
in misura non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli
studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso
programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e
2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi
accademici delle universita’ non statali legalmente riconosciute. In
tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del
beneficio nel secondo anno di corso non puo’ essere inferiore a
quello determinato ai sensi del presente comma.
3. La borsa e’ revocata agli studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il
30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano
conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio
cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa
o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso
da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli
organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono
differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il
conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la
revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo
corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti
equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalita’ previste
dall’art. 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le
regioni, le province autonome, gli organismi regionali di gestione e
le universita’ definiscono accordi intesi a definire le procedure di
recupero anche su base rateale.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda, nonche’ il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda;
c) per l’ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda.
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda, nonche’ il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.
f) per l’ulteriore semestre, 55 crediti in piu’ rispetto al
numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalita’
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e
5, lo studente puo’ utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente
conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso
frequentato con le seguenti modalita’:
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di
riferimento puo’ essere utilizzata in quelli successivi.
7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda;
b) per l’ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli
in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente
al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma lo studente puo’ utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
8. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se
riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti
chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno
precedente.
9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati
dalle regioni, dalle province autonome e dalle universita’, per gli
interventi di rispettiva competenza, in misura non superiore al
venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi
della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti
didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle
universita’ non statali legalmente riconosciute.
10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve
possedere i requisiti necessari per l’ammissione previsti dai
rispettivi ordinamenti delle specifiche universita’.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima
dell’attuazione del decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo
studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall’art. 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Uniformita’ di
trattamento sul diritto agli studi universitari” del 30 aprile 1997.
12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea
specialistica previsti dal decreto del Ministro dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed
indipendentemente dall’eventuale ritardo nell’attuazione delle
disposizioni dell’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le
quali le universita’ riformulano in termini di crediti gli
ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia’
iscritti, i requisiti di merito per l’accesso ai benefici in materia
di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il
passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli
risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai
sensi del comma 11, limitatamente all’anno accademico nel quale viene
effettuato il passaggio ed a quello successivo.
13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei
casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al
comma 12, le regioni, le province autonome e le universita’
definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del
merito per l’accesso ai benefici.
14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente deve essere ammesso alla frequenza dell’anno di corso per il
quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle
specifiche universita’.
Art. 7.
I criteri per la graduazione
dei contributi universitari
1. Ai fini della graduazione dell’importo dei contributi
universitari, le universita’ statali valutano autonomamente la
condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti
dall’art. 3, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1997, n. 306.
Art. 8.
I criteri per l’esonero totale o parziale
dalla tassa di iscrizione e dai contributi
1. Le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’art. 3,
commi 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d’onore, nonche’ gli studenti risultati idonei al
conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle
province autonome che per scarsita’ di risorse non siano risultati
beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di
handicap con un’invalidita’ riconosciuta pari o superiore al
sessantasei per cento.
2. Le universita’ esonerano inoltre totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri
beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi
intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo,
l’esonero e’ condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte
del Ministero degli affari esteri.
3. Le universita’ concedono l’esonero totale dal pagamento della
tassa di iscrizione ed un esonero pari alla meta’ dei contributi
dovuti nelle specifiche universita’ agli studenti beneficiari di
borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre
rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea
specialistica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettere a), b) e c).
Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei
non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento
della seconda rata della borsa ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2.
4. Le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro
carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due
anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati
iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita’.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti
per l’anno di svolgimento del servizio militare di leva o del
servizio civile, per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun
figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli
studi a causa di infermita’ gravi e prolungate debitamente
certificate.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma
4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli
studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e’
revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di
interruzione non e’ preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
7. Le universita’ statali possono prevedere autonomamente la
concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:
a) studenti in situazione di handicap con invalidita’ inferiore
al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti;
c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti
previsti dal piano di studi;
d) studenti che svolgano una documentata attivita’ lavorativa
dipendente o autonoma.
8. Le universita’ rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del
comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso
in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e
dei prestiti d’onore non siano pubblicate al momento della scadenza
delle iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione
di tali graduatorie.
9. Le universita’ non statali legalmente riconosciute riservano una
quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e
contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri
stabiliti autonomamente dalle stesse universita’.
10. Le universita’ comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al
Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il
numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonche’ la
distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei
contributi.
11. Al fine di garantire alle universita’ una adeguata copertura
degli oneri finanziari che ad esse derivano dall’applicazione del
presente decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota
di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita’ e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.
243, ai sensi rispettivamente dell’art. 2, comma 2, e art. 3, comma
1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce
specifici incentivi che tengano conto dell’impegno degli atenei nelle
politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento
all’incremento del numero degli esoneri totali rispetto all’anno
accademico 2000/2001, all’esonero dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari degli studenti idonei non beneficiari di
borsa di studio e dei contributi per la mobilita’ internazionale di
cui all’art. 10.
Art. 9.
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali
1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea
specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per
l’esercizio della professione e’ concessa una borsa di studio secondo
le modalita’ definite dal presente art.. Agli studenti ammessi ai
corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui
al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e’ concessa una borsa
di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonche’ di
un prestito d’onore nella misura richiesta sino alla somma
complessiva di 10.000 euro, secondo le modalita’ previste dalla legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, quando applicabile, o da specifiche
disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti
ammessi ad altri corsi di specializzazione e’ concesso un prestito
d’onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000
euro, secondo le modalita’ previste dalla legge 2 dicembre 1991, n.
390, art. 16.
2. La definizione dell’importo delle borse di studio e dei prestiti
d’onore persegue l’obiettivo della copertura delle spese di
mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni
possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni
degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse
sedi. L’importo minimo delle borse di studio previste dalla legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, erogato in due rate semestrali, e’
stabilito nel modo seguente:
a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell’anno accademico
2001/2002, 3.900 euro nell’anno accademico 2002/2003, 4.000 euro
nell’anno accademico 2003/2004;
b) studenti pendolari: 2.150 euro;
c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.
3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la
partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano
mobilita’ internazionale, secondo le modalita’ definite all’art. 10.
4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente
indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi
universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse
citta’, che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti
universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di
mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell’importo del
prestito d’onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma
2, le regioni e le province autonome possono ridurre
corrispondentemente l’importo.
5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di
assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e
con un’adeguata fruibilita’ rispetto alla sede del corso di studi,
l’importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede e’ ridotto
di 1.400 euro su base annua per l’anno accademico 2001/2002 e di
1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva
erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto
giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva
erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo puo’ essere
altresi’ applicato dalle regioni e dalle province autonome per un
ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un
pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita’
in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.
6. La borsa verra’ corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del
limite massimo di riferimento previsto dall’art. 5, comma 9. Per
valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la
borsa viene gradualmente ridotta sino alla meta’ dell’importo minimo,
assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a
1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi
gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100
euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un
pasto giornaliero ai sensi del comma 5.
7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai
sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata
rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione
della borsa, puo’ presentare idonea documentazione per ottenere un
aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale
immediatamente successiva.
8. A partire dall’anno accademico 2002/2003 gli importi indicati
nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione
dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell’anno precedente a quello in cui il decreto
e’ emanato.
9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad
agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori
sede mediante rilevazione della domanda, l’informazione sulle
disponibilita’ di alloggio, la ricerca e l’offerta dell’alloggio. Gli
organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti
fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con
adeguata pubblicita’, per i contratti di locazione con privati in
collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e
della proprieta’.
10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota
delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli
studenti fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto
di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone
autonomamente i requisiti per l’ammissione.
11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una
diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle
esigenze della domanda. L’organizzazione del servizio e’ finalizzata
ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalita’ di
svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di
attesa.
Art. 10.
I contributi per la mobilita’
internazionale degli studenti
1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente
decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto,
per una sola volta per ciascun corso di cui all’art. 3, comma 1, e
per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per
l’alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della
borsa per la partecipazione a programmi di mobilita’ internazionale,
sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione europea, che di
programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario
della borsa nell’anno accademico nel quale partecipa a tali programmi
e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento
accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di
studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova
conclusiva, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 7.
2. A tal fine e’ concessa ai borsisti dalle regioni e dalle
province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari
a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza
all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata
dall’universita’ italiana che promuove il programma di mobilita’,
indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall’importo della
integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome e’
dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi
dell’Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non
comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno
e’ concesso sino all’importo di 100 euro per i Paesi europei e sino
all’importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei.
3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti
idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai
corsi di dottorato, nonche’ ai laureati coinvolti in progetti di
mobilita’ nell’ambito del programma europeo Leonardo o di similari
iniziative, che risultino laureati da non piu’ di un anno all’inizio
del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della
borsa nell’ultimo anno di studi.
4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori
dell’Indicatore della situazione economica equivalente e
dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori
ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente
il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di
merito di cui all’art. 6, puo’ essere concesso dalle regioni e dalle
province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di
mantenimento per l’ammontare di almeno 125 euro su base mensile per
la durata del periodo di permanenza all’estero sino ad un massimo di
dieci mesi, erogato a condizione che le universita’ contribuiscano al
cofinanziamento dell’onere per ulteriori 125 euro.
5. Le regioni, le province autonome e le universita’ definiscono
autonomamente le modalita’ di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima
dell’avvio del programma di mobilita’. Una rata finale e’ erogata al
termine del periodo di mobilita’, previa verifica del conseguimento
dei risultati previsti nel programma.
6. Le regioni, le province autonome e le universita’ offrono
supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri
Paesi nell’ambito di programmi di mobilita’ internazionale. Le
universita’ assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli
studenti italiani che si recano all’estero nell’ambito degli stessi
programmi. Le regioni, le province autonome e le universita’
concordano le modalita’ per la realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo.
Art. 11.
Gli indirizzi per la graduale
riqualificazione della spesa
1. Le regioni e le province autonome perseguono l’obiettivo della
progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti
capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell’art. 34 della
Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti
universitari ed al Ministero l’importo e l’incidenza sul totale della
spesa per i servizi non destinati alla generalita’ degli studenti.
2. Le regioni, le province autonome e le universita’, per gli
interventi di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi
di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando
l’utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva
conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in
conformita’ con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, art. 25, comma 2, l’erogazione dei servizi stessi
prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni
studentesche, nonche’ nel caso dei servizi abitativi ai soggetti
beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000,
n. 338.
3. Le regioni e le province autonome curano l’adozione da parte
degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che
consentano un’attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di
intervento e servizio. Le regioni e le province autonome comunicano
annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al
Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la
relativa pubblicizzazione.
4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e
dei prestiti d’onore in base al possesso dei requisiti relativi alle
condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio
per l’esaurimento delle disponibilita’ finanziarie, sono ammessi a
fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad
eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui
si applica l’importo piu’ basso delle tariffe determinate dalle
regioni e dalle province autonome.
5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni
per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’art. 15,
nonche’ i borsisti delle universita’ e degli enti pubblici di
ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle
stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle
universita’.
6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei
servizi anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima e’
determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna
tipologia di servizio.
Art. 12.
Le borse di studio concesse dalle universita’
1. Qualora le universita’ concedano con oneri a carico del proprio
bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 15,
borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli
studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in
via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle
borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse
norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province
autonome, ai sensi del presente decreto.
3. Qualora le universita’ concedano, con oneri a carico del proprio
bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalita’
rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l’obiettivo di
premiare studenti particolarmente meritevoli, nonche’ borse di studio
istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del presente
decreto.
Art. 13.
Gli interventi a favore degli studenti stranieri
non appartenenti all’Unione europea
1. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea
accedono, a parita’ di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art.
46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione
economica equivalente e dell’Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle
modalita’ definite dallo stesso articolo e dall’art. 5 del presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, l’art. 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per
la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una
percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non
appartenenti all’Unione europea ed una percentuale di posti a favore
degli studenti non appartenenti all’Unione europea, ma di
nazionalita’ italiana, che risiedono in territori gia’ facenti parte
dello Stato italiano. La nazionalita’ di questi ultimi e’ certificata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare la quale,
inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli interessati,
che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome
possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio
economico opportunamente documentate.
3. Ai sensi dell’applicazione dell’art. 4, comma 8, gli studenti
stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede,
indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad
eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda
in Italia.
4. Gli organismi regionali di gestione e le universita’, per gli
interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli
studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea, che debbano
sostenere test o prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi il
cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test
o prove di lingua italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente
poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di
sviluppo umano, il cui elenco e’ definito annualmente con decreto del
Ministro, emanato d’intesa con il Ministro degli affari esteri entro
il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica e’
effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza
italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una
universita’ nel Paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l’universita’ di iscrizione in Italia, tale
certificazione puo’ essere rilasciata dalla predetta universita’. Per
gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea specialistica, la certificazione che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale puo’ essere altresi’ rilasciata da parte di enti
italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura
economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle universita’ italiane;
in tal caso l’ente che rilascia tale certificazione si impegna alla
eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso
di revoca secondo le modalita’ di cui all’art. 6, comma 3. Lo
studente e’ obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il
patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo
familiare secondo le modalita’ di cui all’art. 5.
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli
studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene
conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in
Italia secondo le modalita’ di cui all’art. 5.
Art. 14.
Gli interventi a favore degli studenti
in situazione di handicap
1. Le regioni, le province autonome e le universita’, per gli
interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in
situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad
orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure
amministrative connesse, nonche’ quelle relative ai servizi ed alle
risorse disponibili ed alle relative modalita’ di accesso. Tali
servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti
dalle specifiche tipologie di disabilita’.
2. Al fine di tenere conto dell’oggettiva differenza dei tempi
produttivi presenti in una specifica disabilita’, della possibile
assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni
ausiliarie adatte a ridurre l’handicap, o di altre difficolta’
organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i
servizi, le regioni, le province autonome e le universita’, queste
ultime nella persona del docente delegato all’integrazione degli
studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999,
n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze
compensative nella valutazione dei criteri per l’attribuzione dei
servizi e degli interventi di cui all’art. 2, istituendo per gli
studenti con disabilita’ non inferiore al 66 per cento requisiti di
merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti
dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con
invalidita’ non inferiore al 66 per cento e’ di nove semestri per i
corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea
specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea
specialistica a ciclo unico.
4. Per gli studenti con disabilita’ non inferiore al 66 per cento
iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei
benefici e’ pari al numero di anni di durata legale piu’ due, con
riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo
viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti
abbiano superato, alla data del 10 agosto dell’anno di presentazione
della domanda, l’80 per cento delle annualita’ previste dal piano di
studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per
difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con
disabilita’ non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati
prima dell’applicazione del decreto del Ministro dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno
essere inferiori ai seguenti:
a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda una annualita’ fra
quelle previste dal piano di studio;
b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora
questo non sia l’ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda un numero di annualita’ pari alla
meta’ meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di
studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo
per il quale il numero di annualita’ richieste e’ la meta’ meno tre
arrotondata per difetto;
c) per chi si iscrive all’ultimo anno: avere superato entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di
annualita’ pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di
annualita’ complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per
il servizio abitativo per il quale il numero di annualita’ richieste
e’ pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato
entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero
di annualita’ pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero
di annualita’ complessive previste dal piano di studi, fatto salvo
per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita’
richieste e’ il 45 per cento arrotondato per difetto;
e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato
entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero
di annualita’ pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero
di annualita’ complessive previste dal piano di studi, fatto salvo
per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita’
richieste e’ il 60 per cento arrotondato per difetto.
6. In alternativa le regioni, le province autonome e le
universita’, per gli interventi di rispettiva competenza, possono
adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano
conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le
specifiche disabilita’, sulla base dei principi generali di cui ai
commi 2 e 5.
7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i
criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le
province autonome e le universita’, per gli interventi di rispettiva
competenza, provvedono a definire particolari criteri di
determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro
accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
9. L’importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli
articoli 9 e 10, puo’ essere incrementato nel caso di studenti in
situazione di handicap, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e
supporti, nonche’ di tutti gli interventi che agevolino la fruizione
dell’attivita’ didattica e lo studio.
10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle
universita’ sono realizzati in modo da garantire che la singola
persona con disabilita’ possa mantenere il pieno controllo su ogni
aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da
parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono essere anche affidati ai “consiglieri alla pari”,
cioe’ persone con disabilita’ che hanno gia’ affrontato e risolto
problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere
supporto.
Art. 15.
Gli interventi a favore degli iscritti
alle istituzioni per l’alta formazione
artistica e musicale
1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le
disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano
agli studenti delle istituzioni per l’alta formazione artistica e
musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le
disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3,
commi dal 19 al 23.
2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalita’ degli
studenti di cui all’art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di
formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l’alta
formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire
dall’anno di prima iscrizione.
3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui
all’art. 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per
l’alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di
rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici
requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione
della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui
all’art. 6, commi 1, 2 e 3.
4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni
successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per
l’ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole
istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite
le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, le
modalita’ per la valutazione del merito ai fini dell’attribuzione dei
benefici.
5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l’alta formazione
artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei
beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi
regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti
stranieri non appartenenti all’Unione europea e per gli studenti in
situazione di handicap di cui al presente decreto.
6. Le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale
esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e
di frequenza, nonche’ da tutti gli eventuali contributi, gli studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonche’ gli
studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio
concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita’ di
risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli
studenti in situazione di handicap con un’invalidita’ riconosciuta
pari o superiore al 66 per cento.
7. Qualora le istituzioni per l’alta formazione artistica e
musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 12.
Art. 16.
I criteri per il riparto del Fondo integrativo
per la concessione di prestiti d’onore e di borse
di studio per il triennio 2001-2003.
1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo e’ ripartito tra le regioni e le
province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla
concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle
province autonome, ed eventualmente delle universita’ e delle
istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui
all’art. 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
art. 8, agli studenti iscritti alle universita’ con sede legale nel
territorio regionale, per l’anno accademico in corso, allo
svolgimento di attivita’ a tempo parziale degli studenti presso gli
organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per
la mobilita’ internazionale degli studenti di cui all’art. 10
nell’esercizio finanziario di riferimento;
b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle
graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno
accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell’anno
precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari
a 2;
c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in
gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione
effettivamente disponibili al 31 ottobre dell’anno precedente.
2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma
spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni
borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non
appartenente all’Unione europea, di cui all’art. 13, comma 5, del
presente decreto, nell’anno accademico in corso.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a)
del comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed
eventualmente, delle universita’ e delle istituzioni per l’alta
formazione artistica e musicale di cui all’art. 15 del presente
decreto e’ valutata nel modo seguente:
a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, art. 8, e’ determinata in modo figurativo tenendo
conto:
1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per
ciascuna tipologia moltiplicato per l’importo minimo delle stesse
fissato all’art. 9, comma 2;
2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente
inteso nella definizione dell’art. 9, comma 6, concesse per ciascuna
tipologia moltiplicato per l’80 per cento dell’importo minimo delle
stesse fissato all’art. 9, comma 2. Ove l’importo della borsa di
studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma
in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell’art. 9, comma 4,
nel calcolo figurativo e’ utilizzato tale importo secondo la
metodologia sopraindicata. Ove l’importo della borsa di studio sia
stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla
regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello
minimo, nel calcolo figurativo e’ utilizzato tale importo secondo la
metodologia sopraindicata, purche’ le borse di studio siano state
concesse almeno all’85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della
determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di
cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte
derivante dal riparto del Fondo per l’anno precedente;
b) la spesa per la concessione di contributi per la
partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con
mobilita’ internazionale di cui all’art. 10 del presente decreto e’
ponderata con un parametro pari a 3;
c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del
gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e’ ponderata
con un parametro pari a 2.
4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b)
del comma 1, il numero degli idonei e’ convenzionalmente incrementato
rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per
cento per gli organismi regionali di gestione che, nell’anno
accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i
seguenti termini, previsti dal presente decreto:
a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di
studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della
rispettiva scadenza;
b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione
delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il
31 ottobre;
c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi
dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine
previsto all’art. 4, comma 13.
5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del
differimento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina
e chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di
presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per
l’anno accademico 2000/2001, si tiene conto della data del
15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative graduatorie
provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al
comma 3, lettera c), rispetto all’anno accademico precedente,
comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel
riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono
ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei
criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle
modalita’ di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo
i dati con quelli dell’anno precedente, il presente comma non si
applica per il riparto del fondo nel 2001.
7. L’importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non
puo’ essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa
nell’anno accademico precedente per le finalita’ del Fondo, derivante
dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle
risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le
altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai
comma precedenti.
8. Al fine di garantire un’adeguata e tempestiva programmazione
degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia
autonoma non puo’ comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma
inferiore al 80 per cento di quella ottenuta nell’esercizio
finanziario precedente.
9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle
regioni e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla
data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non
pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai
fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome sono soggetti all’attivita’ di monitoraggio del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le
regioni e le province autonome comunicano ai singoli organismi
regionali di gestione la quota di rispettiva competenza.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 aprile 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro ad interim dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
Amato
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001
Ministeri istituzionali Presidenza, registro n. 7, foglio n. 173