Sono divenuto invalido in costanza di rapporto, ho diritto a conservare il posto di lavoro?
Come si evince dall’art 4 comma 4 della legge 68/1999 e come peraltro confermato dalla giurisprudenza, il lavoratore divenuto invalido in costanza di rapporto non vanta un diritto incondizionato alla conservazione del posto di lavoro.
Giurisprudenza costante ribadisce il diritto dell’invalido ad essere mantenuto in servizio, anche in posizione meno produttiva, tale diritto, però, viene meno nell’ipotesi di mancanza assoluta per l’azienda, anche ed eventualmente in settori accessori o collaterali, di reperire mansioni compatibili con lo stato di invalidità.
Questo significa che l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in servizio il lavoratore invalido e di adibirlo a mansioni compatibili con le sue condizioni sussiste soltanto nel caso in cui la struttura organizzativa dell’azienda o la situazione dell’organico aziendale lo consentano. (Cassazione 03.05.2005, n. 9122;Cassazione 03.05.2004, n. 8374; Cassazione 28.07.2000, n. 9981).
Per sua parte il datore di lavoro dovrebbe perlomeno tentare di reperire all’interno dell’azienda mansioni compatibili con la minorazione del lavoratore (Cotre appello Potenza, 21 dicembre 2004). In alcuni casi è stato anche ribadito che il datore non possa sottrarsi al collocamento del lavoratore disabile tenendo coperte con lavoratori “sani” mansioni che potrebbero essere espletate da lavoratori disabili (Pretura di Milano, 13 luglio 1998).
Mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore potrebbero anche derivare dalla ridistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio, oppure dal trasferimento di lavoratori già in organico ad altra unità produttiva (Cassazione, 23.02.1995, n. 2036).
Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni.
A nostro parere, dunque, un eventuale avanzamento di istanze nei confronti del datore di lavoro può ritenersi plausibile ove siano reperibili in azienda mansioni compatibili con la situazione del richiedente.
Anche l’accertamento di compatibilità ex art 10, comma 4, legge 68/1999, potrà sortire l’effetto desiderato, cioè destinazione a mansioni compatibili, solo in presenza di tali mansioni nell’organizzazione aziendale.