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Un’ importante sentenza del TAR del Lazio, pronunciata l’11 aprile 2007, ha confermato ancora una volta l’intangibilità del diritto all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
Con il citato provvedimento, infatti, il tribunale amministrativo ha condannato Scuola, Ministero dell’Istruzione e Comune ad applicare i precetti contemplati nella legge 104/1992 e nel D.M. 141/1999.
Nella fattispecie, un alunno affetto da sindorme autistica, portatore di handicap in situazione di gravità, era stato inserito in una classe composta da più di venti alunni e nella quale era presente anche un’ altro disabile.
L’inserimento era avvenuto violando quanto disposto dal D.M. 141/1999 in base al quale vi deve essere un solo alunno disabile per classe, potendosi giustificare la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe solo in ipotesi residuali e comunque in presenza di handicap lievi.
Peraltro la classe era composta da 22 alunni, ciò in violazione dell’ulteriore precetto del D.M. 141/1999 in base al quale le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di hanidcap devono essere costituite con non più di 20 iscritti.
Sussisteva inoltre una confusione di ruoli tra l’assistente all’igiene personale e quello alla comunicazione, nel senso che l’assistenza veniva prestata occasionalmente da collaboratori scolastici non qualificati, che si avvicendavano a caso.
Tale situazione ha spinto i genitori dell’alunno, prima a diffidare l’Amministrazione scolastica per ottenere la corretta applicazione del D.M. 141/1999, e successivamente, stante il rigetto da parte dell’autorità scolastica delle istanze dei genitori, ad adire il TAR.
Il TAR ha accolto il ricorso specificando che il diritto alle prestazioni in materia di integrazione ed assistenza scolastica è diritto fondamentale della persona umana e come tale incomprimibile, da reputarsi alla stregua di livello minimo essenziale di assistenza.
Si è rilevata quindi la fondatezza di ogni doglianza esposta dai genitori dell’alunno: sia in merito alla violazione delle regole di formazione delle classi, sia in merito all’inopportuna confusione dei ruoli tra assistente all’igiene e assistente educativo.
L’organo giudiziario adito ha colto ancora una volta l’occasione per ricordare che i diritti degli alunni portatori di handicap:
– diritto all’insegnante di sostegno;
– diritto all’assistente educativo e/o alla comunicazione:
– diritto all’assistente all’igiene personale;
– diritto alla corretta composizione delle classi;
sono inviolabili e devono essere garantiti.
In conclusione il TAR ha pronunciato l’annullamento degli atti dell’amministrazione scolastica oggetto di impugnazione; dichiarando che l’alunno portatore di handicap in situazione di gravità ha il diritto:
– di essere l’unico alunno portatore di handicap della classe, ai sensi dell’art 10 D.M. 141/1999;
– di usufruire di un assistente all’educuzazione ed alla comunicazione specializzato;
– di avere un assistente all’igiene a lui specificamente dedicato.
Una pronuncia chiara e sicuramente importante per l’effettiva affermazione dei diritti inviolabili della persona.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – servizio d’informazione per la disabilità.
UILDM Sezione di Pisa.