IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELL’HANDICAP. (23/03/2013).

Tutela giudiziaria

PREMESSE

A decorrere dal 01/01/2010 sono intervenute significative modificazioni delle procedure riguardanti l’accertamento delle invalidità civili e dell’handicap.

In particolare sono state accentuate le competenze dell’INPS, nell’ottica, fondamentalmente, di accentrare gli accertamenti, semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici, riportare ad unità un processo che risultava forse troppo frammentato.

Importanti novità riguardano anche il significativo impiego delle tecnologie informatiche, sia rispetto alla presentazione della domanda di accertamento, sia in relazione alle acquisizioni dei documenti necessari.

Dal punto di vista normativo possiamo ricondurre la nuova disciplina degli accertamenti alle disposizioni contenute nell’art. 20 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 03/08/2009, n. 102, ed a quelle contenute nella Circolare INPS del 28/12/2009, n. 131. Entrambe le fonti sono consultabili nella sezione legislativa.

Cerchiamo adesso di entrare nel vivo della nuova disciplina e di descrivere la procedura che conduce all’accertamento delle invalidità civili e dell’handicap.

LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO

Le domande rivolte ad ottenere l’accertamento ed i conseguenti benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, devono essere inoltrate all’INPS, assieme alla certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

L’inoltro delle domande potrà avvenire solo per via telematica.

La procedura inizia con l’invio telematico del certificato medico introduttivo attestante le infermità invalidanti. Cioè il cittadino dovrà rivolgersi in primo luogo ad un medico abilitato, che procederà alla compilazione e trasmissione on-line del certificato.

Una volta effettuata questa prima operazione, il medico provvederà a stampare al richiedente una ricevuta dell’avvenuto inoltro telematico ed al contestuale rilascio del certificato introduttivo firmato in originale. In proposito si deve prestare attenzione a due cose:
1. la ricevuta contiene il numero del certificato che dovrà essere riportato successivamente sulla domanda di accertamento;
2. il certificato firmato in originale dovrà essere esibito all’atto della visita.

Conclusa la prima fase presso il medico ed ottenuta la ricevuta di inoltro telematico del certificato, nonché il certificato stesso, firmato in originale, inizia la fase di presentazione della domanda vera e propria.

Anche la presentazione della domanda avviene on-line e può essere effettuata dal cittadino autonomamente oppure attraverso gli Enti di patronato e le Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

La presentazione della domanda consiste sostanzialmente nella compilazione di un apposito modulo on-line che può essere effettuata una volta ottenuta l’abilitazione. Nella domanda deve essere riportato il numero di certificato. Attenzione però, perché l’abbinamento domanda/certificato è possibile solo entro il termine di 30 giorni dal rilascio del primo. Ci spieghiamo meglio: una volta rilasciato il certificato da parte del medico, la domanda di accertamento, deve essere inoltrata all’INPS entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali il certificato scade, non sarà più possibile abbinarlo alla domanda e di conseguenza si dovrà ricominciare tutto da capo.

A seguito dell’invio telematico della domanda e della conferma di avvenuta ricezione il programma genera una ricevuta che contiene la data di presentazione della domanda stessa ed il numero di protocollo.

Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione della domanda viene proposta l’agenda degli appuntamenti a visita disponibili presso l’Az. USL di residenza del richiedente. In sostanza il programma propone una data di convocazione a visita, ma il richiedente potrà indicare una data diversa, scegliendola tra altre proposte.

La visita, comunque, verrà effettuata, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nei casi ordinari, ovvero entro il termine ridotto di 15 giorni nei casi di patologia oncologica o di patologia ricompresa nel D.M. 02/08/2007. Nel caso di indisponibilità di date nell’agenda degli appuntamenti, potranno essere attribuite date successive ai limiti indicati.

L’invito a visita è comunque comunicato con raccomandata A/R al richiedente.

A questo punto abbiamo ottenuto il certificato medico, abbiamo inoltrato la domanda e prenotato la data della visita presso le competenti commissioni mediche. Vediamo gli ulteriori sviluppi dell’iter di accertamento.

VISITA E COMMISSIONI MEDICHE COMPETENTI

Le commissioni mediche competenti per l’accertamento sono ancora quella dell’Az. USL, la cui composizione, però, è integrata dalla presenza di un medico INPS come componente effettivo.

La composizione delle commissioni mediche integrate varia in funzione dell’accertamento che è stato richiesto.

La commissione, dopo aver effettuato la visita ed acquisito la documentazione medica fornita dal richiedente, redige il verbale di accertamento in formato elettronico. Ogni verbale viene comunque stampato e firmato in originale da parte di tutti i componenti della commissione.

LA CONCLUSIONE DELL’ITER DI ACCERTAMENTO

L’accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall’INPS.

Il verbale redatto dalla commissione medica integrata viene sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale INPS territorialmente competente, o di altro medico dell’istituto appositamente delegato.

Si possono verificare due ipotesi:
1. la commissione medica si è espressa all’unanimità;
2. la commissione medica si è espressa a maggioranza.

Vediamo quali sono le differenze.

Nel primo caso l’INPS può procedere all’immediata validazione del verbale, a meno che non siano riscontrati elementi tali da giustificare la necessità di compiere ulteriori accertamenti. A seguito della validazione il verbale viene trasmesso da parte dell’INPS al domicilio del cittadino richiedente. Qualora dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, viene avviata contestualmente la procedura amministrativa per l’erogazione dello stesso.

Nel secondo caso l’INPS sospende l’invio del verbale al richiedente e procede all’acquisizione della documentazione sanitaria detenuta dall’Az. USL., ed entro i 10 giorni successivi, potrà validare il verbale, oppure disporre un’ulteriore visita, che sarà effettuata da apposita commissione. Al presidente di quest’ultima commissione compete la decisione definitiva.

A conclusione dell’iter il verbale di accertamento viene inviato all’interessato; l’invio del verbale attiva il processo amministrativo nel caso in cui vi siano le condizioni per il riconoscimento di una provvidenza economica.

Effettuate le operazioni di accertamento viene inviato il provvedimento di concessione ed erogazione della provvidenza economica, ovvero il provvedimento di rigetto.

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