L.R. 26 aprile 1993, n. 28.

Legge Regionale

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato.

L.R. 26 aprile 1993, n. 28.

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. (BU n. 27 del 5-5-93 – GU n. 7 del 19-2-94)

Art. 01 – Oggetto della legge
1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge quadro sul volontariato”, la presente legge:
– determina i criteri e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell’ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l’attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
– determina le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
– disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.
Art. 02 – Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
2. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall’art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale (3).
3. Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell’organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima (3)
Art. 03 – Organizzazioni di volontariato
1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di cui all’art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell’organizzazione, di attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonché la sede dell’organizzazione (1).
Art. 04 – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato (4)
1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non è richiesto per l’iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.
2. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero dell’accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all’art. 3, la sede dell’organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) relazione concernente l’attività associativa svolta e quella in programma;
d) bilancio consuntivo afferente l’esercizio finanziario precedente ed approvato dall’assemblea, con indicati contributi, benui e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.
3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l’iscrizione dell’organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l’iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al comma 3, sono comunicati all’organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l’organizzazione e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l’indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
5. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l’attività delle suddette organizzazioni.
8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti nei Comuni della Regione.
9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali – aventi sede legale in Toscana – che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella consulta di cui all’art. 7.
10. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
11. Annualmente, entro il trenta novembre, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre.
Art. 05 – Consultazioni delle organizzazioni di volontariato
1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle Province e della Consulta di cui all’art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione della predisposizione o dell’aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano.
Art. 06 – Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato (5)
1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate da appositi regolamenti.
2. L’erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell’ambito del volontariato, è riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale.
Art. 07 – Consulta regionale (6)
1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta può avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell’adozione dei provvedimenti sopra citati.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.
4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato è così composta:
a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all’art. 4, comma 8;
b) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelte tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all’art. 4, comma 8, purché iscritte al registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute.
8. Il Presidente è coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all’interno di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. La Consulta si riunisce quando è attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l’Ufficio di presidenza, a decisione unanime.
10. Ai componenti della Consulta viene corrisposto il rimborso spese in conformità di quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 4 agosto 1986, n. 37, e successive modificazioni, in quanto applicabile.
11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale egli uffici del Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale.
12. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attività della consulta.
Art. 08 – Qualificazione ed aggiornamento dei volontari (7)
1. La preparazione e l’aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale è attuata nell’ambito del piano regionale per la formazione professionale di cui all art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale”, sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato.
2. Per specifiche attività formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell’assistenza sociale e sanitaria, del patrimonio storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero, secondo le modalità in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro.
3. Le convenzioni di cui all’art. 10, fra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte al registro possono prevedere il rimborso all’organizzazione di una quota riservata alla formazione e all’aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine.
Art. 09 – Studi e ricerche sull’attività di volontariato
1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni ano, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme disponibili per l’anno in corso individuando le priorità, le modalità di finanziamento e di rendicontazione (2).
2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.
Art. 10 – Convenzioni
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell’albo di cui all’art. 4. L’attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4 (8).
2. Le convenzioni devono contenere:
a) l’indicazione della attività oggetto del rapporto convenzionale;
b) l’indicazione del numero dei volontari adibiti all’erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;
c) l’individuazione delle modalità ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lett. b);
d) l’indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;
e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all’erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;
f) l’elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l’organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall’organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall’ente convenzionato;
g) l’indicazione delle spese rimborsabili, le modalità e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse;
h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell’organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente;
l) nel caso previsto dall’art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e si disciplina l’accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell’organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalità per l’erogazione delle prestazioni nonché modalità per l’acquisizione dell’assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo;
m) disposizioni atte a garantire l’obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lett. b), c), d), f) del presente comma da parte dell’organizzazione di volontariato all’ente convenzionato;
n) durata delle convenzioni e casi e modalità di disdetta delle stesse.
2bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all’ente erogatore con cadenza periodica e/o finale (9).
3. Le convenzioni possono prevedere le modalità di partecipazione dei volontari aderenti all’organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.
4. Il Consiglio regionale può, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni-tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell’ente contraente e quali invece possono essere derogate. In ogni caso le convenzioni possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione-tipo.
Art. 11 – Svolgimento delle prestazioni all’interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con enti locali
1. In attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della propria attività, debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, è necessario che l’Amministrazione interessata rilasci la propria autorizzazione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere prevista in via generale con apposita norma contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate, nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità di erogazione delle stesse da parte del volontariato. In tal caso deve essere espressa dal responsabile dell’organizzazione di volontariato all’Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento.
Art. 12 – Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione, l’Amministrazione, oltre a verificare il requisito dell’iscrizione al registro regionale di cui all’art. 4, deve dare priorità alle organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
b) presenza della sede dell’organizzazione nell’ambito territoriale dell’Amministrazione;
c) rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;
d) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell’attività in relazione alle finalità da perseguire.
Art. 13 – Stipula delle convenzioni
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall’art. 10, con organizzazioni di volontariato specificamente individuate sulla base dei criteri prefissati all’art. 12.
Art. 14 – Revisione periodica del registro regionale (10)
1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:
a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l’atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) ed e), sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute;
b) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;
c) copia del bilancio consultivo afferente l’esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall’assemblea.
2. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attività di volontariato ai requisiti di cui all’art. 2.
3. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui è stata disposta l’iscrizione, anche in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli adempimenti.
Art. 15 – Cancellazione dal registro regionale (11)
1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un’organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante diffida, non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato all’organizzazione interessata, al Comune in cui ha sede l’organizzazione di volontariato, nonché alla Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione.
3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l’organizzazione stessa.
4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.
Art. 16 – Norme transitorie
Abrogato (13)
Art. 17 – Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso del 1993 dall’attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria è sostituita dalla seguente:
Interventi e iniziative a sostegno associazioni volontariato (art. 9 L.R. 26 aprile 1993, n. 28). (12)
2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all’art. 7, sesto comma, quantificati per l’anno 1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1993.
3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.
4. Agli oneri di spesa derivanti dall’art. 9 si fa fronte per l’esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa:
Omissis (2/a).
Art. 18 – Abrogazioni
1. Sono abrogate la L.R. 7 maggio 1985, n. 58 “Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato con la Regione e con gli Enti Locali” e la L.R. 20 luglio 1992, n. 33 “Disciplina transitoria per l’estensione degli effetti dell’iscrizione all’albo regionale del volontariato” di cui all’art. 3 della L.R. 7 maggio 1985 n. 58 in applicazione dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”.
È altresì abrogato il comma 4 dell’art. 1 della L.R. 9 aprile 1990 n. 36.
Note
(1) Comma così modificato con L.R. 10 giugno 1994, n. 44, art. 1.
(1/a) Comma così modificato con L.R. 10 giugno 1994, n. 44, art. 2.
(2) Comma così modificato con L.R. 28 dicembre 1994, n. 111, art. 1 ed ora sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 6.
(2/a) Comma aggiunto con L.R. 28 dicembre 1994, n. 111, art. 2.
(3) Comma così modificato con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 1.
(4) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 2.
(5) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 3.
(6) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 4.
(7) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 5.
(8) Comma così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 7.
(9) Comma inserito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 7.
(10) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 8.
(11) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 9.
(12) Capoverso così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 10.
(13) Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11, art. 1.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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