DPGR 4 giugno 2003, n. 29/R; articoli d’interesse: 5-9. -ABROGATO-

Regolamento Regionale

Regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).

DPGR 4 giugno 2003, n. 29/R; articoli d’interesse: 5-9.

Regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).(BU n. 24, prte prima, dell’ 11.06.06 – GU 22 novembre 2003, n.46)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l’art. 125 della Costituzione, così come modificato dall’art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche”;
Visto in particolare l’art. 3 della suddetta legge che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 3 giugno 2003 concernente “Regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche)”, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all’art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
EMANA
il seguente Regolamento:
INDICE
Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante
Articolo 3 – Rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l’esercizio del commercio all’interno di mercati e fiere
Articolo 4 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo 5 – Assegnazione dei posteggi riservati
Articolo 6 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 7 – Modalità di registrazione delle presenze
Articolo 8 – Piano comunale
Articolo 9 – Regolamento comunale
Articolo 10 – Criteri per la definizione delle aree dove è vietato l’esercizio dell’attività
Articolo 11 – Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari per particolari esigenze
Articolo 12 – Norma transitoria
Art. 01 – Oggetto
1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2003 n. 10 ( Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche ), di seguito denominata legge.
2. I comuni privi del regolamento di cui all’articolo 9 comma 2 lettera l) della legge regionale 3 marzo 1999, n.9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) applicano le disposizioni del presente regolamento fino all’approvazione del regolamento comunale di cui all’articolo 10 comma 4 della legge.
3. Gli altri comuni applicano il presente regolamento per la disciplina degli aspetti su cui il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera l) l.r. 9/1999, necessita di adeguamento per contrasto con la legge o per darvi attuazione. Tali comuni continuano ad applicare il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 9 l.r. 9/1999 per le parti conformi alla legge. Il presente regolamento cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale di adeguamento.
Art. 02 – Rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma
itinerante
1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 2 della legge si intende accolta qualora il comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L’autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 5 della legge.
2. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell’autorizzazione il comune che ha rilasciato l’autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.
Art. 03 – Rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l’esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all’articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il comune predispone appositi bandi con l’indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
2. Il bando contiene :
a) l’elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l’eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
b) l’elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell’articolo 8 della legge;
c ) l’eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all’intero mercato, l’intera fiera o singoli posteggi ;
d ) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
4. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato o di presenza effettiva nell’ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
Art. 04 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere
promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
1. Al fine dell’assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale, di cui all’articolo 2, comma 7 della legge, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 5 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta percento dei posteggi da assegnare. Al fine dell’assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio di cui all’articolo 7, comma 8 della legge il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Art. 05 – Assegnazione posteggi riservati
1. Il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 ( Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile ) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 ( Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 ) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 3.

Art. 06 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
1. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall’articolo 2, commi 11 e 12 della legge. A parità di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal comune.
2. L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
Art. 07 – Modalità di registrazione delle presenze
1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore nonchè del tipo e dei dati identificativi dell’autorizzazione di cui è titolare.
2. Qualora l’operatore non svolga l’attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell’operatore che svolga l’attività di vendita nel posteggio assegnato.
Art. 08 – Piano comunale
1. Il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 10 della legge contiene:
a) l’analisi e la valutazione dei dati e degli elementi sulla dinamica dei consumi e del sistema distributivo locale, dei flussi turistici e dell’assetto urbanistico e logistico degli ambiti territoriali interessati ;
b) la programmazione di azioni e interventi per la qualificazione delle aree mercatali, con particolare riguardo ai mercati e alle fiere di interesse storico e culturale ;
c) la programmazione del calendario annuale dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali ;
d) l’individuazione delle aree destinate al commercio su posteggi in concessione con la specificazione delle differenti tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti, con i necessari riferimenti alle rispettive date e periodicità di svolgimento ;
e) l’individuazione di nuovi mercati, nuove fiere e nuove fiere promozionali ;
f) l’individuazione di mercati e fiere da spostare e da trasferire ;
g) l’individuazione dei posteggi fuori mercato;
h) l’individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilità per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio;
i) l’individuazione delle aree su cui è vietato l’esercizio dell’attività di commercio itinerante.

Art. 09 – Regolamento comunale
1. Il regolamento di cui all’articolo 10, comma 4 della legge dispone tra l’altro in ordine a:
a) la tipologia del mercato, della fiera e della fiera promozionale ;
b) i giorni e l’orario di svolgimento;
c) la localizzazione e l’articolazione del mercato, della fiera, della fiera promozionale o di singoli posteggi sia in relazione all’eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari e non alimentari, sia in riferimento all’eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari ;
d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
f)le modalità di assegnazione e regolazione dei posteggi riservati ai giovani, ai portatori di handicap e ai produttori agricoli ;
g) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ;
h)le modalità di trasferimento in altro posteggio dell’operatore già titolare di concessione nell’ambito dello stesso mercato;
i) le modalità di registrazione delle presenze ;
l) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento, trasferimento e modifica dell’assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere ;
m) le modalità e i criteri per l’assegnazione dei posteggi delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, ai piccoli imprenditori agricoli, agli artigiani e ai produttori agricoli non professionali ;
n) le modalità, le limitazioni e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita ;
o) le modalità per la gestione dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali.

Art. 10 – Criteri per la definizione delle aree dove è vietato l’esercizio dell’attività
1. Per la definizione delle aree dove è vietato l’esercizio del commercio itinerante i comuni tengono conto dei seguenti criteri:
a) tutela e valorizzazione del patrimonio d’interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
c) incompatibilità funzionale o estetica all’arredo urbano;
d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
e) incompatibilità rispetto all’erogazione di servizi di interesse pubblico.
Art. 11 – Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari per particolari esigenze
1. Per particolari esigenze il comune può autorizzare lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali straordinari, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori di cui all’articolo 10 comma 1 della legge.
2. Le edizioni aggiuntive dei mercati si svolgono con lo stesso organico senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono conteggiate. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
Art. 12 – Norma transitoria
1. Il comune rilascia l’autorizzazione da esibirsi unitamente alla concessione decennale per le fiere già rilasciata ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999 n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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