Legge Regionale
Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.
L.R. 4 febbraio 2005, n. 24; vedi art. 6.
Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici. (BU n. 10, parte prima, del 10.2.05)
Art. 01 – Finalità
1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti ed apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.
Art. 02 – Infortuni domestici
1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.
Art. 03 – Servizio sanitario regionale
1. E’ compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino e qualifichino le attività correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia.
2. Nel Piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo “promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici” che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
3. L’agenzia regionale di sanità (ARS), ai sensi della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del Servizio sanitario regionale) assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive.
Art. 04 – Comitato regionale di coordinamento
1. Il comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, integrato per le componenti regionali relative all’educazione alla salute e alla formazione ed aggiornamento del personale, ha tra le proprie funzioni:
a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;
b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l’INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all’assicurazione contro gli incidenti domestici;
c) offrire un’attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione dagli infortuni domestici.
Art. 05 – Destinatari
1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all’articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.
Art. 06 – Tipologia di interventi
1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, i progetti:
a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende USL, dall’INAIL e dall’ISPELS;
b) i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende USL e dall’INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati :
b) bis: ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico così come definiti dall’articolo 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999;
b) ter: ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;
c) le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL, dall’INAIL, dall’ISPELS e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;
f) le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende USL, l’INAIL, L’ISPELS e gli Enti locali;
g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.
Art. 07 – Erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6, con specifico riferimento alle modalità attuative individuate per i piani integrati di salute.
2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, inoltrando apposita richiesta alle aziende USL.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull’andamento degli incidenti domestici presenti nel territorio regionale.
Art. 08 – Concorso finanziario di altri soggetti privati
1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Toscana.
3. La Giunta regionale, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.
4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo articolo 9, comma 2.
Art. 09 – Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte, per l’esercizio 2005 e per i due esercizi successivi con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 262 “Azioni programmate di cui al P.R.S. – spese correnti” del bilancio di previsione 2005-2007.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )