Circolare
“Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000. Primi chiarimenti.”
C M – Ministero delle Finanze – 16 novembre 2000, n. 207 / E
“Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000. Primi chiarimenti.”
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1.5.2 Art. 31 – Spese di assistenza specifica
Il comma 1 dell’articolo 31 del provvedimento in esame, attraverso una modifica della lettera c), comma 1, dell’articolo 13-bis, del TUIR, estende il diritto alla detrazione d’imposta, già prevista per le spese sanitarie nella misura del 19 per cento, alle spese per assistenza specifica.
Per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Il comma 2 dell’articolo in commento riconosce, inoltre, il diritto alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie di cui all’art. 13-bis, comma 1, lettera c) del TUIR, anche qualora tali spese siano state sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Tale beneficio spetta, limitatamente all’importo annuo di lire 12.000.000, per la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare e sempreché la spesa stessa sia stata sostenuta esclusivamente a causa delle suddette patologie.
Con tale misura si mira ad alleviare gli oneri, ovviamente per il periodo di vigenza della malattia, a carico delle famiglie che si trovano a dover affrontare un periodo di forte disagio.
Si fa, inoltre, presente che il contribuente, per motivi imposti da una esigenza di semplificazione delle procedure, non può richiedere al sostituto d’imposta di tenere conto di detti oneri in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Le disposizioni di cui all’articolo in esame entrano in vigore a partire dall’anno d’imposta 2000.
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2.1.10 Art. 50 – Agevolazioni per i disabili
Il comma 1 dell’articolo 50 sostituisce il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, concernente i beni ed i servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili, assoggettati alla aliquota IVA del 4%.
La nuova disposizione mantiene immutate le agevolazioni già previste dalla prima parte del sostituito numero 31) della tabella A, parte II, per i beni atti al superamento delle barriere architettoniche destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.
Viene invece ampliato l’ambito dell’agevolazione in relazione ai veicoli destinati ai disabili.
In particolare:
· tra i soggetti beneficiari sono comprese anche le persone non vedenti e sordomute. I veicoli potranno essere acquistati con l’aliquota IVA del 4% direttamente da tali soggetti ovvero dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico. Limitatamente a tali categorie di portatori di handicap, come già chiarito, in relazione ai benefici IRPEF, con la circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, non è richiesto che i veicoli siano dotati di specifici adattamenti;
· per i veicoli con motore diesel, oggetto dell’agevolazione, viene elevato da 2500 centimetri cubici a 2800 centimetri cubici il limite di cilindrata massimo necessario per la fruizione del beneficio.
Le altre modifiche apportate al precedente testo del n. 31) in relazione ai veicoli hanno valenza ricognitiva, in quanto sono tese a conferire organicità e sistematicità alla materia. A tal fine, vengono inserite nella Tabella A, parte II, le previsioni recate dall’art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, l’applicazione della aliquota IVA del 4% all’acquisto di veicoli da parte di soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie. Fermo restando quanto sopra illustrato in merito agli aspetti innovativi della norma, per i rimanenti aspetti l’ambito oggettivo e soggettivo delle agevolazione risulta essere quello già delineato dal modificato numero 31) della Tabella A, parte II, e dal citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Si fa, pertanto, rinvio ai chiarimenti forniti con le circolari 15 luglio 1998, n. 186/E e 31 luglio 1998, n. 197/E.
Il comma 2 dell’articolo 50 ribadisce che per l’applicazione dell’agevolazione alle cessioni dei suddetti autoveicoli devono comunque essere osservate le disposizioni dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97.
L’agevolazione, pertanto, può essere applicata anche per successivi acquisti, purchè effettuati non prima di quattro anni dal precedente, fatta eccezione per le ipotesi in cui il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
Con il testo normativo in commento si è provveduto ad inserire una specifica disposizione riguardante l’esenzione dalla tassa automobilistica per i soggetti non vedenti e sordomuti, intervenendo sull’articolo 17 del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche mediante il rinvio alle previsioni legislative sull’IVA.
Ciò ha consentito di armonizzare, sotto il profilo fiscale, le due normative tributarie concernenti le agevolazioni concesse agli stessi portatori di handicap. Ne consegue che gli autoveicoli aventi le caratteristiche individuate ai fini IVA non sono assoggettati alla tassa automobilistica.
Le innovazioni introdotte dall’articolo in esame, per espressa previsione normativa, entrano in vigore dal 1 gennaio 2001.
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