Altre fonti
“Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS).”
Deliberazione Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 3 ottobre 2007, n. 514/CONS.
“Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS).”
( G. U. del 9 ottobre 2007, n. 235)
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
…omissis…
Delibera:
Art. 1.
1. L’Autorità adotta il provvedimento recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 3 ottobre 2007
Il presidente: Calabrò
I commissari relatori: Magri-Napoli
Allegato A
Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) “abbonato”: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
d) “utente”: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
e) “operatore mobile”: un’impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica di tipo mobile e personale, ivi inclusi gli operatori MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e quelli ESP (Enhanced Service Provider);
f) “operatore di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa”: un’impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica, comunque realizzati, che consentono all’apparecchiatura terminale dell’utente, situata in postazione fissa, di comunicare con i sistemi connessi alla rete Internet e includono tutte le funzioni di accesso che sono necessarie a comunicare in Internet;
g) “servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
h) “sordi”: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 381 del 1970 e successive modifiche ed aventi diritto alla indennità di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e successive modifiche;
i) “ciechi totali”: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 138 del 2001 ed aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche;
l) “nucleo familiare”: il nucleo familiare come definito dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2001 e successive modifiche.
Art. 2.
Agevolazioni per sordi
1. Gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B.
2. La domanda di esenzione è presentata dall’abbonato alle imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell’art. 58 del Codice al momento della richiesta di abbonamento o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con il soggetto sordo, la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
3. L’esenzione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’abbonato è tenuto a comunicare immediatamente all’impresa fornitrice del servizio la data in cui il soggetto sordo abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa l’esenzione non è più riconosciuta e l’impresa che fornisce il servizio ha il diritto di chiedere il pagamento dei canoni indebitamente omessi.
4. Le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell’art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno un’associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalità più idonee ad assicurarne la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell’art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, aggiornano il modulo per presentare la domanda di esenzione al fine di agevolarne l’esatta compilazione da parte dei soggetti interessati.
Art. 3.
Misure specifiche per sordi
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di telefonia mobile predispongono un’offerta specificamente destinata agli utenti sordi che comprenda l’invio di almeno 50 (cinquanta) SMS gratuiti al giorno, e nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all’utenza, anche nell’ambito di promozioni.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori di telefonia mobile comunicano all’Autorità la loro offerta specifica, nonché le loro migliori offerte dei servizi di cui al comma 1 disponibili sul mercato nell’anno corrente.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno l’offerta specifica di cui al comma 1, che ha decorrenza dal successivo 1° gennaio e durata annuale, è comunicata dagli operatori agli utenti sordi con le forme e le modalità individuate al comma 6, ed è resa pubblica sui siti web dei primi e tramite gli usuali canali informativi e pubblicitari. Entro il medesimo termine ciascun operatore mobile comunica all’Autorità, anche a scopi comparativi, il link alla pagina web ove l’offerta specifica è consultabile.
4. L’adesione all’offerta specifica di cui al comma 1 può essere effettuata, senza oneri, al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto, presentando all’operatore di telefonia mobile la certificazione medica comprovante la sordità rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica.
5. Ciascun utente sordo ha diritto ad accedere all’offerta specifica di cui al comma 1 con riferimento ad un solo numero telefonico mobile; l’operatore che fornisce l’offerta può pretendere dall’aderente la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione contrattuale di impegno al rispetto del limite predetto.
6. Gli operatori di telefonia mobile, in collaborazione con almeno un’associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, danno ampia pubblicità alle disposizioni del presente articolo, attraverso forme e modalità idonee a garantirne la conoscibilità da parte degli utenti sordi, in particolare per ciò che riguarda il prezzo dell’offerta di cui al comma 1. Le modalità di presentazione della certificazione medica di cui al comma 4 e della dichiarazione contrattuale di impegno di cui al comma 5 devono essere semplici e adeguate alla particolare condizione dei soggetti interessati.
Art. 4.
Misure specifiche per ciechi totali
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale la fruizione di almeno 90 (novanta) ore mensili gratuite di navigazione Internet.
2. La domanda per l’agevolazione di cui al comma 1 è presentata dall’utente all’operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
3. L’agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’utente contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data l’agevolazione non è più riconosciuta e l’operatore ha il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.
4. Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno un’associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, aggiornano o elaborano idonei sistemi comunicativi per agevolare la presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti interessati.
Art. 5.
Costi delle agevolazioni
1. Le imprese fornitrici del servizio universale incaricate ai sensi dell’art. 58 del Codice forniscono evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui all’art. 2 predisponendone una distinta rappresentazione nell’ambito del relativo sistema di calcolo del costo netto, secondo la normativa vigente.
2. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui di cui all’art. 2 è finanziato attraverso l’imputazione al servizio universale, secondo la normativa vigente.
Art. 6.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del presente provvedimento determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 98 , comma 11, del Codice.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995.
Art. 7.
Norme finali
1. L’Autorità si riserva di rivedere, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera, la disciplina e la misura delle agevolazioni contemplate dagli articoli precedenti, tenendo conto anche delle segnalazioni ricevute.
2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, sentite anche le associazioni sindacali dei lavoratori.