Legge Nazionale
“Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati.”
L. 31 dicembre 1991, n. 429.
“Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati.” (G.U. 10 gennaio 1992, n. 7.)
Articolo 1.
1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all’indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall’articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
Articolo 2.
1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.
Articolo 3.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili”;
b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Riforma della dirigenza statale”;
c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Provvidenze per i ciechi civili”.