Legge Nazionale
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
L. 14 febbraio 1974, n. 37.
“Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.” ( G.U. 6 marzo 1974, n. 61.)
Articolo unico. – Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (1).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (1).
(1) Si ricorda che il comma è stato aggiunto dall’art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376.
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 1° febbraio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amminstrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».