Legge Regionale
Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.
Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100
Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.
(ultime modifiche con L.R. n. 40/2007)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998
torna all’indice
Art. 01
– Titoli di viaggio a tariffa agevolata
1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al successivo articolo 2 viene rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:
a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della città di residenza;
b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane;
c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), riferibile alla rete urbana della città di residenza o di destinazione;
2. Alle categorie medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti titoli:
a) biglietto di corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;
b) biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, dà diritto alla effettuazione del percorso in andata e ritorno.
Art. 02
– Soggetti beneficiari
1. I titoli di viaggio di cui al precedente articolo 1 sono rilasciati:
a) agli invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
b) agli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
c) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodella Legge 2 aprile 1968, n. 482 ;
d) alle persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 Sito esternodella Legge 3 febbraio 1992, n. 104 ;
e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle Leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla Sito esternoLegge 11 ottobre 1990, n. 289 ;
f) ai mutilati e invalidi di guerra;
g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d’Italia 1943-1945), ai decorati al valor militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti; (1)
h) h) ai cittadini di età superiore ai 65 anni:
1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF non superiore all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della Sito esternoLegge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni.
2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.
2. Ai fini della presente Legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del DLgs 509/88 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale a 67%.
3. La validità dei titoli di cui all’articolo 1 rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa estesa senza sovraprezzo all’accompagnatore.
Art. 03
– Tariffe
1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tariffe di vendita all’utenza dei titoli di cui al primo comma dell’articolo 1, applicando, in relazione alle condizioni economiche degli aventi diritto, adeguate riduzioni in rapporto ai limiti di reddito previsti per l’erogazione dell’assegno sociale e corrispondenti alla pensione minima INPS; stabilisce altresì con propria deliberazione i criteri e le modalità relative al rilascio dei titoli di cui al primo e secondo comma dell’articolo 1 ed al rimborso delle relative minori entrate aziendali.
2. Fermo restando il regime tariffario agevolato previsto dalla presente legge, nell’ambito del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’ articolo 6 della Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 , possono essere ridefinite le tipologie dei titoli di viaggio previste al precedente articolo 1.
3. La Giunta regionale nei limiti di stanziamento annuale di bilancio determina, previa contrattazione con le Aziende di trasporto interessate, le tariffe di vendita dei titoli agevolati anche in correlazione con le discipline tariffarie definite dal programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8 della sopracitata legge regionale.
4. Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, le agevolazioni di cui alla presente legge a categorie a rischio e a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi soggetti non appartenenti alla Unione Europea secondo i criteri e le modalità previsti dalla presente legge, sulla base di specifici accordi con le aziende di trasporto pubblico locale.
Art. 04
– Criteri per la determinazione del reddito (2)
1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell’articolo 2, lettera h), e quali condizione per l’accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449), modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 05
– Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 3. È fatta salva la validità dei titoli di viaggio a tariffa agevolata già rilasciati ai sensi dell’ art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 n. 33 , come modificato dall’ art. 5, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998 n. 4 , fino alla loro naturale scadenza.
Art. 06
– Abrogazioni
1. È abrogato l’articolo 16 della Legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 .
Art. 07
– Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’approvazione della presente Legge si provvede per l’anno 1998 con le disponibilità di cui al cap. 31110 e per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.
torna all’indice
Note del Redattore:
[1] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattoreLettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 32.
[2]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 33.