Decreto Ministeriale
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione.
DECRETO 27 novembre 1998, n. 435.
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione. (GU n. 294 del 17/12/1998)
Preambolo
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1 gennaio 1999, l’imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;
Visto l’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l’imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, a norma dell’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto l’articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell’imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell’imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;
Visto l’articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell’80 ad un massimo del 100 per cento dell’imposta erariale dovuta;
Visto l’articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dall’imposta di registro;
Visto l’articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l’imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;
Ritenuta la necessità di determinare le misure dell’imposta provinciale di trascrizione applicando all’ammontare dell’importo stabilito per ogni formalità della tabella dell’imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1 . Le misure dell’imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.
2 . Le misure dell’imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3 . Sono esenti dall’imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 1998
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60
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