Toscana: nuovo Atto d’indirizzo per i progetti di Vita Indipendente

È stato approvato il nuovo “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”. Diverse le novità: scompare il limite superiore di 65 anni per accedere al progetto, scompare la richiesta di presentare il proprio reddito (né è previsto che venga presentato l’ISEE), scompare il “bando a tempo” per presentare i progetti, diventano meno restrittive le disposizioni inerenti la rendicontazione, è contemplata la possibilità di assumere il coniuge come assistente personale, è ammessa la possibilità di acquistare ausili informatici e domotici e servizi di trasporto. Rimangono invece invariate, per il terzo anno consecutivo, le risorse finanziarie annuali, la qual cosa solleva problemi di equità nei confronti di chi, pur avendo i requisiti necessari, non potrà accedere ai contributi.

Con la Delibera della Giunta Regionale Toscana (DGRT) n. 1329 del 29 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente“, ed è stata disposta la revoca di quello precedente (che era stato approvato con la DGRT n. 146 del 27 febbraio 2012 (si veda l’Allegato A), e successivamente modificato con la DGRT n. 68 del 4 febbraio 2013).

Il nuovo “Atto di indirizzo” è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 e contiene diverse rilevanti modifiche sotto il profilo disciplinare rispetto a quello procedente. Scompare il limite superiore di 65 anni per accedere al progetto, scompare la richiesta di presentare il proprio reddito (né è previsto che venga presentato l’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente), scompare il “bando a tempo” per presentare i progetti (le domande potranno essere presentate durante tutto l’anno), viene introdotta una franchigia del 10 % nella rendicontazione della spesa complessiva annua (e per il 20 % è consentita l’autocertificazione), è contemplata la possibilità di assumere il/la proprio/a coniuge come assistente personale (in precedenza era esclusa l’assunzione come assistente personale di parenti e/o affini entro il terzo grado), è ammassa la possibilità di acquistare ausili informatici e domotici e servizi di trasporto. Rimangono invece invariate le risorse finanziarie annuali: 9 milioni di euro (come già nel 2014 e nel 2015). Nell’ottobre scorso, con un’altra Delibera (la n. 991/2015), la Giunta Regionale aveva previsto l’attivazione di un Tavolo di lavoro (che avrebbe dovuto coinvolgere anche i referenti delle associazioni rappresentative del mondo della disabilità) finalizzato, tra le altre cose, ad ampliare la platea dei beneficiari onde consentire la copertura di un maggior numero di contributi individuali. Ma il mancato incremento del fondo destinato al servizio induce a ritenere che anche per il 2016 l’accesso di nuovi utenti (che pure avrebbero tutti i requisiti richiesti) non sia garantito. Questo vuol dire che, a meno che la Regione non intervenga con un atto successivo, per il terzo anno consecutivo diverse persone con disabilità, in condizioni simili a quelle di chi già usufruisce del servizio, saranno costrette a subire un trattamento diseguale.

La DGRT 1329/2015 dispone anche che dal 1 gennaio al 31 marzo 2016 i soggetti già beneficiari del contributo siano sottoposti ad una procedura di rivalutazione alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo “Atto di indirizzo”. Nel lasso di tempo necessario all’espletamento della procedura di rivalutazione è garantita la continuità di erogazione dei contributi ai soggetti già beneficiari, salvo procedere ad eventuali conguagli e recuperi delle somme erogate impropriamente. La stessa Delibera ha altresì approvato la ripartizione dei fondi stanziati per il 2016 in favore delle diverse Zone Distretto, ma non contiene la specifica modulistica di presentazione della domanda di richiesta o di rinnovo del contributo che tenga conto delle variazioni introdotte dal nuovo “Atto di indirizzo” (essa, probabilmente, verrà approvata con un atto successivo).

Di seguito entriamo nel dettaglio delle principali disposizioni contenute nel nuovo “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”.

La finalità dell’”Atto di indirizzo” è quella di promuovere la Vita Indipendente delle persone con grave disabilità. La Vita indipendente è definita nell’Atto come “la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Ciò che differenzia l’intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che si autodetermina.” Alla persona con disabilità viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

Tramite il progetto di Vita Indipendente la persona disabile manifesta la volontà di realizzare un personale progetto di vita attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l’esercizio delle responsabilità genitoriali. A tal fine l’UVM, sulla base della progettualità presentata dal disabile ed in collaborazione con quest’ultimo, definisce il progetto assistenziale personalizzato (PAP) con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di “Vita Indipendente”, parità di opportunità ed integrazione sociale. La tipologia di interventi ammessi riguarda i seguenti ambiti:

• cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;

• assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;

• interventi per l’accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

In merito a quest’ultimo ambito è consentita anche la possibilità acquisire tecnologie domotiche per l’allestimento e la fruizione dell’ambiente domestico e lavorativo, ma sono finanziabili solo gli interventi la cui fornitura non figura tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili con oneri a carico del SSR (Servizio Sanitario Regionale).

Gli interventi sono centrati sulla persona con disabilità e mirano favorirne la domiciliarità. Pertanto non rientrano in tale ambito di finanziamento, gli interventi gestiti in strutture di accoglienzaresidenziale o semiresidenziale e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Può essere fatta eccezione per la permanenza in una struttura residenziale per brevi periodi (massimo 1 mese).

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone con disabilità:

dotate della capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà;
di età superiore ai 18 anni. Sebbene non sia fissato un tetto di età superiore, è tuttavia specificato che “laddove non permangano, oltre il 65° anno di età, le condizioni e i requisiti nonché gli obiettivi di mantenimento, di cambiamento e/o di evoluzione indicati nel progetto di Vita Indipendente la UVM indirizzerà la persona disabile verso gli interventi appropriati alle mutate condizioni di bisogno assicurando la tempestiva presa in carico e, se necessario, un graduale passaggio verso le risposte assistenziali previste dal PAP proposto”;
in possesso della certificazione di handicap in stato di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Il progetto di Vita Indipendente, predisposto su apposito modulo, dovrà essere presentato nei luoghi e con le modalità previste dall’ente gestore, corredato dalla seguente documentazione:

1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), accompagnata da un’adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;

2. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;

3. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli assistenti personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare.

Nel nuovo “Atto di Indirizzo” non è previsto che alla persona con disabilità sia fatta richiesta di presentare il reddito personale (come nelle precedenti versioni dell’”Atto d’indirizzo”), né l’ISEE (disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159).

In relazione agli obiettivi del progetto individuale, viene concesso un contributo con cadenza mensile compreso tra un minimo di € 800,00 ed un massimo di € 1.800,00. Nonostante la fissazione di un termine minimo è concessa agli Enti gestori la possibilità di finanziare progetti che richiedano un contributo mensile inferiore a € 800,00 attestata la sussistenza di obiettivi di autodeterminazione, pari opportunità e integrazione sociale. La quantificazione dell’ammontare di ore di assistenza personale e del finanziamento del progetto è frutto di un confronto fra l’interessato e l’UVM in cui si terrà conto anche delle risorse complessive trasferite annualmente dalla Regione Toscana. Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo in caso di accoglimento della domanda con decorrenza dal mese successivo a quello del provvedimento di ammissione al beneficio medesimo, e comunque dalla data di assunzione dell’assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

E’ compito del soggetto gestore delle risorse assegnate individuare l’ufficio territoriale competente presso il quale presentare le domande per l’attivazione di un progetto di Vita Indipendente, e provvedere alla massima pubblicità attraverso i canali di comunicazione ritenuti più idonei. Le domande potranno essere presentate nell’arco dell’anno solare. L’erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e sulla base delle risorse disponibili.

La UVM, integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, esamina i progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:

• gravità funzionale, intesa come limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;

• tipologia degli obiettivi specifici di Vita Indipendente (percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana);

• minori risorse assistenziali: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell’interessato a servizi in atto;

• condizione familiare, abitativa ed ambientale.

Le persone che hanno presentato un progetto di Vita Indipendente e non si considerano soddisfatte delle decisioni della UVM, potranno presentare richiesta di approfondimento alla stessa UVM, alla quale seguirà una risposta conclusiva entro 30 giorni, previo confronto con l’interessato. È fatta salva la possibilità di ricorso rispetto alla decisione della UVM secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.”

Il finanziamento del progetto, inoltre, potrà essere, in riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell’interessato, rimodulato e rivisto dalla UVM, al fine di valutarne l’efficacia e l’appropriatezza rispetto all’intervento avviato.

La persona con disabilità sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa vigente. L’assistente personale può essere individuato ricorrendo a personale privato, assunto con regolare rapporto di lavoro, scelto dalla stessa persona don disabilità, oppure a personale di cooperative sociali o di associazioni accreditate/convenzionate con l’Azienda USL o con l’Amministrazione Comunale, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto. È ammessa l’assunzione del coniuge quale assistente personale.

La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che devono essere coperti dall’importo riconosciuto. Per quanto concerne gli adempimenti necessari e gli specifici aspetti contrattuali relativi al rapporto di lavoro, l’“Atto di indirizzo” rimanda alle pertinenti disposizioni INPS, al CCNL di riferimento e alla normativa vigente in materia.

Rispetto alla rendicontazione sono ammissibili le seguenti spese indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) spese per acquisto di ausilii informatici a fini didattici e lavorativi (non in sostituzione degli ausili che il datore di lavoro o l’ente di formazione ha l’obbligo di assicurare nel rispetto della normativa vigente);

b) spese per acquisto di ausilii domotici per l’ambiente domestico (domicilio principale);

c) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;

d) spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda o comunque per favorire la mobilità;

e) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi di vita indipendente, e comunque soggette ad approvazione.

Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all’utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario. La rendicontazione delle spese va presentata dalla persona con disabilità e/o dall’amministratore di sostegno.

Tutte le spese ammesse a finanziamento sono soggette a rendicontazione e saranno oggetto di verifiche da parte degli uffici competenti, escluso il 20% per il quale è consentita l’autodichiarazione che si configura come Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. È prevista una franchigia del 10% dell’ammontare complessivo annuo del progetto rispetto alla quale non è richiesta rendicontazione delle spese.

Dell’importo riconosciuto per la contrattualizzazione dell’assistente personale, andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali previsti dall’assunzione dell’assistente stesso, con l’aggiunta in copia degli estremi giustificativi di spesa probanti che dovranno essere conservati a casa in originale, a disposizione di eventuali controlli a carico del personale individuato.

Dato il rischio elevato, per i soggetti ai quali si riconosce il contributo, di incorrere in situazioni impreviste legate al loro stato di salute, dall’importo riconosciuto è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi dell’utilizzo dei vouchers (di cui e secondo le modalità della circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009), al di fuori del regolare contratto di assunzione del proprio/i assistente/i personale/i. I vouchers potranno essere utilizzati per la regolarizzazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio solo fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente e dovranno rientrare nelle modalità di rendicontazione definite nell’”Atto di indirizzo”.

L’intervento in materia di vita indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni e condizioni:

• interventi domiciliari in forma indiretta, tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia di cui alla Legge Regionale n. 66/2008;

• sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) di cui alla DGRT n. 1053 del 28 novembre 2011 (si veda l’Allegato A);

• inserimento in strutture residenziali riabilitative e socio-sanitarie.

Le persone che beneficiano degli interventi e delle prestazioni citate possono presentare domanda per l’erogazione dell’intervento in materia di Vita Indipendente; l’erogazione dell’intervento è subordinata alla presentazionedi formale rinuncia alla fruizione di tali prestazioni o interventi. L’inserimento in strutture residenziali per periodi di sollievo comporta la sospensione dell’intervento per la durata del sollievo.

Gli enti gestori sono tenuti a contestare, per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione. Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

• destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nell”Atto di indirizzo”;

• inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;

• documentazione di spesa non pertinente;

• mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell’assistente/i personale/i;

• mancato rispetto di quanto previsto a livello progettuale;

• mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dall’”Atto di indirizzo”.

Per consultare documenti e atti d’indirizzo consultare il sito www.informareunh.it
Simona Lancioni
(responsabile di Informare un’h – Peccioli)

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