L. 21 luglio 1961, n. 686

Legge Nazionale

Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (1)

L. 21 luglio 1961, n. 686

“Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (1)” ( G. U. 3 agosto 1961, n. 191)

ARTICOLO 1
Gli ospedali generali con non meno di 200 letti, e indipendentemente dall’esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.
Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall’esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.
I limiti di età per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni.

ARTICOLO 2
Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell’articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l’obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l’obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.

ARTICOLO 3
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.

ARTICOLO 4
Le trasgressioni all’obbligo di cui al secondo comma del precedente art. 2 sono punite con un’ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

ARTICOLO 5
Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

ARTICOLO 6
Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.
Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.
Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000

ARTICOLO 7
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all’Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l’Unione italiana dei ciechi, possono adire agli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.

ARTICOLO 8
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.
L’iscrizione nell’Albo professionale nazionale è condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.

ARTICOLO 9
I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell’Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti:
a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all’uopo autorizzata;
b) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;
c) certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario dai quale risulti che il minorato della vista è di sana e robusta costituzione fisica.

ARTICOLO 10
Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente art. 1 possono contegliare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, numero 375 (2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (3), e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 (4).

ARTICOLO 11
La vigilanza per l’applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell’Ispettorato del lavoro.
Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.
Il prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l’ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l’importo sino alla metà.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all’art. 6, l’ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall’articolo medesimo.
Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alia sede centrale dell’Unione italiana dei ciechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37 (5).

ARTICOLO 12
I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all’Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall’art. 9, lettera b), della presente legge.

ARTICOLO 13
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonché, a tutti gli effetti, l’anzianità del servizio prestato.
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali, salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole.

(1) Vedi, anche, L. 2 aprile 1968, n. 482.
(2) Recante la riforma della L. 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l’assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.
(3) Recante norme in materia di assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.
(4) Recante norme in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.
(5) Recante l’inclusione dell’Unione italiana ciechi, a decorrere dall’esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di L. 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l’art. 6 del R.D.Lgs. 30 maggio 1946, n. 538.

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