Provvidenze economiche
Come si evince dal combinato disposto dell’art 13 della legge 118/1971 e dell’art 9 del Decreto Legislativo 509/1998 gli invalidi civili parziali hanno diritto ad una provvidenza economica mensile definita assegno mensile di assistenza .
Tale provvidenza si distingue dalla pensione d’inabilità che è invece riconosciuta agli invalidi civili totali.
Requisiti essenziali richiesti dalla legge.
La legge richiede tre requisiti costitutivi del diritto:
-sanitario;
-economico;
-sociale.
Requisito sanitario.
La percentuale d’invalidità richiesta dalla legge è ricompressa tra il 74% ed il 99% e deve essere accertata dalla competente Commissione.
In caso di più minorazioni l’incidenza sulla condizione psicofisica del soggetto deve essere valutata globalmente senza dare luogo alla mera sommatoria degli eventuali valori percentuali relativi alle minorazioni singolarmente intese.
Requisito economico.
E’ previsto che il reddito del richiedente non superi un determinato ammontare.
Il valore di soglia è quello previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS e viene aggiornato ogni anno.
Si deve prendere in considerazione solo il reddito di colui che abbia richiesto la prestazione.
Non si tiene conto, pertanto, del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare (legge 33/1980; Cass. 10570/1997).
Il reddito utilizzato per il computo è quello imponibile ai fini IRPEF.
Requisito sociale.
E’ rappresentato dal mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido. Il requisito è stato introdotto dall’art. 1 comma 35 L. 247 / 2007 che ha modificato l’art. 13 della L. 118 / 1971. Prima della modifica era richiesta l’incollocabilità al lavoro, che presupponeva l’iscrizione del beneficiario nelle liste di collocamento.
Incompatibilità
L’assegno mensile è incompatibile con rendite o pensioni di invalidità erogate da qualsiasi ente:
-pensioni e assegni di invalidità al lavoro;
-pensioni dirette di invalidità per cause di guerra, di lavoro o di servizio;
– rendita INAIL.
(art 3 L. 407/1990, art 12 L. 412/1991)
Il beneficiario ha facoltà di scegliere il trattamento più favorevole .
La cumulabilità delle prestazioni spettanti è prevista solo in caso di pluriminorazioni.
Requisiti essenziali e mezzi di prova.
Percentuale di invalidità, limite di reddito, mancato svolgimento di attività lavorativa, sono tutti elementi costitutivi del diritto all’erogazione dell’assegno di assistenza.
L’onere della prova in sede processuale segue dunque l’ordinario criterio di distribuzione, spetta cioè all’invalido dimostrare tutti gli elementi di fatto su cui il suo diritto si fonda.
In sede civilistica il requisito economico ed il requisito sociale non possono essere provati mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’autocertificazione, infatti, ha valore probatorio, e fino a prova contraria, solo nei confronti della pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi..
Invalidi ultrasessantacinquenni.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa l’erogazione dell’assegno mensile e viene riconosciuta automaticamente la pensione sociale.
Michele Costa
Informarecomunicando UILDM Sez. Pisa