Viabilità – Mobilità – Trasporti
Soggetti aventi diritto e procedura
Hanno diritto all’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto (l.449/1987 art. 8) le seguenti categorie di soggetti disabili:
– non vedenti , coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ed anche i disabili indicati agli artt. 2, 3, 4, della legge 3 aprile 2001 n. 138;
– sordomuti , coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, art. 1 legge 68 / 1999;
– disabili con Handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento , coloro che versano in una situazione di handicap grave prevista dall’art. 3 comma 3 della legge 104 / 1992;
– disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni , coloro che versano in una situazione di Handicap grave prevista dalla legge 104 / 1992 derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
– disabili con ridotte o impedite capacità motorie , coloro che presentano ridotte capacità motorie ma non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.
E’ opportuno ricordare che ove il soggetto rientri nelle prime quattro categorie di disabilità indicate sopra, per usufruire dell’esenzione non viene richiesto l’adattamento del veicolo.
L’adattamento, invece, è ancora ritenuto condizione necessaria per l’esenzione dall’imposta di bollo per i soggetti che rientrino nella quinta categoria e cioè per i disabili cui siano state riconosciute ridotte capacità motorie senza però il requisito ulteriore della gravità.
Affinché il veicolo possa ritenersi esente dall’imposta di bollo è necessario che non abbia una cilindrata superiore a 2000 c.c. se a benzina, ovvero a 2800 c.c. se a gasolio.
L’esenzione si applica sia ai veicoli condotti dai disabili stessi sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento .
Il beneficio spetta per un solo veicolo , con facoltà di scelta da parte dell’interessato , nell’apposita domanda di esenzione dovrà quindi essere indicata la targa del veicolo prescelto.
La nuova domanda di esenzione deve essere presentata presso l’Ufficio Tributi della Regione .
Nelle regioni in cui tali uffici non siano istituiti il disabile dovrà invece rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate .
L’esenzione dal pagamento del bollo, riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi senza che sia necessario ripresentare l’istanza ogni anno.
La prima volta che viene richiesta l’esenzione deve essere seguita una determinata procedura :
innanzitutto il richiedente che ha usufruito dell’esenzione per la prima volta deve provvedere a presentare o spedire a mezzo di raccomandata AR l’apposita documentazione agli uffici competenti già ricordati sopra. Per la documentazione da produrre si rimanda ad apposita scheda contenuta in questo sito.
La documentazione deve essere presentata o spedita entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione, anche se un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la decadenza dall’agevolazione.
Gli uffici che ricevono le istanze devono:
– trasmettere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta : protocollo, data, codice fiscale del richiedente, targa, tipologia di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulti fiscalmente a carico;
– dare notizia agli interessati dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione ovvero dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione .
Ove venissero meno le condizioni richieste per beneficiare dell’agevolazione, come ad esempio nell’ipotesi in cui l’automobile venisse venduta, l’interessato deve comunicarlo all’ufficio a cui in precedenza è stata richiesta l’esenzione .
Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal pagamento del bollo.
L’esenzione spetta sia quando l’auto risulti intestata al disabile stesso, sia quando risulti intestata ad un suo familiare di cui il disabile debba ritenersi fiscalmente a carico.
Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto ecc…
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione possono usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo solo se il veicolo sia stato adattato , a tal fine in luogo dell’adattamento l’esenzione compete anche se il veicolo sia dotato di cambio automatico (di serie od opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa.